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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120362020150129125831998" descrizione="" gruppo="20120362020150129125831998" modifica="31/01/2015 06:08:29" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Adormare S.r.l."><descrittori><registro anno="2012" n="03620"/><fascicolo anno="2015" n="00801"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20120362020150129125831998.xml</file><wordfile>20120362020150129125831998.doc</wordfile><ricorso NRG="201203620">201203620\201203620.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2012\201203620\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>mario luigi torsello</firma><data>31/01/2015 06:08:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>30/01/2015 16:06:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2015</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente</h:div><h:div>Vito Poli,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Bianchi,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 671/2011 ed alla sentenza n. 198/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva gara di appalto per lavori di intervento di difesa costiera;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3620 del 2012, proposto da: </h:div><h:div>Ador.mare S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Stoppani, n.1; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Impresig S.r.l. - in proprio e quale capogruppo mandataria Rti, Rti -Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l. -  in proprio e quale mandante, entrambe in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Germanico, n. 172;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Provincia di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante Provincia di Reggio Calabria.</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresig S.r.l. - in proprio e quale capogruppo mandataria Rti e di Rti -Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.r.l. -  in proprio e quale mandante;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Carlo Comandè, G. Saporito su delega dell'avvocato Natale Carbone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Ador.mare S.r.l. propone appello avverso le sentenze indicate in epigrafe, con la quale il TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria: a) annullava gli atti ed i provvedimenti impugnati; b) disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellato r.t.i., alle condizioni di gara e dell’offerta di quest’ultimo; c) ordinava alla Stazione appaltante di concludere il contratto con l’originario ricorrente, salvi gli esiti degli accertamenti di legge.</h:div><h:div>2. L’originario contenzioso aveva origine nell’ambito di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con importo complessivo a base d’asta di € 1.400.000,00 (di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), per l’affidamento dei “<corsivo>Lavori di intervento di difesa costiera tra Cannitello e Santa Trada ed in particolare in difesa del centro abitato di Porticello nel comune di Villa San Giovanni</corsivo>”. L’odierna appellante classificatasi seconda partecipava al sub procedimento di verifica delle offerte ai sensi degli artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 163/06, unitamente all’originaria ricorrente, classificatasi terza, e ad altra impresa collocatasi al primo posto. Le giustificazioni di quest’ultima venivano giudicate inidonee e conseguentemente ne veniva disposta l’esclusione. Sicché ritenute congrue le giustificazioni presentate dalla Ador.Mare S.r.l., la stazione appaltante le aggiudicava la gara, senza operare, tuttavia, alcuna valutazione in ordine ai giustificativi prodotti dall’originario ricorrente. </h:div><h:div>Pertanto, con il ricorso di prime cure, l’odierno r.t.i. appellato proponeva articolate censure tendenti ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore dell’odierna appellante per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione sotto diversi profili quanto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata aggiudicataria dell’appalto (I censura); erroneità del provvedimento di aggiudicazione quanto al calcolo del ribasso offerto dalla controinteressata (II censura); violazione di legge e del bando in relazione all’omessa valutazione dell’offerta della ricorrente (III censura, con la quale si chiede di accertare in giudizio la non anomalia dell’offerta della ricorrente ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto); violazione di legge e difetto di motivazione in relazione a plurimi vizi inficianti la documentazione prodotta dall’Ador.Mare S.r.l. in sede di verifica dell’anomalia (IV censura) e per mancanza delle certificazioni ISO e SOA.</h:div><h:div>In forza di tali motivi e censure dedotte nel ricorso di prime cure, l’RTI chiedeva, previa ammissione di verificazione o CTU in relazione alle censure di cui ai motivi sub nn. II) e IV), di dichiarare nulli ed annullare i provvedimenti gravati e, conseguentemente, di annullare l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’Ador.Mare S.r.l., di escludere la medesima società dalla procedura per cui è ricorso, e di vedersi aggiudicare l’appalto di che trattasi, previo accertamento dell’idoneità della propria offerta a conseguire l’appalto nei termini della non anomalia. In questo senso, il raggruppamento temporaneo ricorrente esprimeva formale domanda volta ad ottenere tutela in forma specifica ai sensi dell’art. 124 Codice del processo, ovvero richiesta di aggiudicazione diretta, dichiarando a tal proposito, ai sensi dell’art. 124, comma 2 Codice del processo amministrativo, la piena ed incondizionata disponibilità a subentrare, sin da subito, alla controinteressata nel contratto eventualmente stipulato, del quale comunque chiedeva dichiararsi l’inefficacia.</h:div><h:div>3. Con sentenza parziale n. 671/2011, il primo giudice, respinto il ricorso incidentale proposto dall’originaria controinteressata, disponeva CTU in ordine all’anomalia dell’offerta delle originarie controinteressata e ricorrente. Con la sentenza n. 198/2012, invece, giungeva alle conclusioni descritte sub 1., facendo proprie le risultanze della CTU, che riteneva inattendibile nel suo insieme l'offerta dell'Impresa Ador.Mare S.r.l., mentre congrua l’offerta dell’odierna appellata.</h:div><h:div>4. Ador.Mare S.r.l. insorge avverso i due pronunciamenti, lamentando quanto al primo, nella parte in cui ha respinto il ricorso incidentale, che: a) sul primo motivo sarebbe erronea la sentenza di primo grado, che non avrebbe correttamente inteso che la doglianza non tendeva ad affermare l’automatica esclusione dell’originaria ricorrente, ma la rilevanza ex art. 38 comma 1, lett. m-<corsivo>quater</corsivo>, d.lgs. 163/2006, trovandosi la Impresing in situazione di controllo sostanziale rispetto al Consorzio AEDARS, tanto da rendere falsa la dichiarazione della prima. Quindi la falsa dichiarazione varrebbe quale autonoma causa di esclusione; b) sul secondo motivo, la Impresing s.r.l. avrebbe stipulato atti di affitto di azienda nel 2009 con l’impresa individuale Perrone Giuseppe Geom. e con la SOGECO S.p.a., quest’ultima avrebbe acquisito nel 2010 un ramo d’azienda della Impex, quindi le dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006, avrebbero dovuto riguardare anche quest’ultima. Ulteriore violazione del citato art. 38, comma 1, lett. c), sarebbe ravvisabile nella presenza di un condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro a carico di Perrone Giuseppe, rispetto al quale non vi sarebbe stata dissociazione, in quanto nessuna azione legale sarebbe stata intrapresa nei suoi confronti; c) quanto alla documentazione della mandante Sammarco vi sarebbe contrasto di dichiarazioni in ordine al numero di dipendenti tra 16 e 50, e l’insussistenza di sottoposizione alla disciplina in tema di assunzioni obbligatorie; d) l’amministratore ed il direttore tecnico della Sammarco avrebbero entrambi dichiarato di essere stati vittima dei reati di cui all’art. 38 comma 1 m-<corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. 163/2006, così vanificando la <corsivo>ratio</corsivo> della norma. Mentre, l’amministratore avrebbe reso la stessa dichiarazione anche in senso negativo, quindi, una delle due non sarebbe veritiera; e) quanto alla CTU il primo giudice avrebbe operato uno sconfinamento nella sfera riservata della p.a., sottoponendo tramite CTU a verifica di anomalia, l’offerta della ricorrente, mai valutata dalla stazione appaltante anche in violazione di quanto dispone l’art. 34 c.p.a..</h:div><h:div>Quanto al secondo, invece, le doglianze contenute nel gravame in esame si appuntano sul fatto che: a) i consulenti nominati dal TAR avrebbero dovuto esaminare in prima battuta solo le giustificazioni richieste ed eventualmente in seguito eventuali chiarimenti ed integrazioni. Al contrario, avrebbero proceduto chiedendo <corsivo>ex novo</corsivo> la documentazione con chiarimenti nuovi in violazione del principio di par condicio. In questo modo, inoltre, i consulenti nella fase deputata ai chiarimenti avrebbero chiesto nuove giustificazioni in violazione della disciplina di cui all’art. 88, d.lgs. 163/2006. L’operato dei consulenti, inoltre, si sarebbe risolto in un aggiustamento dell’offerta <corsivo>in itinere</corsivo> che non è consentito.</h:div><h:div>Quanto all’offerta dell’appellante, vi sarebbe violazione del principio del contraddittorio in ordine alle deduzioni dei consulenti di parte in difformità con quanto stabilito dal TAR e dall’art. 67 c.p.a.</h:div><h:div>Nel merito le risultanze della CTU sarebbero viziate quanto al preventivo di fornitura ed ai mezzi d’opera terrestri, risultando adeguato il preventivo predisposto dalla società Trasporti e Movimento s.r.l.. Ancora né la lex specialis, né i chiarimenti della stazione appaltante avrebbero imposto di dimostrare la titolarità della cava. Il giudizio di affidabilità dell’offerta da parte dei CTU sarebbe stato condizionato dalla metodologia di esecuzione delle opere, che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.</h:div><h:div>5. Con appello incidentale l’originario ricorrente sostiene che: a) quanto alla sentenza di primo grado n. 671/2011: a1) l’art. 36, d.lgs. 163/2006, imporrebbe al consorzio e non all’impresa consorziata di rendere la dichiarazione, come desumibile dalla novella del 2009. Né vi sarebbe alcuna situazione di controllo ex art. 2359 c.c., come risulterebbe anche dalla dichiarazione del consorzio che afferma di partecipare solo per l’impresa consorziata FRACLA s.r.l. ed in difetto della possibilità di ritenere la presenza di un unico centro decisionale; a2) quanto alle dichiarazione degli amministratori delle aziende di cui aveva in fitto i rami d’azienda l’originaria ricorrente incidentale avrebbe impugnato con motivi aggiunti la clausola del bando per violazione dell’art. 38, prevedendo una simile dichiarazione anche nel caso in cui quest’ultimi non avessero subito alcuna condanna ed anche in relazione ad amministratori di aziende danti causa rispetto a quelle in affitto.  In ogni caso anche questi non avrebbero subito alcuna condanna; a2) quanto alla documentazione della Sammarco, quest’ultima sarebbe esentata dalla disciplina in tema di assunzione obbligatoria ex art. 1, comma 53, l. 247/2007; a3) solo il direttore tecnico avrebbe dichiarato di essere vittima di reati ex art. 38, comma 1 m-<corsivo>ter</corsivo>; a4) sarebbe legittima la scelta del TAR in omaggio al principio di effettività giurisdizionale di disporre CTU; b) quanto alla sentenza di primo grado n. 198/2012: b1) i consulenti non avrebbero proceduto ad un’indebita richiesta di documentazione integrativa. Né le nuove analisi di prezzo sarebbero modificative dell’offerta presentata; b2) quanto alla valutazione di congruità dell’appellante principale, il preventivo di fornitura della ditta Trasporti e Movimenti Terra s.r.l. sarebbe insufficiente, per i mezzi di terra non sarebbe indicata la tipologia, il numero, né il registro dei beni ammortizzabili, il provvedimento autorizzativo della cava non riguarderebbe la tipologia di materiale di scogli lavici richiesti per la fornitura, ma quella di lava da taglio per uso ornamentale, né il provvedimento sarebbe accompagnato da dichiarazione di inesistenza di situazioni di decadenza, altre irregolarità riguarderebbero il moto pontone; c) la sentenza sarebbe erronea, atteso che l’appellante principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto i documenti attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione, ossia attestazione SOA e certificazione ISO, quest’ultima mai prodotta.</h:div><h:div>6. Con ordinanza n. 2394/2012 la Sezione, respinge l’istanza cautelare e nelle successive difese le parti reiterano le proprie argomentazioni.</h:div><h:div>7. All’udienza del 15 gennaio 2015 la causa è trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’esame delle molteplici questioni sottoposte al vaglio dell’odierno giudicante deve essere articolato, seguendo le indicazioni offerte dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 9/2014, sicché in questa sede va affrontato preliminarmente l’esame delle doglianze contenute nell’appello principale con il quale vengono censurati i capi della sentenza n. 671/2011 del primo giudice, che ha respinto i motivi di ricorso incidentale proposti in prime cure dall’odierna appellante.</h:div><h:div>2. Infondata risulta essere la doglianza avverso il capo della sentenza che ha respinto il primo motivi di ricorso incidentale. Infatti, l’art. 36, comma 5, d.lgs. 163/2006, dispone che: “<corsivo>I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale</corsivo>”. La norma in questione impone al consorzio, e non al consorziato, di rendere la dichiarazione. Pertanto, non può invocarsi la falsità della dichiarazione della consorziata Impresig per non aver indicato di far parte del consorzio stabile AEDARS ovvero di trovarsi in una situazione di controllo ovvero in una relazione tale con altra partecipante da far ritenere che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale. L’assunto dell’appellante principale non convince, poiché l'automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria potrebbe giustificarsi solo laddove un'indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi decisionali conduca ad individuare un unico centro decisionale e la mera partecipazione dell'impresa ad un determinato consorzio stabile non può fornire elementi univoci in tal senso, tali da fondare una vera e propria <corsivo>praesumptio juris et de jure</corsivo> (diversamente sarebbe, qualora risultasse dimostrata la sussistenza di un rapporto di controllo, o nel consiglio direttivo del consorzio fossero presenti amministratori o rappresentanti legali dell'impresa consorziata non indicataria). Non può, quindi, interpretarsi il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l'esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate (Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2910). Nella fattispecie, l’assenza di un onere dichiarativo in capo alla consorziata esclude la possibilità di sanzionare la sua presunta omissione in ragione del fatto che, come sostenuto dall’appellante, una simile situazione sarebbe indiziante della presenza di un collegamento sostanziale del quale la stazione appaltante dovrebbe essere avvisata. L’obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-<corsivo>quater</corsivo>), d.lgs. 163/2006, e la sua eventuale rilevanza ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. h), sorge, infatti, nel caso di esistenza di un collegamento sostanziale tra due imprese, che non può desumersi meramente dalla partecipazione ad un consorzio stabile. Pertanto, poiché nella fattispecie né la stazione appaltante, né l’originario ricorrente incidentale, hanno individuato elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, non può correttamente invocarsi la mancata esclusione dell’odierna appellante incidentale.</h:div><h:div>3. Anche il secondo motivo dell’originario ricorso incidentale non può trovare adesione.  Si premette che risulta condivisibile il principio secondo il quale le dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 ricomprendono anche gli amministratori e i direttori tecnici dell'Impresa cedente o locatrice in caso di cessione o affitto d'azienda in favore del concorrente nel triennio (ora nell'ultimo anno) anteriore al bando, tenendo presente che la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio <corsivo>ubi commoda ibi incommoda</corsivo>; pertanto, quest'ultimo, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente, con la precisazione che è comunque possibile comprovare l'esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici presso il complesso aziendale ceduto o affittato (Cons. St., Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5740). Non può, però, dimenticarsi che la gara è stata aggiudicata nell’aprile del 2011 quando ancora non era intervenuta la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2012, e che nel contesto di oscillazioni della giurisprudenza e di conseguente incertezza delle stazioni appaltanti, fino alle Adunanze plenarie 4 maggio 2012, n. 10 e 7 giugno 2012 n. 21, i concorrenti che omettono la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente agli amministratori delle società dell'Impresa cedente o locatrice in caso di cessione o affitto d'azienda, possono essere esclusi dalle gare, in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), fino alla data di pubblicazione della decisione, solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l'esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali (Cons. St., Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5446; Cons. St., Ad. Plen., 16 ottobre 2013, n. 23; Id., 7 giugno 2012, n. 21). Circostanze che, invece, nella fattispecie non ricorrono, dal momento che il bando non conteneva una simile previsione né gli amministratori in questione sono risultati gravati da pregiudizi penali.</h:div><h:div>3.1. Con lo stesso motivo si invoca la mancata esclusione dell’originaria ricorrente principale in ragione del fatto che uno degli amministratori cessati, il sig. Perrone (già amministratore della Impresig) si è reso responsabile di violazioni della normativa in tema di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e che tale circostanza fa venire meno il possesso dei requisiti di ordine morale della mandataria, a nulla valendo l’espressa volontà di dissociazione contenuta nel verbale di assemblea del 9 giugno 2010 (in cui si dà mandato all’amministratore di compiere apposita azione legale nei confronti dell’ex amministratore). Premesso che dell’esistenza di questo decreto penale di condanna del sig. Perrone, nr. 784/2001 emesso dal Tribunale Penale di Palmi, con cui si irroga l’ammenda di lire 600.000 per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, era stata puntualmente edotta la stazione appaltante, occorre rilevare che la dissociazione attraverso la quale l’impresa dimostra il venir meno dell’influenza del soggetto che ha serbato una condotta riprovevole per l’ordinamento va commisurata sia in relazione al lasso di tempo trascorso tra la condotta dell’amministratore cessata ed il momento della partecipazione alla procedura di gara sia in relazione alla gravità della condotta in concreto da quest’ultimo serbata. Pertanto, nella fattispecie, considerato che la condotta illecita veniva sanzionata con decreto penale del 2001 a fronte di un reato di modesta entità, appare sufficiente per integrare il requisito della dissociazione il mandato conferito dall’assemblea all’amministratore per agire nei confronti dell’ex amministratore.</h:div><h:div>4. Anche il terzo motivo dell’originario ricorso incidentale risulta infondato, poiché vale quanto disposto dall’art. 1, comma 53, l. 247/2007, secondo il quale: “<corsivo>All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore»</corsivo>”. Ciò che rileva, infatti, è il mancato assoggettamento all’osservanza dell’obbligo citato, e non la dichiarazione inerente all’effettivo numero di lavoratori  impiegati. Sicché nessuna causa di esclusione poteva per tale ragione individuarsi in capo all’odierna appellante incidentale.</h:div><h:div>5. In ordine al quarto motivo dell’originario ricorso incidentale si devono condividere le conclusioni alle quali giungeva il giudice di prime cure. La presentazione da parte dell’amministratore unico della ditta Sammarco Costruzioni resa ai sensi della lettera “m-<corsivo>ter</corsivo>” dell’art. 38 codice appalti di dichiarazioni di segno opposto evidenzia un profilo di incertezza che avrebbe al più dovuto indurre la stazione appaltante a richiedere un chiarimento, ma non a disporne l’esclusione, a pena di ridurre le procedure di gara ad una sorta di “caccia all’errore”, piuttosto che ad una competizione concorrenziale tesa a tutela l’interesse del mercato e della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>6. Occorre a questo punto esaminare la doglianza dell’appello principale con la quale si contesta l’utilizzo della consulenza tecnica da parte del primo giudice. Si tratta di un motivo fondato in quanto il TAR ha fatto cattivo uso dei principi consolidati in seno alla giurisprudenza amministrativa, finendo, da un lato, per invadere il campo riservato all’amministrazione nella misura in cui ha esteso la consulenza tecnica anche alla verifica di anomalia dell’offerta della ricorrente principale, mai operata dall’amministrazione e, dall’altro, ha utilizzato in modo non congruo la consulenza tecnica nella misura in cui ha reiterato il giudizio di anomalia dell’offerta senza però evidenziarne alcuna illogicità o irragionevolezza che spingesse a verificare il corretto operato dell’amministrazione.</h:div><h:div>6.1. Quanto alla prima questione erra il TAR nel ritenere che l’art. 34, comma 2, c.p.a., secondo il quale: “<corsivo>In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>” vada riferito alla “<corsivo>…mancanza in radice dell’esercizio del potere, globalmente inteso, e non a circostanze nelle quali il procedimento è stato svolto, si è concluso con un provvedimento e si controverte in ordine alla correttezza ed alla legittimità dell’assetto di interessi che il provvedimento ha determinato</corsivo>”. Al contrario, la norma in questione vuole proprio evitare che già in sede di legittimità il giudice amministrativo possa sostituirsi all’amministrazione nell’esercitare un potere in concreto non speso. Né una simile interpretazione si traduce in un vuoto di tutela, dal momento che, in ogni caso, ove il g.a. rilevi che il potere doveva ma non è stato esercitato, imporrà all’amministrazione in prima battuta di intervenire.</h:div><h:div>In questo senso si è espressa in modo chiaro anche l’Adunanza Plenaria 26 luglio 2012, n. 30, che ha precisato come, nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici, l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura e non certo dello stesso giudice amministrativo. Conseguentemente non merita conferma sul punto la statuizione del TAR.</h:div><h:div>6.2. Quanto alla seconda questione, va rammentato come con sentenza n. 36 del 29 novembre 2012, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che: “<corsivo>Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte va circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento</corsivo>”. Un simile sindacato non è stato operato dal primo giudice che ha invece immediatamente disposto consulenza tecnica per vagliare la fondatezza delle censure contenute nel ricorso principale. Nelle gare d'appalto, però, con riferimento all'attività tecnico-discrezionale esercitata dall'Amministrazione in sede di sub procedimento di verifica delle offerte anomale, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa operare autonomamente la verifica di congruità, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, dell'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la tutela dell'apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto (Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956, Id., Sez. V, 19 dicembre 2012, n. 5846). Pertanto, poiché, peraltro non si apprezzano profili di illogicità o irragionevolezza nella valutazione della stazione appaltante, anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado non può essere condivisa.</h:div><h:div>7. Considerato, quindi, che non ricorrevano i presupposti per disporre la consulenza tecnica, occorre a questo punto esaminare i motivi di ricorso principale escludenti, riproposti in questa sede dall’appellante incidentale e non esaminati dal primo giudice.</h:div><h:div>7.1. L’appellante incidentale, infatti, ripropone la censura volta a contestare la mancata esclusione dell’originaria controinteressata dal procedimento di gara per omessa produzione del certificato ISO. Occorre premettere, al riguardo, che la pronuncia dell’Adunanza Planaria n. 9/2014 ha evidenziato che:</h:div><h:div>a) "<corsivo>il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46 comma 1 bis codice dei contratti pubblici (D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), si applica unicamente alle procedure di gara disciplinate dal medesimo codice</corsivo>"; </h:div><h:div>b) "<corsivo>sono legittime ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis codice dei contratti pubblici (D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali</corsivo>".</h:div><h:div>L’art. 40, comma 3, d.lgs. 163/2006, stabilisce che le SOA attestano l'esistenza nei soggetti qualificati di “<corsivo>certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000</corsivo>”. L’art. 43 d.lgs. 163/2006, dispone, in conformità all'art. 49 della direttiva comunitaria 2004/18, che “<corsivo>qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella fattispecie, il bando di gara, all’art. 16.2. e 16.2.1., prevedeva a pena di esclusione la produzione del suddetto certificato, ma la certificazione ISO non risulta essere mai stata prodotta se non in giudizio dalla ricorrente incidentale, quella SOA non è stata consegnata in sede di accesso da parte della ricorrente, ma solo dall’amministrazione nel corso del giudizio di primo grado. Da ciò deriva che l’odierna appellante principale avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata produzione nel corso di gara di un documento indicato dalla stazione appaltante la cui esibizione era stata prevista a pena di esclusione dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, in ottemperanza ad un meccanismo di certificazione di qualità<corsivo/>previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.</h:div><h:div>8. Pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto in parte l’appello principale, accolto l’appello incidentale nei sensi sopra indicati, quindi va respinto il ricorso incidentale e accolto il ricorso principale. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio ivi incluse quelle inerenti la consulenza tecnica d’ufficio disposta in prime cure.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- accoglie in parte l'appello principale,</h:div><h:div>- accoglie l’appello incidentale,</h:div><h:div>ed in riforma delle sentenze impugnate:</h:div><h:div>- respinge il ricorso incidentale,</h:div><h:div>- accoglie il ricorso principale.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, ivi incluse quelle inerenti la consulenza tecnica d’ufficio disposta in prime cure.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ornella Zabeo</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>