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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20110104220170625201935418" descrizione="" gruppo="20110104220170625201935418" modifica="6/29/2017 9:25:45 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2011" n="01042"/><fascicolo anno="2017" n="03215"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20110104220170625201935418.xml</file><wordfile>20110104220170625201935418.docm</wordfile><ricorso NRG="201101042">201101042\201101042.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2011\201101042\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>29/06/2017 21:25:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>nicola d'angelo</firma><data>25/06/2017 21:06:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/06/2017</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza collegiale del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sezione I, n. 30 dell’11 novembre 2010, con la quale è stato respinto il ricorso in opposizione proposto dall’appellante avverso il decreto presidenziale n. 241 del 13 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato perento il ricorso n.r.g. 89/2000.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 1042 del 2011, proposto da: </h:div><h:div>Pietro Piutti, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Lucchesi e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Comune di Reana del Rojale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Missera e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini, 34; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reana del Rojale;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la parte appellante, l’avvocato Pafundi e, per il comune di Reana del Rojale, l’avvocato Missera;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sezione I, con ordinanza collegiale n. 30 dell’11 novembre 2010, ha respinto il ricorso in opposizione proposto dal signor Pietro Piutti avverso il decreto presidenziale n. 241 del 13 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato perento il ricorso r.g. 89/2000 dallo stesso proposto contro il mancato accoglimento dell’osservazione al nuovo Piano Regolatore Generale.</h:div><h:div>2. In particolare, il decreto ha dichiarato perento il ricorso per omessa presentazione della nuova istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000.</h:div><h:div>3.Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2011 e depositato il successivo 11 febbraio, il signor Piutti ha quindi interposto appello avverso la suddetta ordinanza, lamentandone la nullità per violazione dell’obbligo di astensione, sancito dall’art. 51, n. 4, c.p.c., da parte dell’allora Presidente del T.a.r. che, prima aveva emesso il decreto di perenzione e, successivamente, aveva partecipato alla deliberazione dell’ordinanza che aveva respinto l’opposizione avverso il medesimo decreto.</h:div><h:div>4. Si è costituito il Comune deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.</h:div><h:div>5. In data 17 febbraio 2016 la Segreteria della sezione ha comunicato all’appellante avviso di perenzione quinquennale del presente ricorso.</h:div><h:div>6. Il 5 agosto 2016 il signor Piutti ha depositato istanza di fissazione di udienza.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 27 aprile 2017, previo avviso alle parti della possibile perenzione del giudizio di appello, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. Preliminarmente, il Collegio rileva, ai sensi degli artt. 35, co.2, lett. b), 83 e 85, co.9, c.p.a. che il giudizio si è estinto per perenzione non avendo la parte ricorrente tempestivamente depositato l’istanza di fissazione dell’udienza nel termine perentorio dimidiato di 90 giorni (sancito dal combinato disposto degli artt. 82, co. 1, 85, co. 4 e 8, e 87, co.3, c.p.a.), decorrente dal ricevimento dell’apposito avviso (sul dimezzamento di tutti i termini anche in caso di perenzione ove ricorra una ipotesi di rito abbreviato cfr. Cons. Stato, ordinanza sez. IV, n. 1400 del 2017).</h:div><h:div>9. Il Collegio rileva comunque che l’appello non avrebbe avuto nel merito esito favorevole, in quanto:</h:div><h:div>a) la violazione del dovere di astensione obbligatoria deve essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con lo speciale procedimento della ricusazione (nella specie non attivato in primo grado), non costituendo <corsivo>ex se</corsivo> causa di nullità della sentenza o diniego di giustizia ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 e 5 del 2014; Cass. pen., sez. VI, n. 49367 del 2013; Cass. civ., sez. un., n. 12607 del 2012);</h:div><h:div>b) non ricorre la causa di astensione obbligatoria sancita dall’art. 51, n. 4, c.p.c., non essendo configurabile nella specie il “<corsivo>condizionamento derivante dalla forza della prevenzione</corsivo>”, alla stregua dei principi elaborati dalle menzionate sentenze dell’Adunanza plenaria (nn. 4 e 5 del 2014) e degli argomenti successivamente e coerentemente sviluppati <corsivo>in parte qua</corsivo> dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 78 del 2015, ordinanza n. 205 del 2014); tanto perché non è ipotizzabile che la pronuncia del Collegio in sede di opposizione a decreto di estinzione del giudizio possa considerarsi avvenuta in altro grado del giudizio.</h:div><h:div>10. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta perenzione.</h:div><h:div>11. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’appellante nella misura indicata nel dispositivo.</h:div><h:div>12. Il Collegio rileva, inoltre, che la reiezione del ricorso in opposizione si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 364 del 2017; 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo Sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016). </h:div><h:div>13. La condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-<corsivo>quinquies</corsivo>, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, nr. 208.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per perenzione.</h:div><h:div>Condanna l'appellante alle spese di lite nella misura di euro 3.000,00(tremila/00) in favore del comune di Reana del Rojale.</h:div><h:div>Condanna, inoltre, lo stesso appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) che è tenuto a versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/04/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola D'Angelo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>