<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20120648520200117170840176" id="20120648520200117170840176" modello="2" modifica="1/28/2020 9:38:21 AM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2012" n="06485"/><fascicolo anno="2020" n="00699"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120648520200117170840176.xml</file><redazionale><nota><h:div>Ai sensi di quanto disposto con ordinanza n. 5597/2020, si provvede alla correzione dell’errore materiale contenuto sentenza n. 699/2020 nei termini seguenti:&#13;
aggiungendo i nominativi delle aziende agricole “Ramondetti Claudio” e “Allocco Bartolomeo”, quali proponenti il ricorso n.r.g. 6485/2012; nonché indicando le denominazioni delle aziende agricole appellanti nell’esatta dicitura riportata in dettaglio in motivazione&#13;
</h:div></nota></redazionale><wordfile>20120648520200117170840176.docm</wordfile><ricorso NRG="201206485">201206485\201206485.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 2\2012\201206485\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianpiero paolo cirillo</firma><data>28/01/2020 09:38:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>antonella manzione</firma><data>18/01/2020 19:15:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gianpiero Paolo Cirillo,	Presidente</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Consigliere</h:div><h:div>Italo Volpe,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella Manzione,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Orsini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1036/2012, resa tra le parti, concernente quote latte - prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione - periodo 2003/2004</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6485 del 2012, proposto da Azienda agricola Cavallo Alberto, Azienda agricola Maero Guido, Azienda agricola f.lli Sanino s.s. di Giancarlo &amp; Romano, Azienda agricola Bori Valter, Azienda agricola Giaccardi Modesto, Azienda agricola Demaria Giovanni, Azienda agricola Chiavazzi Savelli s.s., Azienda agricola Griseri Franco, Saverio, Antonio, Giovanna e Roberto, Azienda agricola Vagliengo Piergiorgio, Azienda agricola Gianoglio Bernardino e Gianoglio Gianfranco, Azienda agricola Cavatorta Michelangelo e Cavatorta Sebastiano, Azienda agricola Gennero Claudio e Vittorio s.s., Azienda agricola Mandrile Fabrizio, Azienda agricola Spertino Mario e Teresio, Azienda agricola Delerba f.lli s.s. di Delerba Renato e Luciano, Azienda agricola Sapino Massimo, Azienda agricola Mandrile Riccardo, Azienda agricola Camisassi Bartolomeo, Azienda agricola Marengo Giuseppe, Azienda agricola Scarfia Stefano &amp; Scarfia Domenico, Azienda agricola Renaldo Angelo e Giuseppe, Azienda agricola Maero Giuseppe, Azienda agricola Sacco Fausto, Azienda agricola New Milk'S Farm s.a.s. di Demarchi Andrea, Azienda agricola Chariglione Paolo, Azienda agricola Gomba Domenico, Azienda agricola Rivoira Celestino, Azienda agricola Dama Allevamento Frisone dei Fratelli Busso s.s., Azienda agricola Ferrero Pierluigi, Azienda agricola Fg Farm di Fornero Michele, Azienda agricola Godano Ggg s.s.,  Azienda agricola Vicino s.s. di Vicino Pierluigi &amp; C., Azienda agricola Cravero Mauro Giuseppe, Azienda agricola Guglielmo Giampaolo, Azienda agricola Valinotto f.lli s.s. di Valinotto Gianmario e Pierantonio, Azienda agricola Audrito Giuseppe, Gianfranco e Pietro s.s.,  Azienda agricola Camisassi Gianfranco &amp; Giampiero, Azienda agricola Francese Fabrizio, Azienda agricola  Ottina Giancarlo e Paolo Nicola s.s., Azienda agricola Nicola Michelangelo, Ilario e Renato s.s., Azienda agricola La Cascinotta di Mondino Riccaro, Azienda agricola Mondino Adriano e f.llo  Riccardo Pietro s.s., Azienda agricola Gagnassi Luigi Battista, Azienda agricola Dedomenicis Antonio, Azienda agricola Allemano Giuseppe, Azienda agricola Gariglio Elio Bartolomeo, Azienda agricola Smeriglio Antonio e Matteo, Azienda agricola Franco Simone, Azienda agricola Morello Giuseppe, Azienda agricola Sussetto Ezio, Azienda agricola Bertinetto Francesco e Antonio, Azienda agricola Rosso Sergio, Azienda agricola Boaglio Sergio, Azienda agricola  Giordana Claudio, Roberto, Fabrizio, Azienda agricola Fiorito Guido, Azienda agricola Galliano Chiaffredo, Azienda agricola Brizio Gianpiero, Azienda agricola Racca Giovanni e fratelli Claudio e Adriano s.s., Azienda agricola Bosso Remo, Azienda agricola Mondino Guido, Azienda agricola Vinai Giovanni e Livio, Azienda agricola Bono Giorgio e Lorenzo, Azienda agricola Costamagna Franco, Azienda agricola Bergese Gianfranco e Marco, Azienda agricola Flesiette di Audisio &amp; C. s.s., Azienda agricola Battisti Giuseppe e Elio, Azienda agricola Allevamento Torre Rossa, Azienda agricola Cesano f.lli Flavio e Pierangelo, Azienda agricola Gallo s.s., Azienda agricola Mosso di Mosso Riccardo e Mosso Roberto s.s., Azienda agricola Vignolo Elio Filippo, Azienda agricola Galliano f.lli Bruno e Franco, Azienda agricola Marchisio Luigi, Azienda agricola Risso Giuseppe, Antonio e Bruno s.s., Azienda agricola Pasero Davide, Azienda agricola Fissore Sebastiano Carlo, Azienda agricola Rainero Giovanni, Azienda agricola Fissore Antonino e Fissore Giovanni, Azienda agricola Cagninei Luigi, Azienda agricola Ghigo Michele e figlio Francesco di Ghigo Francesco, Azienda agricola Dolce Marco, Azienda agricola Osella Domenico e Dario f.lli, Azienda agricola Gambino Giovanni, Azienda agricola Ariaudo Massimo, Azienda agricola Lovera Franco, Azienda agricola Nicola Renato, Azienda agricola Racca Pier Antonio, Azienda agricola Mina Bernardino, Azienda agricola Lenta Giorgio, Azienda agricola Caselli Stefano, Azienda agricola Vallinotti Giovanni Marco e Bruno Chiaffredo, Azienda agricola Perri Andrea, Azienda agricola  Bernoco Angelo, Azienda agricola Montersino Guido &amp; Mauro s.d.f., Azienda agricola Costamagna Emiliano, Azienda agricola Osella di Osella Michele e Paolo s.s.,  Azienda agricola Peretti Isidoro e Giuseppe, Azienda agricola Roccia Fausto &amp; Valter Fratelli s.s., Azienda agricola Milanesio Eraldo, Azienda agricola Camisassi Piergiorgio, Azienda agricola Omega Q s.s., Azienda agricola  Soldano Giuseppe, Azienda agricola Barale Giuseppe, Azienda agricola Barale Gianluca e Enrico, Azienda agricola Aimar Sergio, Azienda agricola Fissore Stefano, Azienda agricola Tallone Guido, Azienda agricola Racca s.s., Azienda agricola Ballari Sebastiano e Antonio, Azienda agricola Grande Giovanni e Pier Paolo, Azienda agricola Gazzola Giovanni, Azienda agricola Boetti Francesco e Michele, Azienda agricola Maero Davide, Azienda agricola Bono Piero, Azienda agricola Luciano Fratelli di Luciano &amp; C. s.s.,  Azienda agricola Fratelli Marengo s.s., Azienda agricola Porchietto Giuseppe Stefano, Azienda agricola Allemano Giovanni e Majuro, Azienda agricola Donalisio Gabriele e Stefano, Azienda agricola Cascina Gallo Grosso dei f.lli Cagliotti Camillo, Fiorenzo, Natale, Azienda agricola Bonamico Mario e Pier Angelo, Azienda agricola Gili Francesco, Azienda agricola Roccia Marco e figlio Aldo s.s., Azienda agricola radone di Fauda Giuseppe &amp; C. Sas, Azienda agricola Dompe' Massimo, Azienda agricola Maina Giuseppe, Azienda agricola f.lli Ferrero Giovanni e Ferrero Paolo Roberto, Azienda agricola  Maina Melchiorre, Azienda agricola Caratto Dario Giuseppe, Azienda agricola L'Aurora di Martinengo Franco, Azienda agricola Bosio Matteo, Azienda agricola Valluri Natale, Bruno e Silvana, Azienda agricola Raspo Giuseppe, Azienda agricola Macario Ban Adriano, Azienda agricola Ghigo Chiaffredo, Azienda agricola Meinardi Flavio e Walter s.s., Azianda agricola Giordana Luigi, Azienda agricola Franco Marco, Azienda agricola Masera Angelo, Azienda agricola Ballari Chiaffredo, Azienda agricola Caporgno Franco, Azienda agricola Mosso f.lli di Mosso Giacomo Domenico, Azienda agricola Giordana Ferdinando e Bartolomeo, Azienda agricola Dotta Gianfranco, Azienda agricola Marchisio f.lli Bruno e Adriano, Azienda agricola Maccario Stefano, Azienda agricola Giuliano Franco e Bruno, Azienda agricola Gribaudo Mario, Azienda agricola  Barbero f.lli Pietro &amp; Giuseppe s.s., Azienda agricola Vallinotti Pietro, Azienda agricola Vallinotti Flavio e Valter s.s. , Azienda agricola Pasero Ivo e Giuseppe s.s., Azienda agricola Mandrile Sergio e Giuseppe f.lli s.s., Azienda agricola Messa Giovanni Battista, Azienda agricola Cavallo Giuseppe e figlio Francesco, Azienda agricola La Palera di Balbo Fratelli s.s., Azienda agricola Priotto Fausto e Alberto s.s., Azienda agricola Vallinotti Giovanni e Pietro s.s., Azienda agricola Ballatore Dario, Azienda agricola Berardo di Berardo Margherita, Azienda agricola Vaira Maurizio, Azienda agricola Boaglio Michele Giovanni, Azienda agricola Dielle s.s., Azienda agricola Botta Marco, Azienda agricola f.lli Malandrone Enrico, Gian Franco e Albino, Azienda agricola Pettiti Antonio, Azienda agricola Grasso Stefano, Alberto &amp; C. s.s. , Azienda agricola Bedino Antonino e Gianfranco s.s., Azienda agricola Grazino Catterina, Azienda agricola Aimetta Giovanni e fratello Martino s.s., Azienda agricola  S. Anna di Tallone f.lli Alberto e Bruno s.s., Azienda agricola Lirano di Taricco Gianfranco e Aldo s.s., Azienda agricola Aimetta Mario, Azienda agricola Demarchi Biagio e Demarchi Roberto, Azienda agricola Battisti Giovanni Battista e Mario, Azienda agricola Rosso Davide, Azienda agricola Abba' Giovanni Giuseppe, Azienda agricola Botta Carla, Azienda agricola Gerbaldo Gianfranco, Azienda agricola Cacciolatti Claudio, Azienda agricola Airola Bruno &amp; Elio s.s., Azienda agricola Mana Francesco e Giovenale f.lli, Azienda agricola  Vaschetto Silvio Domenico e Dario, Azienda agricola Costamagna Giovanni Battista e Francesco, Azienda agricola Panero Francesco e figli Panero Roberto e Igor s.s., Azienda agricola Mellano Luciano, Azienda agricola Barberis Gianfranco e Luciano, Azienda agricola Parizia Felice, Vincenzo e Sergio, Azienda agricola Bosio Giancarlo, Azienda agricola Bernardi Diego &amp; Caporgno Elsa, Azienda agricola Testa Giampiero, Azienda agricola Ozella Adriano, Azienda agricola Ternavasio Giuseppe e Franco s.s., Azienda agricola Allasia Enzo ed Antonio s.s. , Azienda agricola Mondino Adriano e Marco, Azienda agricola Dellerba Danilo, Azienda agricola  Maccagno Antonio, Azienda agricola Paschetta f.lli Corrado e Elio, Azienda agricola Strumia Giuseppe e Gianfranco s.s., Azienda agricola Godino Carlo, Azienda agricola Bergese Gianfranco, Azienda agricola Pansa Piero Luigi, Azienda agricola Rossi Valerio, Azienda agricola Chiavassa Claudio, Azienda agricola Rossa Antonio, Azienda agricola Monasterolo Adriano, Azienda agricola Giullino Dario Giuseppe, Azienda agricola Fogliato Antonio e Gianfranco s.s., Azienda agricola Gili Roberto Marco, Azienda agricola Sona Sebastiano, Azienda agricola Odetto Giuliano, Azienda agricola Barbero Vincenzo, Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei s.c.a r.l., Azienda agricola Bergese Gianfranco e Marco, Azienda agricola Boaglio Michele Giovanni, Caseificio Rabbia Francesco, Azienda agricola La Meridiana dei f.lli Villosio s.s., Tavolera s.r.l., Azienda agricola Vicino s.s. di Vicino Pierluigi &amp; C., Azienda agricola Battisti Giuseppe e Elio, Valgrana s.p.a., Azienda agricola Smeriglio Antonio e Matteo, Cooperativa Produttori Latte Abit s.c.a r.l., Azienda agricola Fissore Sebastiano Carlo, Caseificio Bertinotti Antonio s.a.s., Azienda agricola Soldano Giuseppe, Moretta s.p.a., Azienda agricola Maero Giuseppe, Azienda agricola Godino Carlo, Biraghi s.p.a., Azienda agricola Dama Allevamento Frisone, Azienda agricola Rossi Valerio, Ocitan Latte Caseificio Cooperativo s.c.a r.l. , Azienda agricola Bori Valter, Cooperativa Agricola Galatero s.c.a.r.l., tutte in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Anna Barbero e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </h:div><h:div>Equitalia Nord, già Equitalian Nomos s.p.a. in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura;</h:div><h:div>Viste le memorie e le memorie di replica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti gli avvocati Stefania Contaldi, Gianluca Contaldi e Maddalena Aldegheri e gli avvocati dello Stato Lorenza Vignato e Paolo Gentili;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Le attuali appellanti sono imprese specializzate nella produzione di latte vaccino, ovvero primi acquirenti cui lo stesso è stato conferito. In quanto tali, all’epoca dei fatti di causa erano assoggettate al regime comunitario delle cc.dd. “quote latte”, finalizzato alla riduzione delle eccedenze di produzione gravanti sul bilancio dell’Unione Europea e disciplinato da quest’ultima, in prosieguo di tempo, mediante i regolamenti n. 856/1984 del 31 marzo 1984, n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, variamente modificati sino alla data del 1° aprile 2015, allorquando tale regime ha avuto termine ed è stato ripristinato all’interno dell’Unione il libero mercato per i prodotti lattiero-caseari.	</h:div><h:div>Con ricorso n.r.g. 11043/2004 proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio chiedevano l’annullamento delle comunicazioni inviate loro da AGEA nel mese di luglio 2004 aventi ad oggetto il prelievo supplementare conseguito alle riscontrate eccedenze rispetto alla quota individuale loro assegnata (Q.R.I.) in relazione all’annata 2003/2004 nonché, quale atto presupposto, della circolare AGEA n. 5226 del 19 luglio 2004. Con successivi motivi aggiunti le sole Aziende agricole ricorrenti Bori Valter, Boaglio Michele Giovanni e la Meridiana dei fratelli Villosio s.s. impugnavano altresì le cartelle esattoriali emesse da Equitalia s.p.a. per la riscossione delle somme di cui al ridetto prelievo supplementare, e del presupposto ruolo reso esecutivo in data 8 settembre 2008, ritenendole inficiate in via derivata dai medesimi vizi lamentati avverso i richiamati atti presupposti. </h:div><h:div>2. Il Tribunale adìto, con sentenza resa in forma semplificata n. 1036/2012 in data 30 gennaio 2012, ha respinto il ricorso, rinviando a propri precedenti specifici nei quali è stata esclusa la lamentata incompatibilità comunitaria dei criteri di compensazione nazionale, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 1, comma 5, della l. n. 79/2000, che a sua volta rinvia a quelli previsti dall’art. 1, comma 8, della l. n. 118/1999. Analogamente già affrontate nei richiamati precedenti sono altresì le asserite incongruenze e lacune istruttorie poste in evidenza da ultimo nella relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e negli esiti dell’indagine condotta dall’apposita Commissione sul tenore di materia grassa insediata nel 2009. </h:div><h:div>3. Con l’odierno appello, le aziende riproducono sostanzialmente i motivi di doglianza non accolti di cui al ricorso di primo grado, proponendoli in chiave critica rispetto alla sentenza avversata. </h:div><h:div>In particolare, le appellanti:</h:div><h:div>- denunciano l’illegittimità degli atti impugnati per contrasto con l’art. 2 del reg. CEE n. 3950/1992 e gli artt. 1 e 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689. In ragione di tale incompatibilità comunitaria, chiedono la disapplicazione dell’art. 9 della l. 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del d.l. 28 marzo 2003, n. 49 e dell’art. 2 della l. 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del d.l. 24 giugno 2004, n. 157, in quanto introducono categorie di produttori prioritarie in sede di compensazione nazionale per il periodo 2003/2004. L’unica sentenza correttamente richiamata a supporto motivazionale della propria decisione dal giudice di prime cure (ovvero la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sez. II ter, del 3 ottobre 2010, n. 1439, essendo gli altri precedenti riferiti all’annata lattiera 2004/2005, per la quale la normativa sovranazionale era nel frattempo cambiata) sarebbe erronea in quanto ha ritenuto applicabile il reg. CEE n. 1788/2003, anziché il previgente n. 3950/1992. </h:div><h:div>- lamentano difetto di istruttoria e illogicità dei provvedimenti impugnati, non essendo stato utilizzato da AGEA l’intero quantitativo nazionale (Q.R.N.) riconosciuto dal reg. CEE n. 1256/1999, così generando un esubero inesistente, nonché per avere assunto a base di calcolo dati dimostrati erronei nella relazione di approfondimento pubblicata dal Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari in data 15 aprile 2010 e nei successivi approfondimenti; </h:div><h:div>- lamentano violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, non essendo i provvedimenti impugnati motivati e, per contro, non avendo il T.A.R. per il Lazio neppure scrutinato il relativo motivo di doglianza; </h:div><h:div>- lamentano infine illegittimità derivata della sottesa assegnazione del Q.R.I., in quanto avvenuta sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 119/2003 tenendo conto delle riduzioni apportate ai sensi della l. 24 febbraio 1995, n. 46, dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte n. 520 del 28 dicembre 1995. Pure tale motivo non sarebbe stato trattato dal giudice di prime cure, stante che la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 2990/ 2011, richiamata allo scopo, si riferisce alla ben diversa tematica (resa peraltro inattuale dall’avvenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 2 della l. n. 46/1995) del coinvolgimento delle Regioni nella procedura di assegnazione; </h:div><h:div>- egualmente non scrutinato sarebbe stato l’impatto dei ridetti vizi sulle cartelle esattoriali e sul sotteso ruolo, impugnati dalle aziende agricole Bori Valter, Boaglio Michele Giovanni e la Meridiana dei fratelli Villosio s.s., che lo ripropongono in sede di appello. </h:div><h:div>4. In vista dell’odierna udienza, le parti hanno depositato memorie e memorie di replica. </h:div><h:div>4.1. Le appellanti hanno in particolare richiamato gli arresti giurisprudenziali nel frattempo sopravvenuti, ovvero la sentenza della Corte di Giustizia U.E., sez. II, dell’11 settembre 2019,  causa C-46/18, che, in risposta alle questioni sollevate da questo Consiglio di Stato, ha sostanzialmente confermato che la scelta effettuata dal legislatore italiano di operare la compensazione privilegiando alcune categorie di produttori rispetto ad altri, al di fuori dei criteri oggettivi elencati dall’art. 9 del reg. CE n. 1392/2001, è in contrasto con le previsioni dello stesso, nonché con l’art. 2 del reg. n. 3950/1992. D’altro canto, anche il difetto di istruttoria emerso dai risultati dell’invocata relazione del Comando dei Carabinieri del 15 aprile 2010 ha trovato ulteriore conferma nei provvedimenti resi dal G.I.P. del Tribunale di Roma,nel corso di specifico procedimento penale, nel novembre 2013, nel maggio 2017 e nel giugno 2019. Il Tribunale dell’Unione Europea, già in data 2 dicembre 2014 ha confermato la decisione della Commissione di sanzionare l’Italia «<corsivo>a causa di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte</corsivo>», anche in riferimento alla campagna lattiera 2003/2004, specificamente menzionata. Infine con decreto ministeriale del 13 giugno 2019 è stata istituita una «Commissione ministeriale di verifica sulla questione “quote latte”» che tenga conto delle sopravvenienze più recenti, ivi comprese quelle penali, con ciò prendendo definitivamente atto dell’inadeguatezza del sistema per come in concreto gestito dall’Amministrazione. </h:div><h:div>4.2. La difesa erariale, dal canto suo, ha argomentato a supporto della tesi del giudice di prime cure, riveniente dal richiamo ai propri precedenti, circa la necessità che per la campagna lattiera 2003/2004 la comparazione con la disciplina sovranazionale avvenga avuto riguardo al Regolamento CE 1788/2003, e non, come sostenute dalle appellanti, a quello del 1992.   </h:div><h:div>Ciò in quanto l’art. 27 del ridetto Regolamento n. 1788/2003, ne ha previsto l’applicabilità a decorrere dal 1° aprile 2004, rientrandovi pertanto espressamente comunicazioni risalenti al luglio 2004, quali quelle impugnate, da riferirsi peraltro alla fase della riscossione, ben distinta dalla precedente di quantificazione del QRI. </h:div><h:div>Quanto ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’11 settembre 2019, essi sarebbero stati mal interpretati: il criterio di priorità del rimborso ai produttori in regola con i versamenti non pare, infatti, censurato “in astratto” , essendo piuttosto una sua legittimazione desumibile da quanto statuito al punto 43, laddove si afferma che «<corsivo>il versamento del prelievo, direttamente o tramite l’acquirente, certamente costituisce, in linea di principio una premessa logica al rimborso dell’eccedenza riscossa</corsivo>», con ciò stigmatizzando solo i presunti possibili effetti lesivi che l’applicazione di tale criterio, in concreto, potrebbe arrecare ai produttori “non in regola con i versamenti”. Con successiva memoria di replica, dopo aver ricordato le pesanti conseguenze economiche rivenienti dall’avvenuto accertamento, con sentenza del 24 gennaio 2018, causa C-433/15, dell’inadempimento dell’Italia all’obbligo di riscuotere in modo efficace il prelievo supplementare sulla produzione lattiera a carico dei produttori che avessero superato il loro QRI, ha affermato la non chiara intellegibilità dei principi contenuti nelle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-348/18 e C-46/18, con ciò accomunando le questioni ivi affrontate, in quanto comunque concernenti l’avvenuta individuazione di categorie prioritarie nella fase della compensazione. Le normative contestate, infatti (ovvero sia l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 che, per quanto qui di interesse, l’art. 9 del d.l. n. 49/2003 e 32 del d.l. n. 157/2004) si riferirebbero alla forma di perequazione alternativamente ammessa dall’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento CEE n. 3950/1992. Tale modalità di perequazione, corrispondente a quanto in concreto effettuato dall’Italia, in quanto disciplinata dall’art. 2, paragrafo 4, sarebbe ammissibile per categorie prioritarie. </h:div><h:div>5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. Rileva la Sezione come la vicenda si inserisca nel contesto normativo, comunitario e nazionale, estremamente articolato e contraddistinto dal succedersi, nel tempo, di numerosi interventi non sempre chiari, organici e coerenti, per regolamentare la produzione lattiero-casearia degli Stati appartenenti all'Unione. </h:div><h:div>7. Punto centrale dell’odierna controversia è l’individuazione del quadro normativo sovranazionale applicabile all’annata lattiera di riferimento, da calcolarsi, secondo le indicazioni già contenute nell'art. 1 del reg. CEE n. 3950/1992, e successivamente ribadite, in 12 mesi decorrente dal 1° aprile di ogni anno, fino al 31 marzo dell’anno successivo. </h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, ai fini della determinazione del cd. prelievo supplementare, ovvero la somma da versare in ragione dell’avvenuto superamento dell’assegnazione del quantitativo individuale (Q.R.I.), una volta effettuata anche la compensazione nazionale,  ha trovato applicazione il d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni con l. 30 marzo 2003, n. 119. Mediante tale nuova disciplina, conosciuta anche come “ sanatoria 2003’ (v. l’art. 10, comma 34, con il quale i produttori di latte furono esonerati dal pagamento degli interessi in relazione ai debiti per prelievi supplementari maturati in relazione ai periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/996 e 2001/2002), è stato attuato all’interno del nostro ordinamento il reg. CE n. 1392/2001, di illustrazione delle modalità di applicazione del prelievo supplementare, e stabilito che gli adempimenti relativi al sistema delle quote latte fossero di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali spettavano anche le funzioni di controllo e la riscossione coattiva. </h:div><h:div> 7.1. L’entrata in vigore del decreto legge il 28 marzo 2003, ne ha consentito, infatti, l’immediata applicazione all’annata lattiera di cui è controversia, stante che la relativa decorrenza, come già chiarito, era da collocare al successivo 1° aprile dello stesso anno. </h:div><h:div>L’art. 9, comma 3, del d.l. n.49/2003, rubricato «<corsivo>Restituzione del prelievo in eccesso</corsivo>», nel testo originario, prevedeva che «<corsivo>L’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell’importo accantonato ai sensi del comma 2</corsivo>» - ossia l’importo corrispondente al prelievo effettuato in eccesso ma decurtato del 10% dell’importo del prelievo nazionale accantonato per eventuali restituzioni successive derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all’art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e cioè al finanziamento dell’indennità spettante ai produttori di latte che si impegnavano a dismettere in tutto o in parte la loro attività)- « <corsivo>viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine: a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999; c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999; c - bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province autonome comunicano all’AG.E.A. entro il 30 aprile del periodo successivo l’elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza</corsivo>». </h:div><h:div>In buona sostanza, pertanto, secondo la disciplina surriferita, le somme risultate come versate in eccesso dovevano essere restituite (dopo aver comunque provveduto alla decurtazione finalizzata al finanziamento di ulteriori rimborsi derivanti da esiti di ricorsi giurisdizionali o amministrativi e, in subordine, al finanziamento dell’indennità spettante ai produttori di latte che si impegnavano a dismettere in tutto o in parte la loro attività) prioritariamente a coloro ai quali il prelievo era stato indebitamente riscosso ovvero ad una serie di produttori considerati comunque come svantaggiati. </h:div><h:div>7.2. Con successivo art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 204 del 2004 è stato invero derogato l’ordine di precedenza nella restituzione dei prelievi in eccesso stabilito dal già più volte citato art. 9, commi 3 e 4, del d.l. n. 49 del 2003, introducendo un nuovo criterio del tutto preferenziale in favore dei produttori in regola con i versamenti mensili, e ciò indipendentemente dalla zona in cui si trovavano le loro aziende e dalla percentuale di superamento delle rispettive quote latte e - per di più - senza neppure considerare nella restituzione destinata a tale categoria di produttori la riduzione percentuale altrimenti applicata al fine del finanziamento degli accantonamenti necessari per il pagamento delle restituzioni disposte in esito di ricorsi giurisdizionali o amministrativi, ovvero per il finanziamento degli indennizzi per i produttori che volontariamente dismettevano in tutto o in parte la propria attività di produzione di latte.</h:div><h:div>In tal modo, come già affermato dalla Sezione in analoga controversia, veniva anche introdotta nell’ordinamento la figura del “produttore in regola con i versamenti mensili”, quale modello comportamentale “virtuoso” cui applicare una disciplina del tutto premiale per la corresponsione dei rimborsi dei prelievi effettuati in eccesso. Quanto detto malgrado il meccanismo in essere non rendesse «<corsivo>oggettivamente possibile che la maggior parte delle imprese agricole, al termine della campagna lattiera fissata al 31 marzo di ogni anno, fossero considerate in regola con i versamenti e - quindi - poste nelle condizioni di poter usufruire del criterio preferenziale introdotto dall’anzidetto art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004 convertito in l. n. 204 del 2004» </corsivo>(cfr. al riguardo Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 360).</h:div><h:div>7.3. Per completezza la Sezione ricorda come la disposizione in esame, il cui testo è scaturito dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, è stata abrogata meno di 5 anni dopo, a decorrere dal 1° aprile 2009, per effetto dell’art. 8-bis, comma 4, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in l. 9 aprile 2009, n. 33, contestualmente all’entrata in vigore di un ben differente ordinamento in materia di assegnazione ai produttori delle rispettive quote latte e di rimborsi ai medesimi dei contributi versati in eccesso: circostanza, questa, alquanto eloquente della criticità funzionale dell’innovazione posta in essere dal legislatore rispetto a quanto già statuito dal  d.l. n. 49 del 2003.  </h:div><h:div>8. Alla data di entrata in vigore del d.l. 28 marzo 2003, dunque, non vi è alcun dubbio che quella sovranazionale di riferimento fosse contenuta nel Regolamento (CE) n. 1392/1992, per quanto di interesse in combinato disposto con il Regolamento (CE) n. 1392/2001. A tale disciplina sovranazionale, dunque, il legislatore nazionale avrebbe dovuto ispirarsi nel declinare le modalità di compensazione delle quote latte. </h:div><h:div>Le successive modifiche al regime di compensazione rivenienti dal citato d.l. n. 157/2004, invece, pur formalmente successive all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) n. 1788/2003, vanno ad incidere sul meccanismo di compensazione applicato (anche) alla campagna lattiera 2003/2004, con ciò determinando un non agevole innesto di norme astrattamente scrutinabili <corsivo>in parte qua</corsivo> sulla base della disciplina sopravvenuta. </h:div><h:div>9. Il Collegio non ignora che in una materia quale quella delle quote latte, caratterizzata da un procedimento destinato a svilupparsi nel tempo, la disciplina applicabile non può essere individuata facendo decorrere tutti gli adempimenti previsti nelle normative di settore di annata in annata, per cui se una previsione è dettata per una campagna lattiera deve applicarsi senza avere riguardo ad eventuali sopravvenienze normative. Al contrario, le diverse scansioni procedurali che ne caratterizzano lo sviluppo fa sì che l'applicazione del principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo> assuma connotazioni differenti rispetto agli adempimenti da effettuare. Per quanto attiene, ad esempio, alla misura degli interessi di natura moratoria (in quanto connessi al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria), questo Consiglio ha già avuto modo di affermare come essa non possa  essere calcolata con riferimento al tasso applicabile al momento del primo inadempimento, in quanto, negli anni successivi (nel caso in cui perduri il mancato pagamento), ciò a cui deve farsi riferimento è il persistere dello stesso, che deve scontare i tassi imposti, a quel momento, dalla normativa (anche sopravvenuta) vigente. Il principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo> va cioè applicato con riferimento ai tassi vigenti al momento in cui perdura l'inadempimento nel senso che, nel momento in cui essi sono variati in ragione della sopravvenienza della normativa sovranazionale, varranno, per il futuro, i nuovi tassi imposti dalla legge, non potendosi ignorare l’obbligatorietà delle fonti comunitarie nel frattempo sopravvenute (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 2017, n. 5837). Mentre, tuttavia, ciò implica l’avvenuta applicabilità della normativa nazionale sopravvenuta (dunque anche i nuovi criteri di priorità di cui al d.l. n. 157/2004), lo stesso non è a dirsi per la normativa sovranazionale, che si innesta automaticamente nell’ordinamento con le sue eventuali previsioni obbligatorie, non sana indicazioni in precedenza con essa incompatibili e per giunta espressamente escluse dal proprio ambito di riferimento. </h:div><h:div>10. Diversamente da quanto rilevato dal T.A.R., in particolare mediante rinvio alla propria precedente sentenza n. 1439 del 3 ottobre 2010, il reg. (CE) n. 1788/2003 ha chiaramente stabilito, all’art. 27, che esso:</h:div><h:div>- sarebbe entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E. (<corsivo>id est</corsivo>, il 28 ottobre 2003);</h:div><h:div>- sarebbe stato applicabile (fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 6 e 24, non rilevanti nel caso in esame) a decorrere dal 1° aprile 2004, data coincidente con il primo giorno della campagna lattiera 2004-2005, a decorrere dalla quale sarebbe stato abrogato il Regolamento (CEE) n. 3950/92. </h:div><h:div>La chiarezza di tali disposizioni impone l’interpretazione sostenuta dagli appellanti, con la conseguenza che la compatibilità del decreto legge n. 49/2003, in relazione alla campagna lattiera 2003/2004, doveva essere condotta alla stregua del reg. CEE n. 3950/92 (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2017, n. 6166; <corsivo>id.</corsivo>, 20 giugno 2018, n. 3790). </h:div><h:div>11. Il reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1788, ha modificato la regola, recata dall’art. 2 del reg. (CEE) n. 3950/1992 (come interpretato dalla sentenza della CGCE del 29 aprile 1999, in causa C-288/97), anche in relazione alla originaria facoltà per il primo acquirente di procedere alla trattenuta del prelievo in capo ai produttori che avessero sforato la quota individuale di riferimento (da versare all’AGEA solo al termine dell’annata lattiera). Inoltre, con il Regolamento (CE) 30 marzo 2004, n. 595/2004, anch’esso applicabile a decorrere dal 1° aprile 2004, sono state individuate le ‘categorie prioritarie’ da privilegiare in caso di restituzione del prelievo effettuato in eccesso: il Regolamento ha consentito agli Stati membri di prevedere altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. </h:div><h:div>12. D’altro canto, la compatibilità del sistema nazionale riveniente dalla disciplina di cui agli artt. 5, commi 1 e 2, e 9 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella l. 30 maggio 2003, n. 119, è già stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, ancorché con quesiti prioritariamente incentrati sulla ripartizione di responsabilità tra primo acquirente che non ha effettuato la trattenuta e il versamento mensile del prelievo supplementare e produttori che conseguentemente non hanno adempiuto il loro obbligo di versamento. </h:div><h:div>Con sentenza parziale n. 5836 dell’11 novembre 2017, la Sez. III del Consiglio di Stato, rilevata l’inapplicabilità del meccanismo del versamento mensile al lasso di tempo compreso tra gennaio e marzo 2004, in quanto incompatibile con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 3950/1992, ancora vigente fino al 1 ° aprile 2004 in ragione della ricordata lettura del suo art. 27, si interrogava anche sulle conseguenze di tale accertamento con specifico riferimento all’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2004, che statuisce modalità differenziate di restituzione del prelievo imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato. Con successiva ordinanza n. 6116 del 27 dicembre 2017 -cui ne sono seguite altre di analogo contenuto- la questione veniva rimessa alla Corte di Giustizia. </h:div><h:div>13. La Corte di Giustizia, sez. II, con sentenza dell’11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, al punto 2 ha chiaramente affermato che: « <corsivo>L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile».</corsivo> Con ciò implicitamente ma definitivamente chiarendo anche che per il vaglio del meccanismo riveniente dalla legislazione del 2003, per come integrata nel 2004, in quanto riferito alla campagna lattiera 2003/2004, la normativa sovranazionale di riferimento non può che essere quella contenuta nei Regolamenti ad essa riferibili, e non quella applicabile dal 1° aprile 2004, indi a partire dalla campagna lattiera 2004/2005. </h:div><h:div>14. D’altro canto, l’incompatibilità eurounitaria della compensazione nazionale effettuata avendo riguardo a categorie prioritarie era già stata affermata anche con riferimento alla previgente disciplina contenuta nell’art. 1, comma 8, del d.l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999, n. 118, recante indicazioni analoghe. Le relative statuizioni, pertanto, non possono che integrare quelle rivenienti dalla disamina concreta della specifica individuazione, quale soggetto “privilegiato”, del produttore in regola con l’obbligo di versamento mensile, di cui si è analiticamente occupata la Corte di Giustizia nella pronuncia dell’11 settembre 2019, citata al paragrafo precedente.  </h:div><h:div>Anche in tale occasione, la sez. VII della Corte di Giustizia (sentenza del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18) in esito a quesito formulato da questo Consiglio di Stato (ordinanza n. 3074 del 2018) ha affermato (ai paragrafi 35-37) quanto di seguito testualmente si riporta:«[…] <corsivo>risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”</corsivo>». </h:div><h:div>15. E’ stata in tal modo smentita la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sottolineando (ai paragrafi da 38 a 46 della sentenza) quanto segue: «<corsivo>L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64)</corsivo>» (per una dettagliata analisi delle varie versioni del meccanismo previste dai diversi Stati membri, compreso quello italiano, scaturenti dalla diversa traduzione nella lingua nazionale del disposto di cui all’art. 10 comma 3 del regolamento (CE) 29/09/2003, n. 1788/2003, sostanzialmente riproduttivo dell’art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, v. ancora Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2019, n. 8504). </h:div><h:div>16. L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Così, dato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Tale interpretazione è confermata dal contesto nel quale la norma si inserisce. La diversa previsione contenuta nel medesimo articolo 2, ma al paragrafo 4, del regolamento summenzionato, come pure d’altronde dal sesto considerando del regolamento n. 536/93, si riferisce infatti al ben diverso caso in cui uno Stato membro abbia giudicato opportuno non operare nel proprio territorio la riassegnazione totale di quantitativi di riferimento inutilizzati, destinando l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 8, primo trattino, del regolamento n. 3950/92, e/o rimborsarla ai produttori, essendo possibile in questo caso individuarli sulla base di categorie prioritarie, individuate dagli Stati membri in base ad uno o più criteri obiettivi, previsti dall’articolo 5 del regolamento n. 536/93, elencati in ordine di priorità. La facoltà di riassegnare la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, e la facoltà, di cui uno Stato membro può avvalersi qualora non proceda a tale riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati, di rimborsare ai produttori l’eccedenza del prelievo riscossa, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, obbediscono dunque a logiche differenti. Infatti, la disciplina contenuta nel paragrafo 1 dell’art. 2 del regolamento n. 3950/92 mira a diminuire proporzionalmente il superamento dei quantitativi di riferimento dei produttori, al fine di ridurre anche il contributo di questi ultimi al prelievo dovuto; il successivo paragrafo 4, invece, si propone di determinare la destinazione del prelievo riscosso in eccesso, prevedendo che il relativo rimborso, ove deciso da uno Stato membro, venga effettuato a beneficio dei produttori che rientrano in categorie prioritarie, stabilite secondo i criteri obiettivi previsti dalla Commissione. «<corsivo>A motivo della diversità delle logiche sottese ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, la rilevanza, ai fini dell’applicazione della prima di queste disposizioni, dei criteri stabiliti dalla seconda di esse non può essere presunta e potrebbe discendere soltanto da un esplicito riferimento in tal senso nel regolamento. Orbene, né il regolamento n. 3950/92 né il regolamento n. 536/93 prevedono l’applicazione di detti criteri nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92</corsivo>» (cfr. ancora Cons. Stato, sez. VI, n.8504/2019, cit. <corsivo>supra</corsivo>). </h:div><h:div>Nessun dubbio interpretativo, pertanto, residua al Collegio circa la corretta lettura dei principi contenuti nelle richiamate sentenze della Corte di giustizia, per come peraltro già ampiamente applicati da questo Consiglio di Stato nelle numerose pronunce ad esse susseguite, pur in riferimento a diverse annate lattiere.  </h:div><h:div>17. Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. </h:div><h:div>A ben vedere, peraltro, la diversa lettura proposta dall’avvocatura erariale finalizzata a disgiungere la disciplina della compensazione, ascrivendola alla fase della “riscossione”, anziché a quella, preventiva, della determinazione degli importi dovuti, oltre che contrastante con il quadro normativo sopra declinato, non consente comunque di affermare la compatibilità comunitaria del meccanismo di priorità ai produttori in regola con il pagamento. </h:div><h:div>18. Come già chiarito nei § precedenti, l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 204/ 2004 ha inciso l’ordine di precedenza (pure illegittimo) nella restituzione dei prelievi in eccesso stabilito dal più volte citato art. 9, commi 3 e 4, del d.l. n. 49/2003, introducendo un nuovo criterio del tutto preferenziale in favore dei produttori in regola con i versamenti mensili. Ciò indipendentemente dalla zona in cui si trovavano le loro aziende e dalla percentuale di superamento delle rispettive quote latte e - per di più - senza neppure considerare nella restituzione destinata a tale categoria di produttori la riduzione percentuale altrimenti applicata al fine del finanziamento degli accantonamenti necessari per il pagamento delle restituzioni disposte in esito di ricorsi giurisdizionali o amministrativi, ovvero per il finanziamento degli indennizzi per i produttori che volontariamente dismettevano in tutto o in parte la propria attività di produzione di latte.</h:div><h:div>19. Sulla incompatibilità con i principi eurounitari di tale disposizione applicata alla successiva annata lattiera 2004/2005 (e dunque ad incontestata efficacia sopravvenuta del reg. CE n. 1788/2003), la Sezione ha già avuto modo di esprimersi, conseguentemente disapplicandola sulla base dei principi di cui all’art. 288 TFUE (v. Cons. Stato, n. 360/2020, cit. <corsivo>supra, </corsivo>avente ad oggetto l’impugnativa delle analoghe note Agea inviate a luglio 2005). </h:div><h:div>La maggiore discrezionalità del legislatore interno riconosciuta, infatti, dal reg. CE n. 1783/2003 effettivamente sussiste con riguardo alla scelta della destinazione del prelievo riscosso in eccesso, «<corsivo>nel mentre la conclusione è ben diversa per quanto segnatamente attiene ai criteri da utilizzare dopo aver effettuato la scelta di ridistribuire ai produttori quanto riscosso in eccesso</corsivo>». I “criteri obiettivi” cui, infatti, il legislatore europeo ancora la possibilità di redistribuzione «<corsivo>in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro</corsivo>», devono comunque essere desunti da altre fonti normative comunitarie. In particolare, l’art. 16, paragrafo 1, del reg. CE della Commissione n. 595 del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, stabiliva, quanto meno nella versione originaria (novellata solo con l’art. 1 del Regolamento della Commissione n. 1468 del 4 ottobre 2006) i seguenti criteri oggettivi in ordine di priorità: « <corsivo>riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata, la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica; l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale; il quantitativo di cui dispone il produttore</corsivo>». Il successivo paragrafo 2 dello stesso art. 16 disponeva, sempre nel testo originariamente vigente, che «<corsivo>qualora la ridistribuzione conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esaurisca il prelievo in eccesso di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1788/2003 disponibile per un determinato periodo, lo Stato membro adotta altri criteri obiettivi, previa consultazione della Commissione</corsivo>».</h:div><h:div>A quanto detto consegue che « <corsivo> la difformità dell’art. 2, comma 3, del d.l.26 giugno 2004, n. 154, convertito in l. 3 agosto 2004, n. 204, dalla sovrastante fonte normativa comunitaria risulta del tutto palese proprio in quanto la fonte nazionale sovverte, mediante l’introduzione di una nuova e diversa categoria di beneficiari prioritari dei rimborsi dei prelievi in eccesso, un criterio difforme da quelli oggettivamente prefigurati dal regolamento comunitario così come a quel momento vigente» (</corsivo>v. ancora Cons. Stato, n. 360/2020).</h:div><h:div>19.1. Né può assumere rilievo positivo per la tesi di Agea la circostanza che la Commissione UE abbia affermato la compatibilità di tale criterio di diritto interno italiano rispetto alla normativa europea, posto che tale giudizio è stato espresso – tra l’altro senza alcun approfondimento ermeneutico della fattispecie – con riguardo al d.l. n. 49 del 2003 convertito con l. n. 119 del 2003, e non già nei riguardi del d.l. n. 157 del 2004 convertito con l. n. 204 del 2004.</h:div><h:div>Ciò a prescindere finanche dall’ulteriore contrasto della disciplina contenuta nell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 157 del 2004 convertito in l. n. 204 del 2004 confligge ictu oculi anche con il fondamentale principio di responsabilità economica dei produttori ricavabile dal disposto dell’art. 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 28 dicembre 1992, in forza del quale il prelievo «<corsivo>è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento</corsivo>» delle quote latte assegnate a ciascuno degli Stati membri, mentre nell’anzidetta disciplina di fonte statuale italiana il principio di responsabilità risulta palesemente distorto facendo ricadere la responsabilità sui produttori i cui acquirenti non hanno adempiuto regolarmente al versamento mensile del prelievo anticipato. </h:div><h:div>20. In sintesi, la peculiarità dell’annata lattiera 2003/2004, cui non si applica per sua esplicita previsione il reg. CE n. 1783/2003, in quanto efficace a partire dalla sua definizione, impone che il vaglio delle disposizioni peraltro antecedenti pure la sua entrata in vigore venga effettuato con riferimento alla normativa sovranazionale con la quale è incompatibile. Di tale compatibilità si è già occupata la Corte di giustizia, ribadendone l’insussistenza anche con riferimento alla novella del 2004, continuando ad assumere a parametro di riferimento il reg. CE n. 3950/1992. </h:div><h:div>21. Tutte le considerazioni sin qui esposte rivestono valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dagli appellanti, ivi compresi quelli aventi ad oggetto gli atti della conseguente procedura esecutiva.</h:div><h:div>Conclusivamente, in dipendenza di quanto sopra esposto e in riforma della sentenza qui impugnata, la disciplina contenuta nell’art. 9  del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella l. 30 maggio 2003, n. 119 e 2, comma 3, del d.l. 26 giugno 2004, n. 154, convertito in l. 3 agosto 2004, n. 204, va pertanto disapplicata agli effetti della risoluzione della presente controversia, e - conseguentemente - i provvedimenti impugnati in primo grado devono essere annullati, salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione appellata. Inevitabilmente, infatti, il meccanismo di compensazione-riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia.</h:div><h:div>22. La complessità della fattispecie e le difficoltà interpretative e di coordinamento della disciplina nazionale e comunitaria determinano l’individuazione di giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. n. 1036/2012 e accoglie il ricorso n.r. 11043/2004. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonella Manzione</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>