<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130568620191228182114147" descrizione="" gruppo="20130568620191228182114147" modifica="1/1/2020 9:33:37 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2013" n="05686"/><fascicolo anno="2020" n="00101"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130568620191228182114147.xml</file><wordfile>20130568620191228182114147.docm</wordfile><ricorso NRG="201305686">201305686\201305686.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2013\201305686\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio Santoro</firma><data>01/01/2020 21:33:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Sestini</firma><data>29/12/2019 00:14:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio Santoro,	Presidente</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00034/2013, resa tra le parti, concernente diniego di concessione in sanatoria per abuso edilizio</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Pierpaolo Fabbri, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigino Biagini, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Brochiero Magrone in Roma, via G. Bettolo 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Galli, Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile in Roma, via Orsini, 19; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Gabriele De Bellis in delega dell'avv. Biagini e Domenico Gentile;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - Il proprietario di un edificio adibito a civile abitazione, che ha chiesto al Comune di Rimini il condono edilizio per una tavernetta e un camino realizzati nel 1982, appella la sentenza del TAR  per l’Emilia Romagna che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego oppostogli in ossequio al parere negativo di RFI, costituendo il parere favorevole di RFI una condizione necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85, in quanto le opere in esame  sorgevano a meno di 15 metri dalla sede delle rotaie.</h:div><h:div>2 – Al riguardo, l’appellante deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per la parte in cui non ha  adeguatamente considerato i primi due motivi del ricorso di primo grado, che vengono quindi riproposti in appello e che concernono:</h:div><h:div>1)-la violazione di legge e l’eccesso di potere in quanto RFI non avrebbe dato, senza alcuna motivazione, applicazione alla previsione normativa circa la possibilità di consentire deroghe alla distanza minima di 30 metri dal tracciato ferroviario ove “le particolare circostanze locali lo consentano”;</h:div><h:div>2)-la contraddittorietà del comportamento di RFI, che non aveva adottato alcun provvedimento contro tali opere, pur risalenti, né contro i molti altri edifici contigui posti  a distanze ancora minori dal tracciato ferroviario.</h:div><h:div>3 - RFI, costituitasi in giudizio, contro deduce l’inammissibilità delle censure, in quanto meramente riproduttive di quelle di primo grado, e la loro infondatezza, in quanto:</h:div><h:div>1)-la deroga invocata presuppone una valutazione tecnico discrezionale di RFI sindacabile solo sul piano della manifesta irragionevolezza o dell’errore sui presupposti, mentre nel caso considerato RFI ha ampiamente motivato che le opere “in caso di incidente ferroviario non permettono l’immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso” e inoltre “non consentono ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria”;</h:div><h:div>2)-Sono irrilevanti le deduzioni circa la presenza di molti edifici posti a distanza ancora minore dal tracciato ferroviario, posto che la loro presenza da un lato, non legittima l’esistenza dell’abuso in esame e, dall’altro, è giustificata dalla circostanza che fino al 1980 la distanza minima era prefissata in soli 6 metri.</h:div><h:div>4 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che il TAR ha esattamente validato la legittimità della tesi di RFI secondo la quale l’applicazione della deroga invocata dall’odierno appellante è subordinata alla valutazione tecnico discrezionale circa la compatibilità dell’opera con la conservazione e sicurezza della ferrovia, e che ai fini di tale valutazione non può rilevare l’esistenza di altri edifici, posti a distanza minore solo in quanto anteriori ai nuovi limiti di distanza minima dal tracciato ferroviario applicabili alle opera in questione. </h:div><h:div>5 – Tuttavia, osserva altresì il Collegio che, ai fini della valutazione della legittimità del predetto giudizio alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento e dei conseguenti criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, appare evidente la illogicità di un giudizio che, così come nella fattispecie in esame,  afferma la pericolosità dei manufatti pertinenziali di un edificio preesistente (senza neppure distinguere fra camino e tavernetta) in quanto troppo vicini alla sede ferroviaria (essendo posti a 14, 76 m. dai binari), senza però argomentare come ciò aggravi la situazione esistente, posto che (come espressamente ammesso da RFI) vi sono già molti altri manufatti legittimamente collocati fino a 6 m. di distanza dai binari, che quindi interrompono la linea continua, necessariamente rettilinea o con ampio raggio di curvatura  e non suscettibile di interruzioni o restringimenti, delimitante lo spazio libero di rispetto di 30 m. dai medesimi binari. </h:div><h:div>6 - Pertanto le deduzioni dell’appello volte a contestare l’erroneità del giudizio, prima di RFI e poi del TAR, circa il non dimostrato aggravamento causato dalle opere in esame sotto i considerati profili di sicurezza, valgono a rendere l’appello ammissibile in quanto corredato da almeno una censura circostanziata avverso l’impugnata sentenza, ma anche suscettibile di accoglimento nel merito, risultando fondata la predetta censura di travisamento, manifesta irragionevolezza e inadeguata motivazione del parere negativo impugnato quanto ai dedotti motivi ostativi riferiti a profili di sicurezza e di ostacolo a possibili futuri adeguamenti della linea, in quanto già pregiudicati dalla presenza di altri manufatti legittimamente posti a distanze ancora minori, salvo motivare puntualmente in ordine alla specifiche circostanze locali che determinerebbero un aggravio dei predetti profili in caso di consolidamento dei manufatti in esame.</h:div><h:div>7 – Conclusivamente, l’appello deve essere accolto ai fini del riesame, ora per allora, della domanda di nullaosta ambientale proposta dall’appellante alla stregua delle considerazioni che precedono. La complessità e non univocità delle questioni giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.</h:div><h:div>.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Limotta</h:div><h:div>Raffaello Sestini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>