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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120454420120828163222140" descrizione="" gruppo="20120454420120828163222140" modifica="29/08/2012 10.53.56" stato="4" tipo="31" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Comune di Manduria"><descrittori><registro anno="2012" n="04544"/><fascicolo anno="2012" n="04635"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120454420120828163222140.xml</file><wordfile>20120454420120828163222140.doc</wordfile><ricorso NRG="201204544">201204544\201204544.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2012\201204544\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Vito Poli</firma><data>29/08/2012 10.54.01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vito Poli</firma><data>29/08/2012 10.54.01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/08/2012</dataPubblicazione><classificazione>23<nuova>23</nuova><ereditata>23</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Stefano Baccarini,	Presidente</h:div><h:div>Vito Poli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEDE STACCATA DI LECCE - SEZIONE II, n. 461 del 2012, resa tra le parti, concernente ordine di ingiunzione per recupero, smaltimento dei rifiuti e ripristino stato dei luoghi.</h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4544 del 2012, proposto dal Comune di Manduria, in persona del sindaco<corsivo> pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso dall'avv.to Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bocca di Leone n. 78; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Distante, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ed il successivo appello incidentale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani e Distante;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive depositata dalle parti; </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Preso atto che:</h:div><h:div>a) l’oggetto del presente giudizio è il provvedimento emanato dal comune di Manduria – determinazione dirigenziale prot. n. 10378 del 6 maggio 2011 – recante, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’ordine al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo di recuperare e smaltire i rifiuti siti ai margini di una strada di servizio insistente su aree in proprietà del medesimo Consorzio;</h:div><h:div>b) l’impugnata sentenza:</h:div><h:div>I) ha respinto il primo motivo (incentrato sull’incompetenza del dirigente, e la competenza del sindaco, ad emanare il provvedimento di bonifica);</h:div><h:div>II) ha accolto il secondo motivo (incentrato sulla violazione dell’art. 192 cit. e sull’eccesso di potere sotto vari profili) ed assorbito l’esame del terzo;</h:div><h:div>III) ha compensato le spese di lite;</h:div><h:div>c) a seguito della proposizione del gravame principale, da parte del comune e di quello incidentale, da parte del Consorzio, è riemerso l’intero <corsivo>thema decidendum</corsivo> del giudizio di prime cure; </h:div><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>d) alla odierna camera di consiglio il difensore del comune ha chiesto di depositare un provvedimento di ratifica dell’ordinanza dirigenziale impugnata (determinazione del commissario straordinario prot. n. 1834 del 27 agosto 2012), giustificando il ritardo della produzione documentale in relazione alla data di emanazione della ratifica (il giorno antecedente l’odierna camera di consiglio);</h:div><h:div>e) il difensore di controparte si è opposto dichiarando, fra l’altro, di non aver avuto conoscenza del provvedimento;</h:div><h:div>f) il documento in questione è inutilizzabile perché depositato oltre i termini perentori sanciti dall’art. 55, co. 5, c.p.a. (due giorni liberi prima della camera di consiglio), e perché non sussistono le condizioni per l’applicazione della norma sancita dall’art. 55, co. 8, c.p.a. secondo cui: <corsivo>&lt;&lt; Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna alle altre parti fino all’inizio della discussione</corsivo>>>, in quanto:</h:div><h:div>I) il documento è stato formato dalla parte appellante principale sicché il ritardo è addebitabile in via esclusiva alla medesima;</h:div><h:div>II) non è stata fornita copia del provvedimento alla controparte prima dell’inizio della discussione (e neppure nel corso della stessa posto che è stata depositata una sola copia dell’atto di ratifica);</h:div><h:div>Considerato che in ordine logico è decisivo, ed assorbente di ogni altra questione, l’esame del primo motivo dell’originario ricorso di primo grado – riproposto col gravame incidentale - che si appalesa fondato sulla scorta del tenore testuale dell’art. 192 cit., come interpretato dalla univoca giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; sez. V, 10 marzo 2009, n. 1296/ord.; sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061, cui rinvia a mente degli artt. 60 e 74 c.p.a.).</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>a) accoglie l’appello incidentale;</h:div><h:div>b) dichiara improcedibile l’appello principale;</h:div><h:div>c) in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il primo motivo del ricorso di primo grado e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;</h:div><h:div>d) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/08/2012"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elena Delle Grotti</h:div><h:div>Vito Poli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>