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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130007020130205093801453" descrizione="" gruppo="20130007020130205093801453" modifica="05/02/2013 13:54:15" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2013" n="00070"/><fascicolo anno="2013" n="00405"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM></descrittori><file>20130007020130205093801453.xml</file><wordfile>20130007020130205093801453.doc</wordfile><ricorso NRG="201300070">201300070\201300070.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2013\201300070\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Greco</firma><data>05/02/2013 13:54:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Greco</firma><data>05/02/2013 13:54:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/02/2013</dataPubblicazione><classificazione><nuova>310</nuova><ereditata>310</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Marzio Branca,	Presidente FF</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Consigliere</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione Prima, nr. 1959 del 19 novembre 2012.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello nr. 70 del 2013, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso <corsivo>ope legis </corsivo>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>il signor Giovanni Salvatore SANTONOCITO, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Fioretti in Roma, via Panisperna, 207, </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato sig. Giovanni Salvatore Santonocito;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div><h:div>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013, il Consigliere Raffaele Greco;</h:div><h:div>Uditi l’avv. Garofalo per l’appellato e l’avv. dello Stato Daniela Giacobbe per l’Amministrazione appellante;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato <corsivo>fumus, </corsivo>tenuto conto del chiaro tenore letterale dell’art. 1493 del d.lgs. 15 marzo 2010, nr. 66, che ha reso immediatamente applicabile anche al personale militare la disciplina di cui all’art. 42-<corsivo>bis </corsivo>del d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165;</h:div><h:div>Rilevato che quanto sopra non comporta le conseguenze generali paventate dall’Amministrazione appellante, in quanto la norma si fa carico di precisare che la detta applicabilità deve avvenire “<corsivo>tenuto conto del particolare stato rivestito</corsivo>” dai dipendenti in questione, ciò che non può che interpretarsi nel senso che è consentito all’Amministrazione negare il riconoscimento del beneficio, a condizione che il diniego sia motivato con richiamo a specifiche, oggettive e prevalenti esigenze di carattere anche organizzativo (motivazione la cui carenza, per l’appunto, è stata a base dell’accoglimento del presente ricorso);</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 70/2013).</h:div><h:div>Tenuto conto della novità della questione, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/02/2013"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Carmine Rainone</h:div><h:div>Raffaele Greco</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 70/2013) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>