<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130321220220601140147429" descrizione="" gruppo="20130321220220601140147429" modifica="6/13/2022 9:58:27 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="03212"/><fascicolo anno="2022" n="04857"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130321220220601140147429.xml</file><wordfile>20130321220220601140147429.docm</wordfile><ricorso NRG="201303212">201303212\201303212.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\738 Giulio Castriota Scanderbeg\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giulio castriota scanderbeg</firma><data>13/06/2022 07:28:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Stella Boscarino</firma><data>02/06/2022 21:11:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/06/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Italo Volpe,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli (sezione ottava) n. 4017/2012, resa tra le parti, nel ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale derivanti dall’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto pubblico dei lavori di recupero, restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell’episcopio sito nella frazione di Ventaroli;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Comune di Carinola, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Giannico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 145; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Coop. Miru - Impresa Edile Stradale, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese costituita con Bugli Carlo s.r.l., Tedesco s.r.l. e Te.M.A.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Palma, Simona Scatola e Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103; </h:div><h:div>Bugli Carlo s.r.l., Tedesco s.r.l. e Te.M.A.S. s.r.l., non costituite in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Coop. Miru - Impresa Edile Stradale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Bruno Giannico e Andrea Di Lieto, in sostituzione dell'avv. Antonio Palma;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Coop. Miru - Impresa Edile Stradale, nel giudizio in primo grado ha rappresentato:</h:div><h:div>- di essere stata dichiarata aggiudicataria, in via definitiva, della gara, dell’importo di euro 1.062.661,85, indetta dal Comune di Carinola per l’affidamento dei lavori di recupero, restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell’episcopio sito nella frazione di Ventaroli; l’aggiudicazione veniva pronunciata con determina del n. 69 del 30 novembre 2006 (erroneamente indicata nei vari scritti delle parti ed anche nelle sentenze come “30 novembre 2002”), data nella quale veniva altresì disposta la consegna dei lavori, che venivano intrapresi in data 11 dicembre 2006;</h:div><h:div>- l’aggiudicazione veniva impugnata dinanzi al T.a.r. per la Campania da altri soggetti partecipanti alla gara, con il ricorso n. 8262 del 2006, respinto con sentenza n. 6857 del 20 luglio 2007;</h:div><h:div>- il Consiglio di Stato, sezione V, mediante decisione n. 6057 del 9 dicembre 2008, in riforma della suddetta sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso;</h:div><h:div>- il Comune di Carinola, nel prendere atto della suddetta pronuncia, con determinazione n. 37 dell’8 maggio 2008, disponeva la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’odierna appellata, nonché degli atti consequenziali, tra cui il verbale di consegna dei lavori;</h:div><h:div>- con conseguente pregiudizio economico, lamentato dalla Cooperativa nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sotto forma sia di danno emergente sia di lucro cessante.</h:div><h:div>La ricorrente, dopo aver premesso che la condotta dell’amministrazione era stata connotata da negligenza per la redazione di un bando ambiguo ed equivoco, come accertato poi dal Consiglio di Stato nella sentenza di annullamento della gara, enumerava i danni subiti in termini di pagamento di oneri e spese contrattuali, sopportati pur in assenza di stipula del contratto, di pagamento di fatture per costi e noleggi propedeutici all’esecuzione dei lavori giusta la consegna d’urgenza, nonché di mancato pagamento dei lavori effettuati, mancato utile ed altri oneri, per un totale di euro 300.000,00.</h:div><h:div>2. Con l’impugnata sentenza n. 4017 del 3 ottobre 2012, il T.a.r. per la Campania accoglieva  parzialmente il ricorso, ritenendo che anche da una revoca legittima degli atti di gara possa scaturire l’obbligo di risarcimento del danno precontrattuale da lesione dell’affidamento ingenerato nell’impresa vittoriosa di una procedura di gara poi rimossa; il T.a.r., ancora, pur ritenendo irrilevante l’elemento psicologico nell’ipotesi di responsabilità nel settore degli appalti pubblici, precisava che, in ogni caso, sussistevano gli estremi per la responsabilità aquiliana, data la colpevole negligenza nella stesura del bando di gara da parte della stazione appaltante, come definitivamente accertato nella decisione del Consiglio di Stato di accoglimento dell’appello, ove si era sottolineata l’assenza di una prescrizione che imponesse, nel caso  dei costituendi raggruppamenti di imprese, la presentazione di singole attestazioni di presa visione dei luoghi, con conseguente illegittimità dell’esclusione, a tal titolo, dalla gara.</h:div><h:div>Il T.a.r., quindi, condannava il Comune di Carinola al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale cagionato alla Coop. Miru, limitato al solo interesse negativo, ovverosia «<corsivo>le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali</corsivo>», con riferimento soltanto «<corsivo>alle voci di danno (…) che trovano riscontro in precisi elementi probatori, desumibili dagli atti acquisiti al giudizio</corsivo>» (in particolare le spese sostenute per la consegna anticipata dei lavori, documentate dalle fatture intestate alla ricorrente, la polizza assicurativa, la cauzione, il pagamento delle spese contrattuali ), escludendo «<corsivo>il mancato utile relativo alla specifica gara d’appalto revocata</corsivo>» e ritenendo non concretamente provato il lucro cessante.</h:div><h:div>Conseguentemente, l’amministrazione comunale veniva condannata, in applicazione dell’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, a proporre un ristoro all’impresa interessata in base ai parametri indicati in sentenza, previa verifica della rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima.</h:div><h:div>3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 2/4 aprile 2013 e in data 30 aprile 2013 – il Comune di Carinola ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo, con cui ha censurato l’affermato diritto al risarcimento dell’odierna appellata e, in via subordinata, la quantificazione dei danni.</h:div><h:div>4.  L’impresa interessata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione e, in ogni caso, la sua infondatezza; l’appellata ha veicolato altresì ricorso incidentale in punto di <corsivo>quantum debeatur</corsivo>, censurando il capo della sentenza di primo grado con cui non è stata accolta integralmente la domanda risarcitoria. </h:div><h:div>5. L’appellante principale ha prodotto una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione e comunque la sua infondatezza; ha inoltre adombrato un ulteriore profilo inammissibilità, in quanto, a suo avviso, non sarebbe legittimamente possibile esperire un’impugnazione incidentale tardiva avverso un capo di sentenza immediatamente lesivo della posizione dell’appellante incidentale.</h:div><h:div>6. Con ordinanza 6 aprile 2021, n. 2753 questa Sezione ha:</h:div><h:div>- rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per asserita violazione dell’art. 101 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>- qualificato l’appello incidentale, seppur ritualmente proposto, come tardivo (in quanto notificato entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della notificazione dell’impugnazione principale e tempestivamente depositato entro il termine di trenta giorni dal perfezionamento della sua notificazione, avvenuta, però, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata), ritenendolo, pertanto, sottoposto al regime di cui agli articoli 96, comma 4, del codice del processo amministrativo e 334 del codice di procedura civile;</h:div><h:div>- rimesso l’esame del ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, stante il contrasto giurisprudenziale in punto di diritto circa il risarcimento da lesione dell’affidamento verso un provvedimento amministrativo illegittimo, poi annullato in sede giurisdizionale, ponendo le seguenti questioni:</h:div><h:div>a) se l’interessato ‒ a prescindere dalle valutazioni circa la sussistenza in concreto della colpa della pubblica amministrazione, del danno in capo al privato e del nesso causale tra l’annullamento e la lesione ‒ possa in astratto vantare un legittimo e qualificato affidamento su un favorevole provvedimento amministrativo annullato in sede giurisdizionale, idoneo a fondare un’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione;</h:div><h:div>b) in caso positivo, in presenza di quali condizioni ed entro quali limiti possa riconoscersi al privato un diritto al risarcimento per lesione dell’affidamento incolpevole, con particolare riferimento all’ipotesi di aggiudicazione definitiva di appalto di lavori, servizi o forniture, successivamente revocata a seguito di una pronuncia giudiziale.</h:div><h:div>7. Con decisione n.21/2021 del 29.11.2021, l’Adunanza plenaria, alla prima questione deferita, ha dato risposta affermativa, richiamando i principi precedentemente espressi con la sentenza 4 maggio 2018, n. 5, precisando che &lt;<corsivo>l’affidamento «è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività» (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011)</corsivo>&gt; ed affermando il seguente principio di diritto: «<corsivo>nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi</corsivo>».</h:div><h:div>7.1. Sulle ulteriori questioni deferite ha affermato il seguente principio di diritto: «<corsivo>nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa</corsivo>».</h:div><h:div>7.2. In concreto, ha demandato a questa Sezione di effettuare i necessari accertamenti tenendo presente che:</h:div><h:div>- non ogni illegittimità della normativa di gara è sufficiente per fondare un addebito di responsabilità precontrattuale nei confronti dell’amministrazione, dal momento che la partecipazione ad una procedura di gara non fonda per ciò sola una legittima aspettativa di aggiudicazione e di stipula del contratto, per cui va escluso al riguardo ogni automatismo;</h:div><h:div>- la Coop. MI.RU., “<corsivo>quale originaria aggiudicataria definitiva ……. ha infatti assunto il ruolo di controinteressata nel giudizio di annullamento ed in tale qualità, oltre ad acquisire consapevolezza della caducità del provvedimento conclusivo a sé favorevole, ha inoltre potuto difendere la legittimità delle clausole del bando di gara che hanno comportato l’esclusione dell’altro concorrente</corsivo>”;</h:div><h:div>- neppure l’esecuzione anticipata dei lavori ordinata dall’amministrazione può di per sé essere sintomatica di un affidamento tutelabile sul piano precontrattuale, posto che per questa ipotesi l’ordinamento giuridico prevede un tutela di tipo indennitario, ovvero un rimborso delle spese sostenute dall’esecutore. Si tratta dunque di una responsabilità dell’amministrazione per fatto lecito, logicamente incompatibile con quella da illecito extracontrattuale invece azionata nel presente giudizio, in relazione alle quali sembrano quindi profilarsi <corsivo>causae petendi</corsivo> diverse.</h:div><h:div>8. Le parti hanno ulteriormente presentato memorie e repliche, insistendo sulle proprie deduzioni anche alla luce della decisione dell’Adunanza plenaria.</h:div><h:div>9. All'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022, esaurita la trattazione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Il Collegio osserva, in ordine all’appello incidentale proposto dalla Coop. Miru, che, come evidenziato nell’ordinanza di questa Sezione 6 aprile 2021 n. 2753, trattasi di impugnazione incidentale tardiva ex art. 96, commi 4 e 5, c. proc. amm., e 334 c.p.c., ma ciò, contrariamente a quanto eccepito dal Comune, non preclude l’impugnazione di capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal relativo appello principale.</h:div><h:div>10.1. Si rivela però fondata l’ulteriore eccezione formulata dal Comune di inammissibilità per genericità dell’appello incidentale, con il quale la parte riversa le richieste oggetto del giudizio di primo grado nonché tutta la documentazione ivi prodotta, senza esprimere pertinenti rilievi critici sulla statuizione in primo grado nella parte in cui dette domande sono state disattese.</h:div><h:div>Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi (o delle domande) di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (tra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. II, 7/3/2022, n.1641). </h:div><h:div>10.2. Peraltro, con specifico riferimento agli importi richiesti per i lavori eseguiti in seguito alla consegna anticipata, sui quali il T.a.r. non si è pronunciato, e che vengono semplicemente esposti in appello senza alcun rilievo critico circa l’omesso esame della domanda, in disparte la genericità del gravame, deve rilevarsi che la pretesa trova titolo nella diversa responsabilità discendente dall'esecuzione del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla stipula del contratto, per effetto della consegna dei lavori in via di urgenza), come eccepito dal Comune e precisato anche nella decisione dell’Adunanza plenaria.</h:div><h:div>Si vedano, altresì, al riguardo:</h:div><h:div>- Consiglio di Stato sez. V, 2/8/2019, n.5498, secondo il quale, qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto, per solito giustificata da ragioni di urgenza, l'instaurazione di un &lt;<corsivo>rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell'esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva</corsivo>&gt;, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento;</h:div><h:div>- Consiglio di Stato, Sezione VI, 6/6/2012 n. 3320, secondo il quale &lt;<corsivo>le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti. E pertanto, nonostante l'assenza di quello che viene propriamente definito "vincolo contrattuale", l'inadempimento …… configura comunque un'ipotesi di inadempimento contrattuale</corsivo>&gt;.</h:div><h:div>Ne consegue il rigetto dell’appello incidentale.</h:div><h:div>11. Il Collegio procede all’esame dell’appello principale.</h:div><h:div>11.1. In punto di fatto occorre ricordare che, in data 30 novembre 2006, con determinazione numero 69, il responsabile del settore approvava le risultanze dei verbali di gara, che veniva aggiudicata all’odierna appellata, la quale veniva contestualmente invitata alla stipula del contratto entro il termine massimo di giorni 90, previo perfezionamento degli atti costitutivi del raggruppamento e versamento della cauzione definitiva.</h:div><h:div>In pari data i lavori venivano consegnati in via di urgenza.</h:div><h:div>L’inizio dei lavori avveniva l’11 dicembre 2006, come si evince dal verbale, prodotto in primo grado; gli stessi venivano sospesi il 30 gennaio 2007, a seguito del decreto emesso in relazione all’appello cautelare proposto dalle imprese escluse dalla gara; la Coop. Miru sottoscriveva con riserva il verbale di sospensione dei lavori.</h:div><h:div>Con ordine di servizio n.1 del 6 novembre 2007 l’impresa veniva invitata a smontare i ponteggi dall’area di cantiere, mantenendo però la custodia della stessa.</h:div><h:div>Infine, a seguito della decisione di appello numero 6057 del 2007, di annullamento della gara, veniva emessa, in ottemperanza alla statuizione, la revoca dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>11.2. Quanto fin qui detto refluisce sull’indagine in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità precontrattuale, conducendo all’affermazione della stessa.</h:div><h:div>Infatti, dalla sentenza di appello numero 6057 del 2007 emerge che il bando aveva previsto espressamente la possibilità di partecipazione alla gara di imprese che intendessero raggrupparsi; che  non vi era alcuna clausola che, nel caso di costituendi raggruppamenti, imponesse ad ognuna delle imprese di presentare singole attestazioni di presa visione dei luoghi, dei documenti e degli elaborati progettuali, tantomeno a pena di esclusione; comunque, in caso di dubbio, il seggio di gara avrebbe dovuto fare applicazione della regola del <corsivo>favor</corsivo> per la massima partecipazione, alla stregua della (già allora pacifica) giurisprudenza in tema di gare d’appalto.</h:div><h:div>Dall’esame della decisione emerge con evidenza la condotta colposa dell’amministrazione, in sede di redazione del bando, prima, e soprattutto in sede di gara, poi, in quanto, a fronte di una clausola dal carattere non univoco, il seggio avrebbe dovuto conformare la propria attività interpretativa al criterio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, applicando il bando in modo da consentire la massima partecipazione possibile alla procedura, secondo un principio pacifico alla data dei fatti (si vedano, tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 28/5/2004, n.3472; 13/01/2005, n.82; 8/3/2006, n.1224), senza integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 15/4/2004 n. 2162).</h:div><h:div>12. Quanto all’elemento soggettivo in capo all’impresa, non può ravvisarsi alcuna colpa o negligenza né consapevolezza che, nel corso delle sedute di gara, la commissione avesse illegittimamente interpretato il bando a danno di alcune delle concorrenti.</h:div><h:div>Trattandosi di illegittimità, più che del bando in sé, del comportamento del seggio di gara (nell’aver illegittimamente escluso un costituendo raggruppamento per una ragione non immediatamente evincibile del bando a pena di esclusione), non si può certo ipotizzare in capo all’impresa aggiudicataria alcuna colpevolezza dell’affidamento riposto nella legittimità delle operazioni di gara.</h:div><h:div>Vero è che con l’esercizio dell’azione di annullamento l’impresa venne, in seguito, posta nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità dell’aggiudicazione, ma la notifica del ricorso intervenne successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione (che conteneva l’invito a costituire il raggruppamento e a predisporre la documentazione di gara) nonché alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge.</h:div><h:div>Infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado incoato delle imprese illegittimamente escluse, iscritto al n. 8262/2006 R.G. TAR Campania, venne depositato il 27 dicembre 2006.</h:div><h:div>Il Comune, sul quale ricadeva l’onere di documentare, in questo giudizio, a seguito dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, la data di notifica del ricorso (allo scopo di corroborare le proprie eccezioni circa lo stato soggettivo dell’impresa appellata), nulla ha prodotto; è, tuttavia, da escludersi che la notifica sia intervenuta prima del mese di dicembre 2006, dato che con il ricorso n. 8262/2006 risultava impugnata anche una nota comunale del 1 dicembre 2006.</h:div><h:div>Non potendosi dunque ritenere che la notifica del ricorso sia stata anteriore alla data di uno degli atti impugnati, se ne ricava la conclusione che, avendo l’impresa ricevuto già il 30 novembre 2006 la consegna dei lavori in via di urgenza nonché essendo tenuta ad approntare con urgenza la documentazione contrattuale, come disposto nella determina n.62 di pari data, non può ritenersi sussistente (alla data in cui vennero sostenute le spese riconosciute risarcibili dal Tar) quella posizione soggettiva di colpa nell’affidamento derivante dalla conoscenza o conoscibilità di una causa di illegittimità della gara.</h:div><h:div>Quindi, avuto riguardo al grado di sviluppo della procedura, risulta sussistente il legittimo affidamento, non, a sua volta, inficiato da colpa.</h:div><h:div>13. L'erronea scelta del contraente, venuta meno per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, in conseguenza della violazione dei doveri di buona fede, di correttezza, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell'affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell'aggiudicazione.</h:div><h:div>Sono, al riguardo, ravvisabili gli ulteriori presupposti del danno (per le spese sopportate in vista della stipula del contratto e per l’avvio del cantiere) e del nesso di causalità (essendo evidente che tali spese sono state sopportate inutilmente dall’impresa, in quanto a causa dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, non è più stato stipulato alcun contratto e la consegna dei lavori è stata prima sospesa e poi revocata).</h:div><h:div>14. Risulta, quindi, corretta l’impostazione della statuizione di primo grado, in quanto, a differenza dei danni da mancata aggiudicazione (parametrati al c.d. interesse positivo -utile netto ritraibile dal contratto- oltre che nei pregiudizi di tipo curriculare a danno della società, ingiustamente privata di una commessa pubblica), nel caso di responsabilità precontrattuale i danni sono limitati al solo interesse negativo.</h:div><h:div>14.1. Correttamente il giudice di prime cure ha riconosciuto sussistenti i danni conseguenti alle spese affrontate dalla Coop. Miru per ottemperare all’obbligo di predisposizione della documentazione contrattuale; si deve, al riguardo, rilevare che l’associazione temporanea di imprese fu costituita il 7 dicembre 2006 (e non consta che a tale data il ricorso fosse stato notificato); in pari data venne liquidata, dall’impresa appellata, la fattura numero 48 del 5 dicembre 2006; la cauzione definitiva, dell’importo di euro 99.974,00, nonché le spese contrattuali e le marche da bollo vennero espressamente richieste dal Comune il 22 dicembre 2006 (quindi si suppone che a quella data ancora non fosse stato notificato il ricorso, diversamente il comportamento colpevole del Comune, nell’aver richiesto tali importi nonostante la notifica del ricorso, risulterebbe evidente, nessuna responsabilità potendo essere ascritta all’impresa, a quel punto obbligata a provvedere).</h:div><h:div>Quanto alle fatture nn. 56 del 29 dicembre 2006 e 7  del 28 febbraio 2007, le stesse, sebbene di poco successive al deposito del ricorso in primo grado, attengono a noli, forniture e lavori eseguiti da sub fornitori a seguito della consegna sotto le riserve di legge, avvenuta anteriormente alla notifica del ricorso, che aveva radicato in capo all’appellata l’obbligo di avviare il cantiere ed i lavori.</h:div><h:div>Né il Comune dimostra che dette fatture potrebbero trovare copertura nello stato avanzamento lavori che, peraltro, non risulta sia mai stato redatto, e, in ogni caso, non risulta formulata alcuna rituale espressa censura avverso la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto l’obbligo di pagamento di tali fatture a titolo di responsabilità precontrattuale.</h:div><h:div>14.2. Le eccezioni sollevate dal Comune circa la prova del pagamento di tali oneri risultano infondate, perché tutte le fatture risultano espressamente quietanzate, per la numero 48 risulta prodotta anche copia dell’assegno relativo al pagamento; per quanto attiene alla trasmissione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, l’impresa aveva depositato (nel fascicolo di primo grado) la lettera di trasmissione munita del timbro comunale recante la data del 27 dicembre 2006 ed il numero di protocollo 12328.</h:div><h:div>Quindi la generica eccezione del Comune risulta documentalmente smentita.</h:div><h:div>Senza contare che il giudice di primo grado ha pronunciato condanna ai sensi  dell’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, demandando all’amministrazione comunale di verificare la rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima.</h:div><h:div>15. Conclusivamente, l’appello principale dev’essere respinto, così come quello incidentale.</h:div><h:div>La soccombenza reciproca, congiuntamente alla valutazione della peculiarità e complessità della vicenda, che ha determinato anche la rimessione all’Adunanza plenaria, giustifica la compensazione delle spese del grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così statuisce:</h:div><h:div>rigetta l 'appello principale e l’appello incidentale.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cristina Caldarella</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>