<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20120106920190221134859161" descrizione="" gruppo="20120106920190221134859161" modifica="3/28/2019 1:49:14 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="100" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2012" n="01069"/>
            <fascicolo anno="2019" n="02072"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20120106920190221134859161.xml</file>
         <wordfile>20120106920190221134859161.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201201069">201201069\201201069.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2012\201201069\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>luigi maruotti</firma>
            <data>28/03/2019 13:49:14</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>raffaello sestini</firma>
            <data>04/03/2019 17:56:44</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
36            <nuova>36</nuova>
            <ereditata>36</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Antonella Manzione,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3979/2011, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2012, proposto da Capua Center, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino ed Antonella Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>L’Asl 105 - Caserta 2 e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 105 - Caserta 2 e della Regione Campania;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Mario Sanino;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1 – L’appellante, titolare di un laboratorio di diagnostica per immagini, appella la sentenza del TAR  per la Campania, I Sezione, che ha in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile ed inammissibile il ricorso proposto, insieme a due serie di motivi aggiunti contro  la decisione dell’ASL intimata che, a seguito di una complessa istruttoria, ha infine deciso di riconoscere le prestazioni di risonanza magnetica (RM) a carico del S.S.R. solo a decorrere dal 1° gennaio 2008, e non dall’effettivo inizio già comunicato ai sensi delle previsioni sulle implementazioni qualitative del servizio (1° gennaio 2007), in quanto la nuova autorizzazione comunale per la RM era pervenuta solo il 21 novembre 2007 e solo a seguito di tale autorizzazione era stata implementato il rapporto convenzionale di accreditamento provvisorio del medesimo laboratorio diagnostico.</h:div>
         <h:div>2 – Al riguardo il Collegio considera che, a prescindere dal complesso e risalente contenzioso procedurale esaminato dalla sentenza del TAR, che viene appellata con la deduzione di quindici motivi di censura, il nodo da sciogliere ai fini della decisione è, alla stregua della principale censura di ordine sostanziale dedotta (in particolare con il IV e co il VI motivo),  se l’affiancamento alle tecniche radiologiche della spesso più utile e comunque meno invasiva RM rientrasse nelle previsioni che consentivano l’evoluzione qualitativa del servizio di diagnostica per immagini già complessivamente autorizzato dal Comune e già convenzionato, salvo successiva verifica sul campo da parte del Comune, conseguendone l’accoglimento dell’appello e quindi l’obbligo dell’ASL di pagare le prestazioni rese nel 2017 ed il conseguente risarcimento del danno, oppure se la realizzata  implementazione della struttura del laboratorio appellante richiedesse una nuova autorizzazione comunale preventiva, conseguendone la reiezione del predetto motivo d’appello, essendo l’utilizzo in convenzione della nuova tecnica diagnostica condizionato all’autorizzazione comunale ed alla conseguente rivalutazione dell’accreditamento in convenzione.</h:div>
         <h:div>3 – Al riguardo, alla luce del principio costituzionale di tutela del diritto alla salute dei pazienti, che motiva la previsione normativa concernente la necessità di un previo  accertamento dell’idoneità delle nuove strutture diagnostiche ai fini dell’autorizzazione comunale, cui doveva essere attribuita una efficacia costitutiva, essendo stata accertato dall’ASL l’allestimento di nuovi locali preposti ad ospitare il nuovo sistema e ad accogliere i pazienti sottoposti alla nuova metodica d’indagine diagnostica, nonché alla luce del principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione, che imponeva una programmazione delle attività mediche private svolte in regime di convenzione e quindi a carico del Servizio sanitario pubblico mediante l’estensione del rapporto convenzionale alla nuova attività diagnostica, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, la ottimizzazione delle indagini diagnostiche secondo l’evoluzione tecnica e scientifica mediante  l’introduzione di nuovi strumenti e mediante la conseguente realizzazione di nuove e più ampie strutture doveva necessariamente  passare per l’iter procedurale autorizzativo e di implementazione del rapporto convenzionale evidenziato dall’Amministrazione, a maggior ragione in considerazione del carattere dell’accreditamento provvisorio già in possesso dell’appellante, posto che la possibilità di implementazione automatica degli accreditamenti già rilasciati in un sistema  allo stato precluso ai nuovi operatori potrebbe finire per aggravare la disparità di trattamento in loro danno.</h:div>
         <h:div>4 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, le censure dell’appello riconducibili al predetto punto di ordine sostanziale devono essere respinte, con la conseguente inammissibilità, sotto il profilo della carenza d’interesse, delle ulteriori molteplici doglianze riferite al mancato accoglimento ed alla dichiarata inammissibilità o irricevibilità, da parte del TAR, delle doglianze di primo grado riferite alla istruttoria, ritenuta inadeguata ed incongrua,  ed alla motivazione, ritenuta tardiva, dell’impugnato provvedimento ed al suo riesame in sede di autotutela, ritenuto lesivo ed ugualmente viziato. </h:div>
         <h:div>Il loro eventuale accoglimento in riforma della sentenza di primo grado, infatti, non potrebbe comunque assumere un rilievo decisivo ai fini dell’ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, atteso che, alla stregua delle pregresse considerazioni, non comporterebbe la fondatezza della richiesta di retroattività dei rimborsi per le operazioni diagnostiche eseguite prima della conclusione del predetto iter, né consentirebbe di evidenziare una colpevole negligenza dell’Amministrazione cui riconnettere la domanda risarcitoria proposta in primo grado in relazione alla limitazione temporale dei rimborsi riconosciuti all’appellante.</h:div>
         <h:div>5. Conclusivamente, l’appello deve esser respinto. Tuttavia la complessità e non univocità della disciplina di riferimento giustificano la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1069 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="29/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
