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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110512420120110162441434" descrizione="" gruppo="20110512420120110162441434" modifica="17/01/2012 13.47.46" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Grendi Trasporti Marittimi Spa"><descrittori><registro anno="2011" n="05124"/><fascicolo anno="2012" n="00397"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><registro n="05873" anno="2011"/></descrittori><file>20110512420120110162441434.xml</file><wordfile>20110512420120110162441434.doc</wordfile><ricorso NRG="201105124">201105124\201105124.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2011\201105124\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Severini</firma><data>17/01/2012 13.47.55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Giovagnoli</firma><data>13/01/2012 13.34.38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2012</dataPubblicazione><ricorso NRG="201105873">201105873\201105873.xml</ricorso><classificazione>7<nuova>7</nuova><ereditata>7</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Vigotti,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 5124 del 2011:</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione II n. 00660/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE COMPENDIO MARITTIMO</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 5873 del 2011:</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione II n. 00660/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE COMPENDIO MARITTIMO</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5124 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Grendi Trasporti Marittimi s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Ati costituita con Centro Servi Derna s.r.l. e Angelo Pastorino s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Salvini e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Salvini in Roma, via Nizza, 53; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ignazio Messina &amp; C. s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e quele capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con Terminal San Giorgio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Luigi Cocchi, Francesco Munari e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso l’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;</h:div><h:div>Terminal San Giorgio s.r.l.; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità portuale di Genova, di Ignazio Messina &amp; C. s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria Rti;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Inglese, Salvini, Cocchi, Munari e l’avvocato dello Stato Stigliano;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5873 del 2011, proposto da:  </h:div><h:div>Grendi Trasporti Marittimi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Ati costituita con Centro Servi Derna s.r.l. e Angelo Pastorino s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Salvini e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Salvini in Roma, via Nizza, 53; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ignazio Messina &amp; C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quele capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con Terminal San Giorgio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Luigi Cocchi, Francesco Munari e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso l’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Vengono in decisione i due distinti appelli con i quali Grendi Trasporti Marittimi s.p.a. (da ora in poi Grendi), in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ATI costituita con Centro Servizi Derna s.r.l. e Angelo Pastorino s.r.l., ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, 21 aprile 2011, n. 660.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- con il ricorso in appello R.G.R. n. 5124/2011, Grendi ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso e i relativi motivi aggiunti proposti avverso il bando di gara relativo al rilascio delle aree e banchine in Genova Sampierdarena nel compendio compreso tra Ponte Canepa e Calata Tripoli; </h:div><h:div>- con il ricorso in appello R.G.R. n. 5873/2011, Grendi ha impugnato la medesima sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale dell’ATI Messina relativamente al difetto dei requisiti di partecipazione alla gara in capo all’ATI di cui Grendi è mandataria e, dunque, dichiarato innammissibile il ricorso e i relativi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva della stessa gara. </h:div><h:div>2. Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2011 gli appelli sono stati trattenuti in decisione. </h:div><h:div>3. Occorre anzitutto disporre la riunione dei due appelli, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. </h:div><h:div>4. Il secondo appello (il numero di R.G.R. 5873 del 2011) deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Come deducono correttamente sia l’Autorità portuale di Genova, sia la Ignazio Messina &amp; C. s.p.a., infatti, l’impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell’impugnazione sancito dagli artt. 358 e 387 Cod. proc. civ. che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto (cfr. Cons. Stato, IV, 8 luglio 2002, n. 3805). </h:div><h:div>L’inammissibilità non è esclusa dalla circostanza che la sentenza appellata abbia deciso distinti ricorsi, proposti separatamente e poi riuniti per ragioni di connessione dal Tribunale amministrativo regionale. Anzi, proprio l’autonomia esistente tra i capi di sentenza oggetto di impugnazione parziale e quelli non impugnati rappresenta il presupposto dell’acquiescenza che l’ordinamento ricollega all’impugnazione parziale della sentenza. Come precisa la giurisprudenza, invero, la mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto, potendo la formazione del giudicato escludersi solo nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non fossero autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza. </h:div><h:div>Nel caso di specie, appunto, le statuizioni non impugnate, proprio perché relative alla decisione su distinti ricorsi, debbono ritenersi autonome rispetto a quelle impugnate, il che implica, come detto, la formazione del giudicato parziale, con conseguente inammissibilità della seconda impugnazione, sebbene proposta nel termine. </h:div><h:div>5. L’inammissibilità del secondo appello, diretto a contestare l’aggiudicazione definitiva, incide sull’esame di alcuni dei motivi formulati nel primo appello. </h:div><h:div>Tra i capi della sentenza di primo grado passati in giudicato vi è, infatti, quello che, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI Messina, dichiara che l’ATI Grendi non aveva i requisiti per partecipare alla gara, disponendone dunque l’esclusione. </h:div><h:div>Ne discende che, essendo ormai definitivamente esclusa dalla gara per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo, la società Grendi - conformemente ai principi di cui a Con Stato, Ad. plen, 7 aprile 2011, n. 4 - non ha più legittimazione per dolersi della legittimità delle operazioni di gara e, in particolare, per contestare la legittimità della clausole del bando che tali operazioni sono dirette a disciplinare. </h:div><h:div>6. Il primo appello rimane, pertanto, ammissibile soltanto nella parte in cui la Glendi contesta in radice il potere dell’Amministrazione di indire la gara sul compendio demaniale in questione. La legittimazione a una simile contestazione, che è diretta a far cadere l’intera gara e non a conseguire l’aggiudicazione, deve ritenersi sussistente anche in capo all’impresa che, pur definitivamente esclusa dalla gara, operi nel medesimo settore interessato dalla procedura concorsuale. </h:div><h:div>Sotto tale profilo, tuttavia, l’appello è infondato. </h:div><h:div>Al riguardo va richiamato il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 13 luglio 2009, n. 4413. Ivi si è affermata la legittimità sia dell’indizione di una gara avente ad oggetto aree oggetto di sequestro penale e <corsivo>medio tempore</corsivo> restituite all’avente diritto (l’Autorità portuale di Genova), sia della cosiddetta clausola di salvaguardia, posta a tutela degli originari concessionari nell’eventualità in cui intervengano provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale in forza dei quali gli stessi possano legittimamente pretendere di rientrare nel possesso delle aree. </h:div><h:div>7. Alla luce di queste considerazioni l’appello n. 5124 del 2011 va respinto, in quanto in parte improcedibile e in parte infondato. </h:div><h:div>8. Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio. </h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: </h:div><h:div>- ne dispone la riunione;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile l’appello n. 5873/2011; </h:div><h:div>- respinge l’appello n. 5124/2011. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/12/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>