<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120277620200930082749962" descrizione="" gruppo="20120277620200930082749962" modifica="10/17/2020 1:32:58 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2012" n="02776"/><fascicolo anno="2020" n="06326"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120277620200930082749962.xml</file><wordfile>20120277620200930082749962.docm</wordfile><ricorso NRG="201202776">201202776\201202776.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 2\2012\201202776\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giulio castriota scanderbeg</firma><data>17/10/2020 13:32:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>10/10/2020 07:57:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Altavista,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Politi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione staccata di Lecce) 2 gennaio 2012, n. 6, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2012, proposto da </h:div><h:div>De Girolamo Cosimo, De Girolamo Pietro Giovanni, De Girolamo Salvatore Giuseppe e De Girolamo Giuseppe rappresentati e difesi dagli avvocati Franco de Laurentiis ed Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F. Massa, in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Manduria, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore,</corsivo> non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Altavilla Damiano, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il Cons. Roberto Politi; nessuno presente per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Espongono gli appellanti di aver promesso in vendita al sig. Altavilla Damiano un fondo rustico, del quale sono proprietari, sito nel Comune di Manduria (località Archignano), distinto in catasto al foglio 6, p.lla 110, di ha. 20.06.92.</h:div><h:div>Nel soggiungere che il contratto prevedeva l’immediata immissione in possesso dell’acquirente, evidenziano che:</h:div><h:div>- quest’ultimo, in data 5 settembre 2003, compiva sul predetto terreno opere di sbancamento e di pulizia;</h:div><h:div>- in tale occasione, a seguito dell'intervento e del sopralluogo del Corpo Forestale, il predetto terreno veniva sottoposto a sequestro penale ed il sig. Altavilla veniva nominato custode giudiziario dalla data suindicata e fino al dissequestro del bene in oggetto (19 dicembre 2008);</h:div><h:div>- con nota prot. 203 pos. 8.1.9. del 27 giugno 2007, il Corpo Forestale dello Stato comunicava al Comune di Manduria l’avvenuto abbandono di rifiuti da parte di ignoti sul detto terreno;</h:div><h:div>- con nota n. 28584 del 26 settembre 2007, il Comune di Manduria diffidava il sig. Altavilla a rimuovere i rifiuti presenti sul predetto terreno.</h:div><h:div>Con atto 28 ottobre 2010, prot. 27556, il Comune di Manduria informava i proprietari sigg.ri De Girolamo che sul predetto terreno era stata accertata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da inerti di demolizione, plastica ed amianto; e, contestualmente, diffidava gli stessi alla rimozione, all’avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>Pur a fronte di memoria (in data 18 novembre 2010), con la quale gli appellanti comunicavano alla P.A. di non aver avuto alcuna responsabilità quanto ai fatti denunciati, atteso che il predetto terreno si trovava, a far data dal 26 agosto 2003, nel possesso unico ed esclusivo del promissario acquirente sig. Altavilla e di non poter materialmente adempiere alla diffida impugnata, tuttavia con ordinanza 3 febbraio 2011 n. 6, il Dirigente Area Tecnica del Comune di Manduria ordinava al sig. Altavilla ed agli appellanti di <corsivo>“procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nel perentorio termine di 60 gg. (sessanta) dalla data di notifica del presente atto”; </corsivo>preannunciando, in difetto, l'esecuzione di quanto ordinato in danno dei destinatari.</h:div><h:div>2. Con ricorso N.R.G. 609 del 2011, proposto innanzi alla Sezione staccata di Lecce del T.A.R. della Puglia, i sigg.ri De Girolamo impugnavano la suindicata ordinanza, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>- Violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Incompetenza. Carenza di potere. Violazione dell’art.5 del Regolamento comunale igiene e sanità del Comune di Manduria; </corsivo>in proposito, assumendo che l’esercizio del potere di ordinanza rientri non già nella competenza del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Manduria, ma in quella del Sindaco;</h:div><h:div><corsivo>- Violazione e falsa applicazione dell’art 14, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22. Difetto di legittimazione passiva. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto ed erronea motivazione. Erroneità di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Impossibilità materiale di adempiere all'ordinanza n. 6/2001; </corsivo>il provvedimento sarebbe stato adottato con difetto di istruttoria e di motivazione, quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa in capo ai proprietari non possessori del bene.</h:div><h:div>3. L’adito T.A.R. di Lecce, con ordinanza 5 maggio 2011, n. 808, disponeva istruttoria volta ad acquisire:</h:div><h:div><corsivo>“1) i verbali degli accertamenti eseguiti sul terreno di che trattasi dal Corpo Forestale dello Stato e tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti da cui possa evincersi l'attribuzione di una specifica responsabilità, a titolo di dolo o colpa, in capo ai destinatari dell'ordinanza impugnata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) ogni utile documentazione atta a comprovare chi fosse nella materiale disponibilità del bene all'epoca dei fatti contestati e su chi incombesse l'obbligo di custodia e vigilanza del fondo, ivi compresi, ave occorra, i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tribunale civile e penale di Taranto menzionati nel provvedimento impugnato".</corsivo></h:div><h:div>Con atto notificato in data 16 aprile 2011, il sig. Altavilla impugnava, con ricorso incidentale, l’ordinanza 3 febbraio 2011 n. 6.</h:div><h:div>4. Il Tribunale, con la sentenza ora appellata, ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.</h:div><h:div>In particolare, il giudice di prime cure, quanto al mezzo di tutela proposto dagli odierni appellanti:</h:div><h:div>- disattesa la censura di incompetenza, in quanto ha ritenuto rientrare nella competenza dirigenziale l'adozione degli atti della specie;</h:div><h:div>- ha escluso che, con riferimento all'ulteriore censura, <corsivo>“i proprietari </corsivo>[possano] <corsivo>invocare, a loro discolpa, l'assoluta estraneità al fondo promesso in vendita, sul quale l'abbandono di rifiuti è avvenuto"; </corsivo>ed ha affermato che <corsivo>“le circostanze dedotte in giudizio inducono a ritenere che vi</corsivo>
				<corsivo>sia una responsabilità per colpa in capo ai ricorrenti", </corsivo>in quanto <corsivo>“il terreno in questione è stuto oggetto di illecito sversamento di rifiuti per molti anni; già con diffida dei 18 settembre 2007 (indirizzata al solo Altavilla Damiano), infatti, il Comune di Manduria, aveva intimato la rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo. A tale diffida, ne è seguita una ulteriore datata 14.4.2009, questa volta indirizzata anche ai ricorrenti; non corrisponde al vero, quindi, la circostanza dedotta in ricorso, secondo cui solo con provvedimento prot. 27556 del 28.10.2010 essi venivano informati dal Comune di Manduria che sul terreno di loro proprietà era stata accertata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non”.</corsivo></h:div><h:div>Per effetto di quanto come sopra riportato, Il T.A.R. Lecce ha, quindi:</h:div><h:div>-<corsivo>
				</corsivo>escluso che i sigg. De Girolamo, a fronte del comportamento da essi assunto, possano<corsivo> “dirsi del tutto esenti da responsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpa omissiva, atteso che non risulta che gli stessi, nel corso degli anni (come già detto, infatti, l'abbandono di rifiuti non costituisce un episodio sporadico e recente, ma il frutto di una attività ripetuta nel tempo), si siano attivati in alcun modo, anche attraverso segnalazioni all’Autorità preposta, per evitare o limitare il danno”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>ritenuto, conseguentemente, che l’avversata ordinanza sia legittima, in quanto da essa è dato evincere<corsivo> “che i destinatari dell’ordine di rimozione sono stati individuati alla luce del loro coinvolgimento nei fatti verificatisi in più riprese fin dall'anno 2003" …, il che induce a ritenere che verosimilmente i ricorrenti erano a conoscenza dell’avvenuto abbandono di rifiuti sul proprio fondo anche prima che il Comune indirizzasse loro gli atti di diffida predetti e che, ciò nonostante, abbiano tenuto un comportamento completamente omissivo e disinteressato".</corsivo></h:div><h:div>5. Avverso tale pronuncia, i sigg.ri De Girolamo hanno interposto appello, notificato il 5 aprile 2012 e depositato il successivo 12 aprile, lamentando quanto di seguito sintetizzato:</h:div><h:div>5.1) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che sia il dirigente, e non il Sindaco, il soggetto competente all’adozione dell'ordinanza innanzi ad esso impugnata, atteso che l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000) attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 (né, al riguardo, sarebbe rilevante, come ritenuto dal giudice di primo grado, la previsione dettata dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della legge 241 del 1990, atteso che essa si riferisce a violazione di norme sul procedimento o sulla forma, mentre nel caso di specie si verte in tema di disposizioni disciplinanti la competenza ai fini dell’adozione dell’atto);</h:div><h:div>5.2) il giudice di prime cure avrebbe, ulteriormente, omesso di considerare che l’obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati da parte del proprietario delle aree su cui questi giacciono, postula l'accertamento di una responsabilità quantomeno in termini omissivi (mentre, quanto al caso in esame, l’Amministrazione non ha accertato alcuna responsabilità in capo agli appellanti, limitandosi a sostenere che gli stessi <corsivo>“non abbiano adottato tutte quelle cautele ed accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una efficace custodia" </corsivo>e siano, pertanto, <corsivo>"responsabili per culpa in vigilando", </corsivo>senza avvedersi che l'abbandono dei rifiuti in questione è temporalmente riconducibile ad un momento in cui il bene era in pieno possesso dell'Altavilla o in qualità di promissario acquirente o, addirittura, di custode giudiziario delle stesse).</h:div><h:div>La presenza di rifiuti sul bene è stata, infatti, per la prima volta contestata quando il sig. Altavilla era già possessore del terreno: per l’effetto, assumendo gli appellanti di non aver potuto adottare <corsivo>“quelle cautele ed accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una efficace custodia”, </corsivo>atteso che l’abbandono di rifiuti è avvenuto in un periodo in cui il possesso del bene in questione era loro precluso in virtù o di un titolo privatistico, ovvero di un ordine giurisdizionale.</h:div><h:div>5.3) il Tribunale, in sede di esame incidentale della situazione possessoria delle aree in questione, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la oggettiva sussistenza di un atto traslativo di diritti fra soggetti giuridicamente distinti, senza potersi spingere sino all'accertamento della sua validità (peraltro decidendo<corsivo>
				</corsivo>in maniera assolutamente difforme dalle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine agli effetti che la presenza di un vincolo paesaggistico sulle aree compromesse in vendita produce sul contratto preliminare). In ogni caso, parte appellante esclude che la pendenza di un giudizio (anche in ipotesi di conclusione dello stesso in favore del sig. Altavilla) possa incidere sul possesso del bene (rimasto regolamentato dall'originario contratto preliminare), né sul periodo pregresso, nel quale lo stesso è stato nella disponibilità di quest’ultimo;</h:div><h:div>5.4) da ultimo, il giudice di primo grado avrebbe omesso di adeguatamente valutare come il Comune di Manduria abbia ascritto ai sigg.ri De Girolamo non già una responsabilità a titolo di dolo e/o colpa circa l’abbandono dei rifiuti, quanto, piuttosto, una legittimazione passiva fondata sul presupposto della intestazione catastale del terreno di che trattasi.</h:div><h:div>6. L’appellata Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.</h:div><h:div>7. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 29 settembre 2020.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’ordine impugnato, il Comune di Manduria ha esercitato il potere previsto dall’art. 192 (“<corsivo>Divieto di abbandono rifiuti</corsivo>”), comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“<corsivo>Norme in materia ambientale</corsivo>”) per il quale: “<corsivo>Fatta salva l’applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.</corsivo></h:div><h:div>Il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti (il loro recupero o lo smaltimento) e il ripristino dello stato dei luoghi anche al proprietario del fondo; sempre che, tuttavia, la violazione del divieto dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sia al medesimo imputabile a titolo di dolo o di colpa, adeguatamente accertata in contraddittorio dagli organi di controllo.</h:div><h:div>2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito, in più occasioni, che la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, necessita di un serio accertamento della sua responsabilità, da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa (cfr. Sez. V: 28 maggio 2019, n. 3518; 8 marzo 2017, n. 1089; Sez. IV: 7 giugno 2018, n. 3430; 12 aprile 2018, n. 2195; 25 luglio 2017, n. 3672; 1° aprile 2016, n. 1301).</h:div><h:div>Si è aggiunto, altresì, che la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell'area, segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518; sez. III, 1° dicembre 2017, n. 5632).</h:div><h:div>3. Dall’esame del provvedimento impugnato risulta che il Comune di Manduria non ha svolto attività di accertamento della responsabilità dei sigg.ri De Girolamo – odierni appellanti – per violazione del divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo; nella motivazione, infatti, evidenziandosi solo che <corsivo>“dall’accertamento, anche fotografico, eseguito dal Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Manduria, è emerso che i su detti proprietari non hanno esercitato una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere oggetto in più occasione di abbandono indiscriminato di rifiuti”.</corsivo></h:div><h:div>La motivazione della gravata determinazione dirigenziale prosegue osservando che <corsivo>“i proprietari non abbiano adottato tutte quelle cautele ed accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia”;</corsivo> e soggiungendo che <corsivo>“sussiste in capo ai proprietari del terreno responsabilità per culpa in vigilando, atteso che l’abbandono di che trattasi si è verificato su un fondo aperto, incolto ed abbandonato, e gli stessi proprietari non si sono attivati per contrastare l’abbandono di rifiuti, di che trattasi (cartelli, denunce, richieste di intervento e segnalazioni all’Autorità)”.</corsivo></h:div><h:div>4. In proposito, il giudice di primo grado ha ritenuto che <corsivo>“le circostanze dedotte in giudizio inducono a ritenere che vi sia una responsabilità per colpa in capo ai ricorrenti. Ed invero, il terreno in questione è stato oggetto di illecito sversamento di rifiuti per molti anni; già con diffida del 18 settembre 2007 (indirizzata al solo Altavilla Damiano), infatti, il Comune di Manduria, aveva intimato la rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo. A tale diffida, ne è seguita una ulteriore datata 14.4.2009, questa volta indirizzata anche ai ricorrenti; non corrisponde al vero, quindi, la circostanza dedotta in ricorso, secondo cui solo con provvedimento prot. 27556 del 28.10.2010 essi venivano informati dal Comune di Manduria che sul terreno di loro proprietà era stata accertata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non”.</corsivo></h:div><h:div>Ed ha, conseguentemente, inferito che <corsivo>“per il comportamento assunto … i sig.ri De Girolamo non possono dirsi del tutto esenti da responsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpa omissiva, atteso che non risulta che gli stessi, nel corso degli anni (come già detto, infatti, l’abbandono di rifiuti non costituisce un episodio sporadico e recente, ma il frutto di una attività ripetuta nel tempo), si siano attivati in alcun modo, anche attraverso segnalazioni all’Autorità preposta, per evitare o limitare il danno”.</corsivo></h:div><h:div>5. La presuntiva valutazione che il giudice di prime cure ha posto a base dell’individuazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (ora, appellanti) sotto il profilo della <corsivo>culpa in vigilando, </corsivo>non è esente da critica.</h:div><h:div>Nell’osservare come il gravato provvedimento si riveli, con ogni evidenza, carente quanto all’illustrazione di compiute e dimostrate circostanze di fatto (almeno) presuntive circa il disinteresse dei proprietari (i quali avrebbero colposamente consentito che rifiuti venissero abbandonati sul fondo), non si sottrae a censura neppure l’opzione valutativa che ha condotto il T.AR. di Lecce a confermare la legittimità dell’avversato provvedimento, atteso che:</h:div><h:div>- se difettano esternati elementi di giudizio idonei a confermare la presunzione di <corsivo>culpa in vigilando,</corsivo> altrimenti insuscettibile di sollevarsi dal rango di indimostrata asserzione;</h:div><h:div>- neppure viene presa in considerazione la circostanza relativa all’immissione in possesso, quanto al fondo di che trattasi, da parte del sig. Altavilla a far tempo dal 2003 (per tutto l’arco temporale, quindi, interessato dalla derelizione di che trattasi).</h:div><h:div>Quanto all’onere incombente sull’Amministrazione comunale, va rilevato come quest’ultima debba, necessariamente, attingere presso il proprietario del suolo il necessario corredo informativo in ordine alla effettiva disponibilità del fondo, sì da rendere effettivo quel contraddittorio cui fa riferimento l’art. 192, comma 3, citato; e, una volta completata tale fase di indagine, valutare se il proprietario si sia realmente disinteressato alle sorti del fondo, dando conto del convincimento raggiunto nella motivazione del provvedimento.</h:div><h:div>Per ciò che riguarda la motivazione, sul punto, ostesa nella pronunzia gravata, osserva il Collegio che l’affermata configurazione di una <corsivo>culpa in vigilando</corsivo> in capo ai sigg.ri De Girolamo incontra insuperabili profili di non coniugabilità con la mancata disponibilità, in capo a questi ultimi, dell’area in questione fin dal 2003 (in presenza dell’immissione in possesso dell’avente causa di questi, a far tempo dalla stipulazione del preliminare di vendita).</h:div><h:div>Né, a tal fine, rileva il – peraltro poco perspicuo – “accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato” (del quale si dà conto nella sentenza appellata), effettuato con riferimento alla richiesta di annullamento del preliminare di vendita (all’epoca, ancora <corsivo>sub judice):</corsivo> e ciò in quanto:</h:div><h:div>- quand’anche potesse convenirsi con il giudice salentino in ordine al rilievo per cui <corsivo>“il contratto preliminare di vendita, con cui si disponeva anche l’immissione immediata nel possesso materiale del bene in favore del sig. Altavilla, è da ritenersi non valido”;</corsivo></h:div><h:div>- nondimeno, tale circostanza, <corsivo>ex se</corsivo> riguardata, è appieno inidonea a confutare la materiale disponibilità del bene in capo a quest’ultimo; e, con essa, l’esclusa configurabilità, a carico dei danti causa, di responsabilità per <corsivo>culpa in vigilando.</corsivo></h:div><h:div>5. Se, quanto al provvedimento in prime cure avversato, sussiste la violazione dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 per mancata attivazione del contraddittorio con i proprietari del fondo, come pure il vizio di inadeguata motivazione in punto di ascrivibilità agli stessi della responsabilità per l’abbandono di rifiuti sul fondo, la sentenza di primo grado va, corrispondentemente, riformata sul punto.</h:div><h:div>Non può, peraltro, il Collegio omettere di esaminare anche il primo degli articolati motivi di appello, con il quale la parte ha censurato la gravata pronunzia, nella parte in cui è stata da essa respinto il motivo di impugnazione relativo all’incompetenza dell’Autorità emanante l’atto avversato (dirigente comunale, in luogo del Sindaco).</h:div><h:div>Tale motivo è fondato; e va accolto.</h:div><h:div>5.1. La questione della competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stata già affrontata e risolta nel senso dell’appartenenza al Sindaco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684, che ha specificato che l’incompetenza del “<corsivo>Responsabile del settore”</corsivo> sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore; nonché Cons. Stato: Sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781; Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 509).</h:div><h:div>5.2. E’ stato, in proposito, convincentemente affermato che l’art. 192, comma 3, del citato Decreto n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del Sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107 (<corsivo>Funzioni e responsabilità della dirigenza),</corsivo> comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (<corsivo>Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),</corsivo> per il quale <corsivo>“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3 e dall’articolo 54</corsivo>” e su di essa prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2195; Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 57; ma già Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061).</h:div><h:div>Anche questa Sezione (sentenza 24 ottobre 2019, n. 7239) ha ritenuto di dare continuità all’illustrato orientamento; ribadendo come, in applicazione del principio di specialità, debba affermarsi “<corsivo>la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), che ha ribadito tale competenza (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4230)”;</corsivo> ed osservando, ulteriormente, come tale indirizzo emerga anche dalla sentenza della Sezione V, 26 settembre 2013 n. 4773, nella quale viene affermato che “<corsivo>l’art. 14 del decreto Ronchi conferma la corretta individuazione nell’organo di vertice dell’amministrazione comunale quale soggetto competente ad adottare il provvedimento impugnato”.</corsivo></h:div><h:div>5.3 Per effetto di quanto sopra osservato, la sentenza di primo grado, che ha fatto proprio il diverso orientamento per il quale la competenza spetta al dirigente del settore, va riformata.</h:div><h:div>6. In accoglimento del proposto appello:</h:div><h:div>- va quindi riformata la pronunzia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione staccata di Lecce) 2 gennaio 2012 n. 6;</h:div><h:div>- e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso di prime cure, va annullato l’atto avversato (ordinanza del Comune di Manduria 3 febbraio 2011 n. 6).</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’appellata Amministrazione comunale di Manduria, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>