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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120899820130625162557207" descrizione="" gruppo="20120899820130625162557207" modifica="08/07/2013 17.28.17" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2012" n="08998"/><fascicolo anno="2013" n="04015"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120899820130625162557207.xml</file><wordfile>20120899820130625162557207.doc</wordfile><ricorso NRG="201208998">201208998\201208998.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2012\201208998\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>08/07/2013 17.28.22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulio Castriota Scanderbeg</firma><data>29/06/2013 13.05.52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/07/2013</dataPubblicazione><classificazione>349<nuova>349</nuova><ereditata>349</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Vigotti,	Consigliere</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 4294/2012, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda università di Napoli e  risarcimento dei  danni</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8998 del 2012, proposto dal professore Alessandro Viggiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio eletto presso il signor Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci dei Calboli 9; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore e legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>La signora Lucia Adriana Ruocco, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Cimaglia, con domicilio eletto presso lo stesso difensore  in Roma, viale G. Marconi, 57; </h:div><h:div>la signora Andrea Mazzatenta, non costituita in questo grado di giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda università degli Studi di Napoli e della dott.ssa Lucia Adriana Ruocco;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la dott.ssa Ruocco l’avvocato  Cimaglia e l’avvocato dello Stato Palatiello per l’Università appellata;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Il professore Alessandro Viggiano impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 6 ottobre 2012, n.4294, che ha accolto il ricorso n. 3730 del 2011, proposto dalla dottoressa Ruocco  avverso il decreto rettorale del 14 aprile 2011, n. 847, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa, indetta dalla Secondo Università di Napoli con decreto rettorale del 31 dicembre 2009, n. 3081, per il conferimento di un posto di ricercatore universitario (settore BIO/09- Fisiologia)  presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, nonché avverso ogni altro atto connesso e consequenziale,  ivi compresa la nomina di esso appellante quale vincitore del concorso.</h:div><h:div>L’appellante si duole della erroneità della sentenza e ne chiede la riforma, con la integrale reiezione dell’originario ricorso, da ritenersi infondato in fatto ed in diritto.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’appellata Università per aderire all’appello e per chiederne l’accoglimento.</h:div><h:div>Si è altresì costituita, per resistere all’appello e per chiedere la conferma della sentenza impugnata, la dottoressa Ruocco, ricorrente in primo grado.</h:div><h:div>Con l’ordinanza cautelare 22 gennaio 2013, n. 208, questa sezione ha sospeso l’esecutività della impugnata sentenza.</h:div><h:div>All’udienza di discussione del 18 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.</h:div><h:div>2.- L’appello è fondato e va accolto.</h:div><h:div>3.- Con il primo motivo l’appellante censura la impugnata sentenza nella parte in cui, pur dopo aver correttamente premesso che le valutazioni elaborate dalla commissione d’esame, in quanto estrinsecazione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ove affette da errori di fatto o da illogicità manifesta, ha ritenuto cionondimeno di sindacare nel merito le valutazioni dell’organo tecnico in ordine all’attività didattica dei candidati, giungendo a ritenere che le esperienze di insegnamento della dott.ssa Ruocco avessero sicuramente maggior pregio rispetto a quelle dell’odierno appellante, con conseguente erroneità del giudizio valutativo  espresso al riguardo dalla commissione d’esame.</h:div><h:div> L’appellante, dopo aver evidenziato il profilo dell’inammissibile incidenza sul merito delle valutazioni compiute dalla commissione d’esame, ha censurato anche sotto l’aspetto contenutistico le considerazioni svolte dai giudici di prime cure, rilevando in particolare che: a) nella valutazione comparativa delle esperienze didattiche dei due candidati non sarebbe stato attribuito alcun peso alla importante esperienza didattica svolta da esso appellante a Parigi, negli anni 2007-2010, presso il <corsivo>Laboratoire de Physiologie de la Perception e de l’Action</corsivo>; b) avrebbe errato il Giudice di primo grado nel ritenere, disattendendo le corrette valutazioni svolte dalla commissione d’esame, la non attinenza al settore scientifico-disciplinare BIO/09 delle lezioni seminariali svolte da esso appellante tra l’ottobre del 2005 ed il marzo del 2006 presso l’Università di Praga nell’ambito di una borsa di studio in Etologia e Scienze comportamentali; c) un ulteriore errore metodologico nella valutazione delle esperienze didattiche dei candidati, sempre nella prospettazione difensiva dell’appellante, sarebbe stato quello di  attribuire rilevanza al mero dato quantitativo del numero di ore di didattica nonché del numero dei tesisti seguiti nel corso degli anni da ciascun candidato, laddove una corretta valutazione, sul piano qualitativo, delle esperienze didattiche svolte (anche e soprattutto all’estero) avrebbe dovuto necessariamente portare ad attribuire maggiore rilevanza, come correttamente ritenuto dalla commissione d’esame, alle esperienze di insegnamento complessivamente ascrivibili all’appellante.</h:div><h:div>3.1 -Ritiene il Collegio che l’articolato motivo di censura, dianzi brevemente sunteggiato, meriti accoglimento.</h:div><h:div>Premessa la condivisibile affermazione di principio riguardo alla limitata sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle valutazioni della commissione d’esame sul merito dei profili curriculari dei candidati che presentino obiettivi margini di opinabilità (in tal senso, Cons. St, VI, 8 luglio 2011 n. 4125), al Collegio appare anzitutto persuasivo l’argomento centrale della censura d’appello riguardo alla non condivisibilità del giudizio svolto dal Tar in ordine alla eccessiva rilevanza attribuita dalla commissione d’esame alle esperienze all’estero dell’appellante, a fronte del più significativo impegno didattico, quantomeno sul piano quantitativo, asseritamente ascrivibile alla controinteressata Ruocco. </h:div><h:div>Osserva in particolare il Collegio che, come condivisibilmente prospettato dall’appellante, nell’esame delle esperienze didattiche dei candidati non si possa tener conto soltanto del dato quantitativo riferito alle ore di insegnamento svolte in ambito universitario, ovvero al numero di studenti seguiti nella preparazione delle tesi di laurea (attività peraltro normalmente complementari a quella propriamente di competenza del personale universitario docente), ma debba essere opportunamente valutato il profilo qualitativo attinente le esperienze didattiche (avuto riguardo, ad esempio, alla specificità ed alla difficoltà degli argomenti trattati durante lo svolgimento dei corsi, alla qualificazione dei destinatari delle lezioni, al rilievo scientifico di cui gode la sede accademica ove si svolge l’impegno didattico del docente).</h:div><h:div>Sotto tal riguardo, non appare al Collegio illogico o soltanto implausibile  che le esperienze all’estero dell’odierno appellante (valutabili alla stessa stregua di quelle svolte in Italia, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del d.m. 28 luglio 2009, recante <corsivo>Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario</corsivo>), siano state opportunamente valorizzate dall’organo tecnico quali significativi elementi di arricchimento curriculare, tale giudizio non potendo essere sovvertito a mezzo del riconoscimento di una maggiore rilevanza delle esperienze didattiche della originaria ricorrente soltanto in ragione del dato quantitativo afferente le ore di insegnamento.</h:div><h:div>3.2 Inoltre, non appare convincente il rilievo fatto proprio dal Tar  riguardo alla asserita non inerenza, rispetto all’ambito disciplinare oggetto della procedura comparativa, delle esperienze seminariali svolte dall’appellante a Praga, nelle materie “Etologia” e “Scienze comportamentali”</h:div><h:div>Al proposito, appare piuttosto condivisibile l’argomento difensivo dell’appellante secondo cui  l’Etologia (che studia il comportamento degli animali) e le Scienze comportamentali –come rilevato dalla commissione esaminatrice - non siano estranee al settore scientifico ricompreso nella Fisiologia (che studia le funzioni vitali dell’uomo e degli animali), e cioè all’ambito disciplinare oggetto della procedura comparativa di che trattasi, trattandosi di campi di studio caratterizzati da significativi elementi di interdisciplinarietà. Pertanto, nel quadro delle esperienze didattiche del candidato Viggiano, non appare erronea la valutazione operata dalla commissione anche in relazione a quelle svolte dall’odierno appellante presso l’Università di Praga.</h:div><h:div>3.3- In definitiva, il giudizio della commissione d’esame  sui profili curriculari dei candidati afferenti specificamente la didattica, tenuto conto dei margini di opinabilità di tal genere di valutazioni,  non appare al Collegio, alla luce dei motivi di censura dedotti in primo grado, palesemente erroneo o irragionevole, risultando anzi correttamente formulato sulla base delle  evidenze desumibili dai profili curriculari dei candidati.</h:div><h:div>4.- Con distinto motivo, l’appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui la stessa ha ravvisato la violazione dell’obbligo di astensione da parte del presidente della Commissione d’esame, in ragione del fatto che questi sarebbe risultato coautore, con il deducente prof. Viggiano, di alcune pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione nell’ambito della procedura comparativa. A parere dell’appellante tale elemento, peraltro fondato su dati di fatto errati (essendo soltanto 14 le pubblicazioni scientifiche in cui il prof. Viggiano ed il presidente De Luca sarebbero risultati coautori, su un totale di 24 pubblicazioni presentate all’esame della Commissione e non – come rilevato dal Tar -18 su 24), non potrebbe, in ogni caso, ritenersi fonte dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.</h:div><h:div>4.1- Anche tale censura appare meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Come recentemente rimarcato dalla sezione in una controversia, sempre relativa ad una procedura comparativa del personale docente delle università, in cui era dedotta una analoga censura di violazione dell’obbligo di astensione da parte di un componente la commissione d’esame,  il Collegio deve qui ribadire che i rapporti di collaborazione accademica, anche ove consistano in pubblicazioni scientifiche di cui risultino coautori il candidato-allievo ed il componente la commissione, non sono sufficienti a radicare e rendere cogente l’obbligo di astensione.</h:div><h:div>Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, sez. VI , 13 marzo 2013 n. 1512), da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, le cause d’incompatibilità sancite dall'art. 51, cod. proc .civ., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 11 gennaio 1999, n. 8), rivestono carattere tassativo e, come tali, le relative disposizioni non sono suscettibili di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 5 maggio 1998, n. 631; sez. II, parere 23 febbraio 1994, n. 1335/93; sez. II, parere 29 marzo 1995, n. 841/95; sez. II, parere 12 novembre 1997, n. 2598).</h:div><h:div>Pertanto, la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra un commissario e un candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 26 gennaio 2009, n. 354).</h:div><h:div>Perché i rapporti personali assumano rilievo, ai fini che qui interessano, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 8 del 1999 cit.; id., 5 maggio 1998, n. 631; id., 27 giugno 1978, n. 890; sez. II, parere 9 marzo 1994, n. 243) e così la sezione ha, in precedente occasione, reputato rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 8 del1999 cit., che ha reputato violato il dovere di astensione nell'ipotesi di associazione professionale, protrattasi anche nel periodo interessato dall'espletamento del concorso, tra commissario e candidato).</h:div><h:div>4.2 -In definitiva, non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore o di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere. E tanto tenuto conto che si tratta d’ipotesi ricorrente nella comunità scientifica (talvolta caratterizzata da un numero contenuto di componenti), rispondendo alle esigenze connesse all'approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 29 luglio 2008, n. 3797).</h:div><h:div>4.3-  Di tal che, la mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica, tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione né vizio del procedimento.</h:div><h:div>Da tanto discende che, nel caso di specie, non vi era un obbligo di astensione a carico del presidente della commissione, non risultando dimostrata (e neppure dedotta) alcuna comunanza di vita o d’interessi economici tra il commissario e l’appellante Viggiano. </h:div><h:div>5.-In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado proposto dalla dott.ssa Ruocco.</h:div><h:div>Sussistono tuttavia giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( r.g.n. 8998/12), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado n. 3730 del 2011.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2013"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Di Santo Pasquale</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>