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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130404720150427082111750" descrizione="" gruppo="20130404720150427082111750" modifica="30/04/2015 11.20.15" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Alfio Lupica"><descrittori><registro anno="2013" n="04047"/><fascicolo anno="2015" n="02656"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20130404720150427082111750.xml</file><wordfile>20130404720150427082111750.doc</wordfile><ricorso NRG="201304047">201304047\201304047.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2013\201304047\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Romeo</firma><data>30/04/2015 11.20.19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bruno rosario polito</firma><data>29/04/2015 8.57.38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2015</dataPubblicazione><classificazione>241<nuova>241</nuova><ereditata>241</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Romeo,	Presidente</h:div><h:div>Bruno Rosario Polito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Vittorio Stelo,	Consigliere</h:div><h:div>Angelica Dell'Utri,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Capuzzi,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 02154/2012, resa tra le parti, concernente mancata assistenza specialistica per alunni diversamente abili - risarcimento danni</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4047 del 2013, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Arnaldo Miglino e Franco Miglino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via della -OMISSIS-na, n. 44; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>- Comune di Eboli, non costituitosi in giudizio;</h:div><h:div>- Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imparato, con domicilio eletto presso l’ Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli, n. 29;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 52, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito;</h:div><h:div>nessuno è presente per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>	1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- - in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia -OMISSIS-, impugnavano il provvedimento del dirigente del Comune di Eboli n. 11291 del 19 marzo 2012, unitamente ad atti presupposti, connessi e consequenziali, lamentando la mancanza di assistenza di personale specializzato, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 104 del 1992, in favore della figlia minore – che fruisce di terapie riabilitative a carico del servizio sanitario nazionale - a partire dall’iscrizione alla scuola elementare per l’anno scolastico 2010/2011.</h:div><h:div>	In esito ad apposita istanza inoltrata in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2011/2012 con il provvedimento n. 11291 del 2012 in precedenza richiamato i ricorrenti erano edotti che l’attivazione del servizio era stato previsto soltanto alla fine dell’anno 2011, <corsivo>nell’ambito della programmazione II annualità approvata dalla Regione Campania</corsivo>, con riserva di una celere attivazione dello stesso, essendo in fase di approvazione la programmazione della III annualità.</h:div><h:div>	Non essendo stato assicurata la presenza dell’assistenza anche nel secondo anno di frequenza della scuola primaria i ricorrenti, con l’ autorizzazione del dirigente scolastico, si accollavano in proprio gli oneri per il concorso della figura professionale.</h:div><h:div>	Deducevano l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili del provvedimento comunale e formulavano domanda per il riconoscimento del diritto a fruire del regime assistenziale di condanna del Comune di Eboli al risarcimento del danno patrimoniale, ragguagliato agli esborsi per potere garantire alla figlia l’apporto assistenziale in ambito scolastico, e dei danni non patrimoniali di tipo assistenziale sofferti, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.</h:div><h:div>	Con sentenza n. 2154 del 2912 il T.A.R. adito respingeva ricorso.</h:div><h:div>	Il T.A.R. in particolare:</h:div><h:div>	- escludeva ogni addebito a carico del comune di Eboli per la seconda annualità di interventi assistenziali (2011) sul rilievo che solo in data 29 di settembre 2011 la Regione Campania aveva espresso parere favorevole sugli interventi programmati per l’ambito territoriale interessato;</h:div><h:div>	- affermava che la Regione, nel quadro della disciplina dettata dalla L.R. n. 11 del 2007, con deliberazione n. 604 del 2009 aveva approvato il piano regionale n. 2009/2011 e che la gestione sotto l’aspetto strettamente finanziario aveva dovuto scontare la destinazione per il 2011 delle risorse disponibili all’assistenza domiciliare delle persone affette da -OMISSIS-, mentre per il 2012 il piano di rientro della spesa sanitaria nella regione Campania ha introdotto l’obbligo di fatturare agli utenti/comuni le quote di compartecipazione sociale al costo dei servizi.</h:div><h:div>	Avverso detta sentenza è stato proposto appello con il quale sono state confutate le conclusioni del primo giudice, sottolineando che per l’anno scolastico 2010/2011 non emergono azioni positive e di buona amministrazione del Comune di Eboli per assicurare in detto periodo l’assistenza per l’ autonomia e la comunicazione personale. La Regione Campania non può, inoltre, essere considerata estranea agli estremi di responsabilità per essere stati approvati solo con decreto dirigenziale n. 1 dell’ 11 gennaio 2011 gli interventi per l’annualità 2010 ormai trascorsa.</h:div><h:div>	Si è costituita in giudizio la Regione Campania che ha illustrato in memoria la tempistica per l’adozione del piano sociale, nel quadro delle risorse disponibili, con riferimento anche all’assistenza specialistica scolastica, ai fini dell’erogazione dei servizi sociali da parte dei comuni associati in ambiti territoriali, alla stregua della normativa regionale di cui alla L.R. n. 11 del 2007, come modificata dalla L.R. n. 15 del 2012, escludendo ogni responsabilità per il danno lamentato dagli odierni ricorrenti.</h:div><h:div>	All’udienza del 12 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>	2. Gli appellanti insistono per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla figlia minore per l’assenza di presidi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione durante gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, che si assume sofferto per il ritardo del Comune di Eboli e della stessa Regione Campania nell’adozione dei provvedimenti di competenza per assicurare gli interventi di sostegno.</h:div><h:div>	Sotto un primo profilo la domanda risarcitoria si configura inammissibile, perché genericamente formulata e non sostenuta da idonei elementi probatori circa la tipologia di danno non patrimoniale sofferto dalla minore e il nesso di causalità, diretto e immediato, della lamentata menomazione in conseguenza della mancata erogazione dell’assistenza in ambito scolastico da parte degli enti locali in attuazione dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992.</h:div><h:div>	Sotto ulteriore profilo l’obbligo di concorso degli enti locali a <corsivo>fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap</corsivo>, stabilito dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 - ferme le attività di sostegno dell’amministrazione scolastica mediante l’assegnazione di docenti specializzati - viene a coordinarsi in un quadro di disponibilità finanziarie per le anzidette finalità.</h:div><h:div>	La sostenibilità di detto intervento per l’anno 2011 ha trovato limite – in un contesto di decurtazione delle risorse nazionali destinate alle regioni – nella destinazione del fondo per la non autosufficienza interamente per gli interventi di assistenza in ambito familiare per la patologia -OMISSIS-. Ciò porta ad escludere l’esigibilità del finanziamento di ogni altro intervento, compresa la programmazione e attuazione del concorso assistenziale per l’anno scolastico 2010/2011, e di imputare ad una ascritta condotta omissiva del Comune, o della Regione, il danno che si assume sofferto nella sfera non patrimoniale.</h:div><h:div>	Per quanto precede viene meno ogni interesse alla verifica delle cadenze temporali dei provvedimenti di competenza della Regione Campania e del Comune di Eboli relativi all’attuazione della seconda annualità del programma socio assistenziale nel triennio 2009/2011.</h:div><h:div>	2.1. Con riguardo all’anno 2012 l’attuazione degli interventi di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 sconta, come posto in rilievo dal primo giudice, i limiti finanziari del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario nelle regioni oggetto di commissariamento, con limiti che si riflettono sulla destinazione di risorse della Regione alla spesa sociale. In siffatto quadro di contenimento della spesa – con riguardo alla pretesa dei ricorrenti al ristoro degli esborsi sostenuti nel 2012 per assicurare un sostegno in ambito scolastico alla propria figlia - non emerge una condotta degli enti intimati che, quanto al requisito della colpa, possa qualificarsi contraria alle regole di correttezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, così che il pregiudizio sofferto possa essere qualificato <corsivo>iniura datum</corsivo> agli effetti del ristoro per equivalente.</h:div><h:div>	2.2. L’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con <corsivo>handicap</corsivo> fisici e sensoriali sancito dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 si colloca nel sistema integrato, quale delineato dalla legge n. 328 del 2000, di interventi e provvidenze a favore della platea dei soggetti in condizione di svantaggio e resta condizionato alla disponibilità di risorse e alla loro graduazione in relazione alla prevalenza assegnata a ciascuna delle situazioni di difficoltà sociale prese in considerazione.</h:div><h:div>	La pretesa dei ricorrenti ad interventi autonomi del Comune di Eboli per l’assistenza scolastica, in concorso con gli adempimenti connessi al piano di zona, investe scelte di gestione finanziaria dell’ente locale e ha quindi consistenza di interesse legittimo. Non è stata al riguardo fornita dimostrazione di un improprio utilizzo da parte del Comune dei fondi di bilancio per la spesa sociale,anche in relazione alla loro entità, cui possa collegarsi – nei limiti del sindacato esterno del g.a. sotto il profilo dell’eccesso di potere delle – una non giustificata destinazione delle risorse disponibili anche in vantaggio degli alunni disabili. </h:div><h:div>	2.2. Non può, da ultimo, avere ingresso la domanda volta alla condanna del Comune di Eboli all’obbligo di un <corsivo>facere</corsivo> specifico (erogazione a regime delle prestazioni di cui è controversia) essendo siffatta azione proponibile, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., nelle sole materie di giurisdizione esclusiva.</h:div><h:div>	Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.</h:div><h:div>	In relazione agli interessi coinvolti e alla peculiarità dell’oggetto del contendere spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/03/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Bruno Rosario Polito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>