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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110468920171129162518466" descrizione="" gruppo="20110468920171129162518466" modifica="12/6/2017 4:31:33 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2011" n="04689"/><fascicolo anno="2017" n="05754"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20110468920171129162518466.xml</file><wordfile>20110468920171129162518466.docm</wordfile><ricorso NRG="201104689">201104689\201104689.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2011\201104689\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>06/12/2017 16:31:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>nicola d'angelo</firma><data>04/12/2017 11:29:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/12/2017</dataPubblicazione><classificazione>120<nuova>120</nuova><ereditata>120</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Castiglia,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione ottava, n. 1122 del 24 febbraio 2011, resa tra le parti, concernente l’annullamento di un permesso di costruire.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 4689 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Fallimento Marzo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 67; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div><corsivo/>Nunzio Feola, Domenica Itollo, Assunta De Crescenzo e Anna De Crescenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Anna Bei in Roma, via Ovidio, 10; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Comune di Caserta, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Perone in Roma, viale Angelico, 39; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, di Nunzio Feola, di Domenica Itollo, di Assunta De Crescenzo e di Anna De Crescenzo;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per il Fallimento Marzo Costruzioni, l’avvocato Lamberti, per il comune di Caserta, l’avvocato Gallo, per i signori Nunzio Feola, Domenica Itollo, Assunta De Crescenzo e Anna De Crescenzo, l’avvocato Parisi su delega dell’avvocato Adinolfi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. I signori Nunzio Feola, Domenica Itollo, Assunta De Crescenzo e Anna De Crescenzo – con ricorso notificato in data 15 febbraio 2008 - hanno impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, il permesso di costruire n. 159 del 6 luglio 2004 rilasciato alla società Marzo Costruzioni s.r.l. dal comune di Caserta per la costruzione, nei pressi delle loro abitazioni, di un fabbricato per civili abitazioni ed uffici “<corsivo>a mezzo intervento di sostituzione edilizia a parità di volume</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Il T.a.r. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il permesso di costruire rilasciato alla Marzo Costruzioni. L’intervento previsto non poteva, infatti, qualificarsi come una ristrutturazione edilizia, trattandosi di una demolizione e di una successiva ricostruzione <corsivo>ex novo</corsivo>, con la conseguente applicazione degli indici prescritti per le nuove edificazioni dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente.</h:div><h:div>3. La Marzo Costruzioni s.r.l. è stata poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22 novembre 2011. </h:div><h:div>4. Il Fallimento Marzo Costruzioni s.r.l. ha quindi impugnato la sentenza del T.a.r. per la Campania, prospettando un unico ed articolato motivo di appello.</h:div><h:div>4.1. <corsivo>Error in iudicando</corsivo>:</h:div><h:div>a) la sentenza impugnata ha ritenuto non fondata l’eccezione sollevata in primo grado in ordine al difetto di legittimazione attiva dei signori Feola, Itollo, e De Crescenzo. Il T.a.r. non avrebbe considerato che la semplice <corsivo>vicinatas</corsivo> non giustificava l’impugnazione della concessione edilizia in mancanza di un interesse specifico ad opporsi;</h:div><h:div>b) la stessa sentenza erroneamente non ha comunque ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado conseguente alla proposizione tardiva del medesimo gravame. Quest’ultimo sarebbe stato proposto dopo tre anni dalla sospensione dei lavori assentiti con un permesso di costruire rilasciato da oltre quattro anni;</h:div><h:div>c) il T.a.r., assorbendo le ulteriori censure, ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado sull’inosservanza delle Norme Tecniche di attuazione. Tale conclusione non sarebbe fondata in quanto non è stato considerato che ai sensi dell’art. 11 delle stesse Norme Tecniche la costruzione di un fabbricato a mezzo sostituzione del precedente sarebbe stata consentita.</h:div><h:div>5. I signori Feola, Itollo e De Crescenzo si sono costituiti in giudizio il 21 giugno 2009, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato un’ulteriore memoria il 27 giugno 2017.</h:div><h:div>6. Il comune di Caserta si è costituito in giudizio il 29 settembre 2009.</h:div><h:div>7. Il Fallimento Marzo Costruzioni ha, infine, depositato una memoria il 25 settembre 2017.</h:div><h:div>8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2017.</h:div><h:div>9. L’appello va accolto per le ragioni di seguito illustrate.</h:div><h:div>10. Il Collegio, prende in esame, secondo la tassonomia propria delle questioni (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015), il motivo di appello che reitera criticamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>11. Il T.a.r. ha respinto, nella sentenza impugnata, l’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame in quanto ha ritenuto che la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso gli atti abilitativi dell'edificazione dovesse decorrere, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, dalla data in cui fosse stata palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto. Tale circostanza, nel caso di specie, si sarebbe verificata al momento in cui è stata percepita la concreta entità del manufatto, la sua incidenza effettiva sulla posizione giuridica degli originari ricorrenti, la non conformità alla disciplina urbanistica di settore; in sostanza, all’atto del completamento dei lavori.</h:div><h:div>In particolare, i lavori all’atto della proposizione del ricorso, secondo il giudice di primo grado, non si potevano ritenere completati in conseguenza del sequestro preventivo del bene ex art. 321 cod. proc. pen. effettuato il 18 maggio 2005 e delle successive ordinanze emesse dal Comune di sospensione e di demolizione per difformità delle opere rispetto al progetto assentito. </h:div><h:div>12. Le conclusioni del T.a.r. in ordine all’eccezione di tardività sollevata dall’appellante in primo grado non possono essere condivise.</h:div><h:div>13. Preliminarmente, va rilevato che la <corsivo>vicinitas</corsivo> degli originari ricorrenti rispetto all’area e alle opere edilizie induce a ritenere che gli stessi abbiano potuto avere più facilmente una conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori.</h:div><h:div>14. Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, sono infatti individuati, secondo la giurisprudenza (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il <corsivo>quomodo</corsivo> (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando:</h:div><h:div>a) la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente<corsivo/>;</h:div><h:div>b) l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.</h:div><h:div>15. Ciò significa che la piena conoscenza può essere desunta dal grado di sviluppo dei lavori ed anche da elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, risulta centrale la circostanza, evidenziata dalla parte appellante, che i lavori oggetto del provvedimento impugnato fossero fermi ormai da tre anni al momento della proposizione del ricorso (15 dicembre 2008).</h:div><h:div>A seguito delle ricordate ordinanze di sospensione e demolizione delle opere emanate dal comune di Caserta, rispettivamente il 26 ottobre 2005 e il 22 dicembre 2005 (nonché in conseguenza del sequestro penale del fabbricato), lo stesso è rimasto incontestabilmente immodificato. </h:div><h:div>Le illegittimità prospettate nel ricorso di primo grado erano perciò evidenti, da almeno tre anni prima la data di proposizione del ricorso medesimo, soprattutto a chi, come i ricorrenti originari, si trovava in una condizione di <corsivo>vicinitas</corsivo> (cfr. in questo senso risultanze dell’accertamento della Polizia Municipale del 18 maggio 2005, riportate nella nota del dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del comune di Caserta prot. 68777 del 5 luglio 2010, che attestano il completamento delle strutture verticali ed orizzontali allo stato grezzo di un piano cantinato, di quattro piani fuori terra e della mansarda).</h:div><h:div>16. D’altra parte, in ordine al concetto stesso di “piena conoscenza” (ed alla sua idoneità a costituire il <corsivo>dies a quo</corsivo> di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto), occorre ricordare quanto la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di osservare (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159). La “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.</h:div><h:div>Ed, infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla <corsivo>causa petendi</corsivo>.</h:div><h:div>La previsione dell’istituto dei “motivi aggiunti” - per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta - comprova la fondatezza dell’interpretazione resa in ordine al significato della “piena conoscenza”.</h:div><h:div>Al contrario, se quest’ultima dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe una pratica ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.</h:div><h:div>In sintesi:</h:div><h:div>- sono trascorsi quasi quattro anni fra il rilascio del permesso di costruire e la proposizione del ricorso di primo grado;</h:div><h:div>- il lasso di tempo fra la cessazione dei lavori e l’impugnativa del titolo e di circa 3 anni;</h:div><h:div>- il sequestro penale del cantiere è intervenuto nel maggio 2005 circa tra anni prima dell’impugnativa;</h:div><h:div>- gli ordini di demolizione e sospensione dei lavori risalgono al periodo ottobre – dicembre 2005 collocandosi anche essi a circa tre anni dall’impugnativa;</h:div><h:div>- la consistenza delle opere è rimasta inalterata, nella sostanza, nel periodo tra fine 2005 e inizio 2008 e di tale stato di fatto i ricorrenti, tutti residenti nelle immediate vicinanze, non possono non esserne stati edotti ma, pur tuttavia, non hanno esercitato tempestivamente l’accesso agli atti del procedimento di rilascio del titolo edilizio in contestazione.</h:div><h:div>17. Ne consegue che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è tardivo, calcolando il termine decadenziale per la sua proposizione quantomeno a decorrere dalla data di sospensione dei lavori. </h:div><h:div>18. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e per l’effetto va riformata la sentenza impugnata dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>19. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della controversia. </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/10/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Nicola D'Angelo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>