<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130255020191229203301918" descrizione="" gruppo="20130255020191229203301918" modifica="1/13/2020 10:36:27 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Regione Campania" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2013" n="02550"/><fascicolo anno="2020" n="00312"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130255020191229203301918.xml</file><wordfile>20130255020191229203301918.docm</wordfile><ricorso NRG="201302550">201302550\201302550.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2013\201302550\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Garofoli</firma><data>13/01/2020 10:36:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Sestini</firma><data>11/01/2020 20:33:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma </h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Campania – sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 1482/2012, resa tra le parti, concernente quote latte</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2013, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio eletto presso lo studio Regione Campania, Ufficio della Rappresentanza in Roma, via Poli, 29; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>So.Coop.Agr."Nuova Latte"A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Arciello, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni D'Amato in Roma, via Calabria, n.56; </h:div><h:div>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Equitalia Sud (Già Equitalia E.T.R.Spa) Agente della Riscossione di Salerno, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Coop.Agr."Nuova Latte"A R.L. di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Angelo Arciello e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - La Regione Campania con l’appello in epigrafe chiede la riforma o l’annullamento della sentenza del TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, che ha accolto il ricorso della Cooperativa odierna contro interessata Soc. Cooperativa Agricola “Nuova Latte" a R.L. contro l’ingiunzione di pagamento della quota di prelievo supplementare dovuta da due ditte agricole che avevano venduto la propria produzione alla medesima cooperativa, in quanto nella fattispecie in esame, attraverso la notifica della cartella esattoriale impugnata in primo grado, era stato richiesto alla Cooperativa primo acquirente il pagamento di una somma corrispondente al prelievo supplementare gravante sul conduttore, oltre interessi, penalità e notifica.</h:div><h:div>2 -In particolare, la Regione deduce la tardività dell’impugnazione dell’atto di ingiunzione, che a suo giudizio non può essere ritenuto un atto meramente endo-procedimentale, come invece erroneamente sostenuto dal TAR, unitamente alla inammissibilità del medesimo ricorso per mancata notifica ai produttori ed alla corrispondente erroneità della sentenza appellata per aver annullato l’atto plurimo in esame per intero e non solo per quanto di interesse dell’acquirente  ricorrente, ed inoltre argomenta l’infondatezza delle censure dedotte, posto che la oramai pacifica illegittimità del previsto obbligo del primo acquirente di operare le trattenute non implicherebbe affatto l’esenzione del medesimo primo acquirente dall’obbligo di corrispondere direttamente il conguaglio in caso di superamento, da parte dei venditori, della quota ai medesimi assegnata.</h:div><h:div>3 – L’appello giunge alla decisione del Collegio all’esito della definizione in senso favorevole dell’opposizione a decreto di perenzione, e risulta palesemente fondato nel merito, potendo pertanto il Collegio prescindere dall’esame dei dedotti profili di irricevibilità e di inammissibilità.</h:div><h:div>4 – Infatti, la Cooperativa ricorrente in primo grado assume di non poter essere legittimamente ritenuta destinataria della richiesta, da parte di Equitalia, di pagamento del prelievo supplementare che invece dovrebbe incombere sul solo produttore e, conseguentemente, dell’obbligo al pagamento con eventuale avvio di una procedura esecutiva, e chiede quindi l’annullamento della cartella esattoriale e degli atti presupposti.</h:div><h:div>4.1 – A tal fine, si invoca il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia del 29/04/99 resa nel procedimento n. c-288/97, secondo cui "L'art. 2 n. 2 del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare, tale disposizione non impone tuttavia loro alcun obbligo in tal senso", di modo che i provvedimenti dell’Amministrazione si porrebbero in contrasto con la norma comunitaria e con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione a sezioni unite. Da ciò discenderebbe anche l'illegittimità delle norme di diritto nazionale che prevedono la irrogazione di sanzioni (come nella fattispecie in esame, con l'imposizione di una maggiorazione del 100% del prelievo supplementare) nei confronti dell'acquirente, nell'ipotesi di non esercizio, da parte di quest'ultimo, della facoltà di trattenere le somme relative al prelievo supplementare, fermo restando che la medesima Cooperativa aveva chiesto ed ottenuto dai produttori una fideiussione a garanzia del pagamento. Vi sarebbe inoltre stata la violazione della procedura per il recupero del prelievo supplementare, avendo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali chiarito, con nota del 18/07 /07, che le procedure per la riscossione del prelievo supplementare, qualora la Regione sia a conoscenza del detentore del prelievo supplementare (acquirente o produttore), dovrà riguardare solo quest'ultimo, mentre la Regione Campania ha effettuato l'intimazione di pagamento  nei confronti sia della Cooperativa acquirente sia del produttore.</h:div><h:div>4.2 - Tuttavia, considera il Collegio, la complessa disciplina della determinazione delle quote latte è diretta, come confermato dalla oramai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla riduzione del divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari, in modo da disincentivare le eccedenze strutturali e conseguire un miglior equilibrio del mercato, mediante l'imposizione di un prelievo supplementare sui quantitativi di latte, raccolti o venduti direttamente, che superano il limite fissato per ciascuno Stato membro come quantitativo di riferimento nazionale, così che ciascuno Stato membro diventa debitore nei confronti della Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale, che a sua volta è ripartito, all'interno degli Stati, tra i produttori. Ad ogni singolo produttore viene, quindi, assegnato un quantitativo massimo di produzione consentita e viene imposto un prelievo supplementare per il quantitativo eccedente, il cui pagamento avviene, mensilmente, attraverso un meccanismo in cui i primi acquirenti provvedono a comunicare alle Regioni e all'Agea i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore e a versare all'Agea gli importi trattenuti, operando un versamento in sostituzione dei produttori, che però restano i reali debitori, e ciò in ragione della necessità di assicurare a monte il rispetto delle disposizioni unionali in materia di prelievo supplementare.</h:div><h:div>4.3 – Pertanto, l’intimazione di pagamento impugnata aveva come destinatari soggetti appartenenti a due distinte categorie (produttore e primo acquirente), entrambe tenute all’adempimento, configurandosi come un atto plurimo, conseguendone la fondatezza delle censure della Regione appellante volte a far valere l’erronea conclusione della sentenza appellata, giacché la pacifica inesistenza in capo all'acquirente dell'obbligo di operare la trattenuta del· prelievo supplementare non implica necessariamente l’insussistenza del diverso e distinto obbligo del medesimo acquirente al versamento ad AGEA</h:div><h:div>4.4 – Al riguardo, già il Consiglio di Stato (sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4134) ha avuto modo di affermare che "... la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 12 dicembre 2006, n. 26434 che ha preso atto della incompatibilità del sistema italiano che prevedeva l'obbligatorietà della "trattenuta" (…) non incide certo, ovviamente, con l'obbligo di versamento incombente sul primo acquirente, né può inficiare la validità degli atti prescrittivi di tale obbligo". Pertanto, la facoltatività della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo riconosciuta dalla predetta sentenza della Suprema Corte ai sensi dell'art. 2, n. 2 del Regolamento CE n. 3590/2002 come interpretato dalla CGE del 29.4.1999 implica la non irrogabilità delle sanzioni in caso di mancata effettuazione della trattenuta , ma non fa venire meno l’obbligo di versamento in via diretta del prelievo da parte del primo acquirente, considerato che " per il primo acquirente del latte non esiste alcuna connessione tra il pagamento del corrispettivo al produttore e l'obbligo di versamento all'AGEA del prelievo supplementare. cui egli è tenuto per legge a prescindere dalla scadenza contrattuale eventualmente prevista per il pagamento: anche perché (...) il conferimento di latte in esubero – in relazione al quale è imposto il versamento all'AGEA della percentuale di legge - non dà luogo a corrispettivo a favore del produttore" (Cass, Sez. Il, n. 8763/2010. In termini, Cass. Sezioni Unite, 12.12.2006, n. 26434).</h:div><h:div>5 – Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, il ricorso di primo grado deve essere respinto, in riforma dell’appellata sentenza del TAR. La complessità della disciplina della materia giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Raffaello Sestini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>