<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100890020201229165705524" descrizione="" gruppo="20100890020201229165705524" modifica="12/29/2020 5:08:28 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cooperativa Novalat Scrl" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2010" n="08900"/><fascicolo anno="2021" n="00328"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20100890020201229165705524.xml</file><wordfile>20100890020201229165705524.docm</wordfile><ricorso NRG="201008900">201008900\201008900.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\274 Franco Frattini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>29/12/2020 17:08:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II ter, n. 1457/2010, resa tra le parti, concernente le quote latte e il prelievo supplementare per il periodo 2003/2004.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8900 del 2010, proposto da </h:div><h:div>Cooperativa Novalat Scrl, Antico Giuseppe e Figli S.S., Barutta Livio in persona dell'omonimo titolare, Cusinato Giulio in persona dell'omonimo titolare, Danesa  Cisino in persona dell'omonimo Titolare, Faggian Rudi in persona dell'omonimo titolare, Furlan Diego e Stefano S.S., Furlan Marco in persona dell'omonimo titolare, Massaro Leo Valter in persona dell'omonimo titolare, Reginato Guido in persona del titolare, Sachespi Lucio in persona dell' omonimo titolare, Salmaso Luigi in persona dell'omonimo titolare, Schiavon Denis in persona dell'omonimo titolare, Zanetti Narciso in persona dell'omonimo titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza,  59; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Fabio Lorenzoni, Tito Munari, Raffaella Chiummiento, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con le comunicazioni inviate nel mese di luglio 2004 ai primi acquirenti (Cooperativa Novalat Scrl, Antico Giuseppe e Figli S.S., Barutta Livio in persona dell'omonimo titolare, Cusinato Giulio in persona dell'omonimo titolare, Danesa  Cisino in persona dell'omonimo Titolare, Faggian Rudi in persona dell'omonimo titolare, Furlan Diego e Stefano S.S., Furlan Marco in persona dell'omonimo titolare, Massaro Leo Valter in persona dell'omonimo titolare, Reginato Guido in persona del titolare, Sachespi Lucio in persona dell' omonimo titolare, Salmaso Luigi in persona dell'omonimo titolare, Schiavon Denis in persona dell'omonimo titolare, Zanetti Narciso in persona dell'omonimo titolare), l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora innanzi per brevità Ag.EA) richiedeva il versamento del prelievo supplementare dovuto dalle Aziende produttrici, per l’annata lattiera 2003/2004.</h:div><h:div>Dette richieste, unitamente alla circolare Ag.EA prot. n. DPAU.2004.5226 del 19 luglio 2004, sono state impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con il ricorso R.G. n. 12065 del 2004 con cui, in primo luogo, è stata dedotta la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in capo ai produttori, nonché la conseguente violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 113 e 24 della Cost. in relazione alla previsione della circolare Ag.EA n. 5226 del 19 luglio 2004, per la mancata indicazione nelle comunicazioni inviate ai primi acquirenti dei termini e dei rimedi giurisdizionali esperibili; nonché la violazione di legge ed eccesso di potere per la incompatibilità comunitaria dell’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nella parte relativa al criterio di compensazione che privilegia i produttori che risultano in regola con i versamenti, in violazione dell’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992, modificato dal n. 1256/1999, nonché dell’art. 9 del Regolamento della Commissione n. 1392/2001, di applicazione del Regolamento n. 3950/1992, che non prevedono tale modalità preferenziale di compensazione; tale criterio, nel caso di specie, sarebbe stato, inoltre, applicato senza tenere conto dell’esistenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti che inibivano il pagamento ovvero di contratti stipulati tra produttori e primi acquirenti, secondo cui i pagamenti delle consegne sarebbero stati effettuati nel mese di novembre, successivo al termine dell’annata lattiera di riferimento che rendevano “regolare” la posizione del produttore dinanzi all’Ag.EA; illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157/2004 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 25 della Cost., per disparità di trattamento e irragionevolezza, nonché per violazione del divieto di retroattività delle sanzioni; violazione della disciplina del Reg. CE n. 3950/1992 e del Reg. CE n. 1256/1999, in quanto l’Ag.EA avrebbe anche errato nei conteggi, non utilizzando l’intero QGG assegnato all’Italia; incompatibilità con la disciplina comunitaria, della previsione del D.L. n. 49 del 2003, che ha previsto l’obbligo di trattenuta e versamento mensile da parte del primo acquirente, non essendo prevista dai Regolamenti comunitari tale scansione temporale, ma anzi prevedendo che le operazioni di calcolo vengano effettuate al termine dell’annata lattiera; violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, per difetto di motivazione, in quanto gli atti impugnati non recano alcuna motivazione, non essendo conoscibili le modalità delle operazioni effettuate da Ag.EA per giungere alla richiesta di prelievo supplementare; illegittimità costituzionale dell’art. 2 del D.L. n. 49/2003 in relazione agli artt. 117, 118 e 136; illegittimità derivata, in quanto gli atti impugnati, oltre a non essere sottoscritti da alcuno, non sono stati adottati dall’organo competente di Ag.EA.</h:div><h:div>La sentenza di primo grado ha respinto tutti i motivi di ricorso, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali della medesima sezione in materia, ritenendo, anzitutto, applicabile all’annata lattiera 2003-2004, sia l’art. 2, comma 3, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, conv. nella L. 3 agosto 2004, n. 204, che il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, conv. nella L. 30 maggio 2003, n. 119, ritenuti compatibili con il Regolamento n.1788 del 2003, considerato applicabile all’annata lattiera 2003-2004.</h:div><h:div>Quanto alla esistenza di provvedimenti del giudice ordinario, adottati ai sensi dell’art. 700 c.p.c., a mezzo dei quali veniva sospeso il pagamento del prelievo supplementare relativo all’annata 2003/2004, il primo giudice ne ha escluso la rilevanza, non essendo stati dedotti elementi circa la successiva decisione giurisdizionale di merito e comunque, in caso di pronuncia sfavorevole, gli interessati non avrebbero potuto invocare la errata interpretazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157 del 2004; in caso di pronuncia di merito favorevole, comunque non sarebbero stati tenuti a pagare il prelievo supplementare per l’annata lattiera in questione; inoltre, il sistema introdotto dalla legge n. 119 del 2003 (art. 9); il giudice di primo grado ha ritenuto, inoltre, irrilevanti i contratti stipulati tra produttori e primi acquirenti, relativi al regime delle trattenute previste dalla legge n. 119 del 2003 giacché, eventuali accordi tra privati, oltre a non derogare gli obblighi imposti dalla normativa vigente, non sarebbero comunque opponibili ad Ag.EA respingendo, quindi, le censure relative al difetto di motivazione, trattandosi di atti vincolati redatti a seguito di calcoli matematici, effettuati in applicazione della normativa vigente; nonché, ancora, la censura relativa alla mancata individuazione del soggetto responsabile o del sottoscrittore dell’atto, essendo facilmente rilevabile l’ente da cui proviene l’atto.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza, i ricorrenti in primo grado, hanno proposto appello, con cui hanno formulato vari motivi d’incompatibilità con la normativa comunitaria della disciplina del d.l. n. 49 del 2003 e del d.l. n. 157 del 2004, contestando che detta normativa potesse consentire una categoria privilegiata di produttori, quali quelli in regola con i versamenti in contrasto con le previsioni dei Regolamenti comunitari; hanno censurato, altresì, la violazione del principio della parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattato CE; hanno poi ribadito che gli allevatori non avevano versato il prelievo in forza dei provvedimenti giurisdizionali che sospendevano tale pagamento e comunque la erroneità delle modalità di calcolo del prelievo supplementare da parte dell’Ag.EA; hanno riproposto i motivi relativi all’errato conteggio delle quote; alla violazione dei Regolamenti comunitari con l’introduzione del sistema di versamento mensile; nonché le censure relative al difetto di motivazione, sui profili di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>Con sentenza non definitiva n.6049/2017, emessa nella camera di consiglio del 21.11.2017, la Sezione ha accolto in parte l’appello, nei sensi precisati al punto 12 della motivazione e, con separata ordinanza n. 942/2018 ha disposto, innanzi alla Corte di Giustizia Europea, il rinvio pregiudiziale ai sensi 2016/C 439/01, sulle questioni sollevate.</h:div><h:div>Con nota 15 ottobre 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel far richiamo alla sentenza 11 settembre 2019 su analoga fattispecie, ha richiesto alla Sezione di verificare la permanenza in capo agli odierni appellanti, dell’interesse alla decisione sul rinvio pregiudiziale ancora pendente.</h:div><h:div>Indi, con ordinanza presidenziale, questa Sezione ha chiesto alle parti appellanti di esprimere la propria valutazione circa il loro persistente interesse alla prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte, tenuto conto del citato precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Giustizia Europea.</h:div><h:div>In esecuzione a tale ordinanza, le parti appellanti, hanno depositato memoria 9 dicembre 2019 con cui hanno dichiarato il venir dell’interesse alla decisione sul visto procedimento di rinvio pregiudiziale C-219/18;</h:div><h:div>Si è costituita sia l’Ag.EA, sia la Regione Veneto anche nel giudizio di appello;</h:div><h:div>La parte appellante ha depositato in data 15.10.2019 la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 nella causa C-46/18</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 19.11.2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso in appello è fondato.</h:div><h:div>Le questioni principali poste con gli atti di appello, relative alla compatibilità comunitaria della previsione della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori in regola con i versamenti, sono idonee a definire il giudizio, trattandosi del contrasto con la disciplina comunitaria della norma interna di cui ha fatto applicazione l’Ag.EA nell’adottare i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>La sussistenza di un tale contrasto tra la normativa interna applicata dall’Ag.EA e la normativa comunitaria è stata affermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’11 settembre 2019, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione III del 27 dicembre 2017, n. 6117, in una fattispecie relativa ad analoga questione per l’annata lattiera 2003-2004.</h:div><h:div>Per tale annata lattiera la normativa interna applicabile è costituita dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49, conv. nella L.30 maggio 2003 n. 119, il quale è entrato in vigore il 31 marzo 2003, cioè il giorno prima dell’inizio della campagna lattiera 2003/2004 (che va dal primo aprile 2003 al 31 marzo 2004).</h:div><h:div>In base al richiamo effettuato all’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003 è stata ritenuta applicabile dall’Ag.EA, nell’adottare i provvedimenti impugnati, anche la disciplina contenuta nell’art. 2, comma 3, d.l. 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2004, n. 204, per cui “ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l’Ag.EA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge”.</h:div><h:div>In base all’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003 convertito nella legge n. 119 del 2003, “al termine di ciascun periodo, l’Ag.EA:</h:div><h:div>a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 5;</h:div><h:div>b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all’Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;</h:div><h:div>c) calcola l’ammontare del prelievo versato in eccesso.</h:div><h:div>In base al comma 3 “l’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell’importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:</h:div><h:div>a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;</h:div><h:div>b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all’articolo 18 del regolamento n. 1257/1999/CE;</h:div><h:div>c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1257/1999/CE”.</h:div><h:div>Tale disciplina è stata considerata dalla Corte di Giustizia incompatibile con il diritto comunitario, in quanto in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento n. 3950/92, come modificato dal Regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione.</h:div><h:div>Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, in una fattispecie - come detto - esattamente sovrapponibile alla presente, relativa ad atti dell’Ag.EA con cui si comunicava al primo acquirente l’obbligo di versamento dei produttori per l’annata lattiera 2003-2004, su questione sollevata con ordinanza del Consiglio di Stato del 21 novembre 2017, in particolare ha affermato che “l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile”. Inoltre, che “il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo”.</h:div><h:div>In base a tale pronuncia della Corte di Giustizia non si può ritenere compatibile con la normativa comunitaria vigente per l’annata lattiera 2003-2004 – nell’ambito della quale si pone la presente controversia - la disciplina applicata nella detta fattispecie dall’Ag.EA, con riferimento ai criteri di preferenza per i produttori in regola con i versamenti.</h:div><h:div>Dal contrasto con la disciplina comunitaria applicabile, costituita dal Regolamento n. 3950/92, come modificato dal Regolamento n. 1256/1999, e dal Regolamento della Commissione n. 1392/2001, deriva la illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in contrasto con tale normativa.</h:div><h:div>Sul punto si deve rilevare che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la disciplina comunitaria applicabile all’annata lattiera 2003-2004 fosse il Regolamento n. 1788 del 29 settembre 2003, come peraltro sostenuto anche dall’Avvocatura dello Stato.</h:div><h:div>Il Collegio non condivide tale ricostruzione, aderendo all’orientamento già espresso da questo Consiglio nelle sentenze della Sezione III 27 dicembre 2017, n. 6119; 22 dicembre 2017 n. 6050, n. 6049, 6048, 6047; 11 dicembre 2017, n. 5836; nonché nella ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia della Sezione III, 27 dicembre 2017, n. 6117.</h:div><h:div>Il Regolamento n. 1788 del 29 settembre 2003 - rispetto al quale, peraltro, è stata sollevata analoga questione a quella già decisa dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, da questo Consiglio con ordinanza della III Sezione, 15 aprile 2019, n. 2437 (C-377/19) - prevedeva espressamente, all’art. 27 la sua entrata in vigore “il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E.”, ovvero il 28 ottobre 2003; la sua applicazione “a decorrere dal 1° aprile 2004” (fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 6 e 24, non rilevanti nel caso in esame); all’art. 25, l’abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3950/92 “a decorrere dal 1° aprile 2004”, date esattamente coincidenti con l’inizio dell’annata lattiera 2004-2005.</h:div><h:div>Ne deriva che, in base alla disciplina comunitaria, l’annata lattiera 2003-2004 deve ritenersi integralmente disciplinata dal Regolamento n. 3950/92, così come del resto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia citata, che ha ritenuto applicabile all’annata lattiera 2003-2004 il Regolamento (CEE) n. 3950/92.</h:div><h:div>Sul punto, deve essere richiamata - anche se relativa a fattispecie regolata da norme interne precedenti al d.l. n. 43 del 2003 ovvero dal d.l. 1 marzo 1999, n. 43, convertito nella legge 27 aprile 1999, n. 118, la cui applicazione era stata estesa ai periodi successivi dall’art 1, comma 5, del D.L. del 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla L. del 7 aprile 2000, n. 79 - anche la sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019, che ha affermato la incompatibilità con l’art. 2 del Regolamento 3950 del 1992 anche di tale disciplina interna, in quanto l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso “che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”.</h:div><h:div>Anche in tale pronuncia, pur relativa ad altre fattispecie, con riferimento al Regolamento n. 3950/92, la Corte ha affermato che è stato abrogato e sostituito dal Regolamento n. 1788/2003 a partire dal 1° aprile 2004.</h:div><h:div>Ritiene, dunque, il Collegio, anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’erroneità della sentenza di primo grado che ha ritenuto la compatibilità delle disposizioni interne, applicate nel caso di specie, con la disciplina comunitaria facendo riferimento al Regolamento n. 1788 del 2003.</h:div><h:div>Ne deriva la fondatezza dei motivi di appello e dei motivi di ricorso di primo grado che avevano dedotto il motivo di violazione di legge per la incompatibilità della disciplina introdotta con l’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003 conv. nella L. n. 119 del 2003 e della disposizione dell’art. 2 del d.l. n. 157 del 2004 conv. nella L: n. 204 del 2004, che richiama il detto articolo 9, con la disciplina comunitaria applicabile all’annata lattiera 2003-2004.</h:div><h:div>Peraltro, deve anche rilevarsi che, con riferimento al sistema introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 49 del 2003 convertito nella legge n. 119/2003, relativo all’obbligo di trattenuta e di versamento mensile a carico degli acquirenti, di cui gli appellanti hanno sollevato ulteriori profili di compatibilità comunitaria, questo Consiglio si è già espresso nel senso che “l’obbligo” di versamento mensile non è applicabile all’annata lattiera 2003-2004, essendo in diretto contrasto con la disciplina del Regolamento n. 3950 del 1992, il quale prevedeva solo la facoltà e non anche l’obbligo degli acquirenti di effettuare le trattenute. L’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del detto Regolamento aveva previsto con chiarezza la ‘facoltatività’ della trattenuta effettuabile dall’acquirente, come si desume dal suo dato testuale, per cui “qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l’acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione”; “l’autorizzazione” a trattenere implica che non vi fosse di per sé un obbligo, potendo essere tale trattenimento, a titolo di anticipo, solo una delle possibili modalità di riscossione (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 dicembre 2017, n. 6119; 22 dicembre 2017, n. 6050, n. 6049, n. 6048, n. 6047; 11 dicembre 2017 n. 5836).</h:div><h:div>Ne deriva che per l’annata lattiera 2003-2004 il versamento mensile non poteva essere ritenuto obbligatorio, ma solo facoltativo, con un ulteriore profilo di illegittimità comunitaria degli atti impugnati.</h:div><h:div>L’accoglimento per tali motivi di appello comporta l’annullamento degli atti impugnati e, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia, l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo degli appellanti.</h:div><h:div>L’accoglimento per tali motivi di appello, relativi al contrasto con la disciplina comunitaria, comportando l’annullamento degli atti impugnati, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di appello proposti.</h:div><h:div>In considerazione della particolarità delle questioni le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>