<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120565320211119190227083" descrizione="" gruppo="20120565320211119190227083" modifica="11/24/2021 6:46:00 PM" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2012" n="05653"/><fascicolo anno="2021" n="07901"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120565320211119190227083.xml</file><wordfile>20120565320211119190227083.docm</wordfile><ricorso NRG="201205653">201205653\201205653.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>22/11/2021 19:22:30</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>19/11/2021 19:06:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I n. 3318/2012, resa tra le parti, concernente sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2012, proposto da </h:div><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto </h:div><h:div> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ryanair Limited, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Matteo Castioni, Brian Kennely, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ryanair Dac;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’Avvocato dello Stato Collabolletta Anna.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con decreto presidenziale di perenzione n. 1080/21, emesso nel procedimento R.G. 5653/2012, è stato dichiarato estinto il ricorso in appello proposto dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 3318/12 del TAR per il Lazio, a causa della mancata riassunzione del giudizio nei termini previsti dall’art. 80 c.p.a. all’indomani degli avvisi trasmessi telematicamente alle parti in data 3 dicembre 2020, tramite p.e.c., relativi al deposito della sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2020 – causa C-28/19.</h:div><h:div>2. L’odierna opposizione invoca la revoca del citato decreto in forza della giurisprudenza di questo Consiglio che in altre circostanze avrebbe disposto la prosecuzione d’ufficio del giudizio all’indomani della pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale, stante l’identità del meccanismo di sospensione originato dalla rimessione al giudice delle leggi e alla Corte di Giustizia. In ragione di ciò L’opponente chiede la rimessione in termini, per errore scusabile, per il deposito dell’istanza di fissazione udienza ex art. 82, 1° comma c.p.a. nel giudizio 5653/2012.</h:div><h:div>3. L’originaria appellata chiede il rigetto dell’opposizione.</h:div><h:div>4. L’opposizione è infondata e non può essere accolta. Il precedente invocato dall’opponente non giova alle sue ragioni e non fonda in alcun modo il presupposto richiesto per la concessione dell’errore scusabile. Occorre premettere che il dettato normativo sul tema è oltremodo chiaro. L’art. 80, comma 1, c.p.a., infatti, indica le parti come soggetti tenuti alla prosecuzione del giudizio: “1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.” Il precedente (Cons. St., Sez. IV, n. 1681 del 2021) citato dall’opponente, infatti, esprime il seguente principio di diritto: “di fronte alla oggettiva ripresa del giudizio a seguito dell’esercizio di poteri officiosi di fissazione, nessuna funzione utile avrebbe potuto sortire un’eventuale attività compiuta dalla parte, essendosi già interamente realizzato in rerum natura l’evento (ossia, la prosecuzione del giudizio) in funzione del quale l’art. 80, comma 1, c.p.a. pone anche a carico delle parti processuali la responsabilità dell’ordinata e sollecita gestione del processo.” Secondo l’esegesi sposata nella sentenza in questione la parte è onerata della presentazione dell’istanza di fissazione udienza, e nel caso in cui si ritenga che la stessa sia condizione di procedibilità dell’appello, qualora vi sia fissazione d’ufficio, sarà sempre possibile chiedere l’errore scusabile ( in fondo concedibile perché il principio di strumentalità delle forme scusa la parte a fronte di un’attività intrapresa dal giudice ex officio che la induce a ritenersi esonerata dall’onere  ). </h:div><h:div>Una simile conclusione non viene raggiunta e non si potrebbe raggiungere nel caso in cui l’udienza non fosse fissata d’ufficio e ciò in quanto diversamente opinando, in caso di mancata fissazione d’ufficio dell’udienza il Giudice non potrebbe giammai decretarne l’estinzione per inattività delle parti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 35 e 85 c.p.a.</h:div><h:div>5. L’opposizione deve, quindi, essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, respinge l’opposizione.</h:div><h:div>Condanna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di Ryanair Dac.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paolo Failla Giacomobono</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>