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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100890020171211175900587" descrizione="" gruppo="20100890020171211175900587" modifica="12/22/2017 3:47:57 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Cooperativa Novalat Scrl" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2010" n="08900"/><fascicolo anno="2017" n="06049"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>9</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20100890020171211175900587.xml</file><wordfile>20100890020171211175900587.docm</wordfile><ricorso NRG="201008900">201008900\201008900.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2010\201008900\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>22/12/2017 15:47:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni pescatore</firma><data>11/12/2017 18:30:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/12/2017</dataPubblicazione><classificazione>2<nuova>2</nuova><ereditata>2</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Gabriele Carlotti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella Manzione,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II ter, n. 1457/2010, resa tra le parti, concernente le quote latte e il prelievo supplementare per il periodo 2003/2004.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8900 del 2010, proposto da s.c.r.l. Cooperativa Novalat, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> dalla s.s. Antico Giuseppe e Figli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, dall’impresa Barutta Livio, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Cusinato Giulio, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Danesa Cisino, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Faggian Rudi, in persona dell'omonimo titolare, dalla s.s. Furlan Diego e Stefano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> dall’impresa Furlan Marco, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Massaro Leo Valter, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Reginato Guido, in persona dell’omonimo titolare, dall’impresa Sachespi Lucio, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Salmaso Luigi, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Schiavon Denis, in persona dell'omonimo titolare, dall’impresa Zanetti Narciso, in persona dell'omonimo titolare, rappresentati e difesi dall'avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>L’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Ezio Zanon, Tito Munari e Luisa Londei, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e della Regione Veneto;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’avvocato Maddalena Aldegheri, l’avvocato Raffaella Chiummiento, su delega dell’avvocato Fabio Lorenzoni, e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;</h:div><h:div>Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso di primo grado (proposto al T.A.R. per il Lazio), le imprese appellanti hanno chiesto l’annullamento:</h:div><h:div>- della comunicazione e della relativa ‘nota allegata’ dell’AGEA (denominata «Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2003/2004»), inviata quale ‘primo acquirente’ alla s.c.r.l. Cooperativa Novalat e ricevuta in data 28 luglio 2004, riguardanti le medesime aziende;</h:div><h:div>- dell’atto dell’AGEA del 30 luglio 2004, avente per oggetto «Regime quote latte – nota informativa sulla restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2003/2004», da cui risulta la quantificazione del ‘prelievo supplementare’ con riferimento a ciascuna delle ricorrenti, per il medesimo periodo.</h:div><h:div>Le imprese hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, derivanti dall’emanazione degli atti impugnati.</h:div><h:div>2. Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>3. Con l’appello in esame, le imprese hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio, per resistere all’impugnazione, l’AGEA e la Regione Veneto. Quest’ultima ha depositato memoria difensiva il 19 ottobre 2017.</h:div><h:div>Le appellanti hanno depositato il 31 ottobre 2017 memoria di replica.</h:div><h:div>4. All’esito della discussione nell’udienza pubblica del 21 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>5. Per la ricostruzione della vicenda in esame, giova richiamare alcune disposizioni del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119), avente per oggetto le c.d. “quote latte” e in base alle quali l’AGEA - per la campagna lattiera 2003/2004 – ha richiesto al ‘primo acquirente’ il versamento del prelievo supplementare dovuto dalle aziende produttrici, in ragione dello sforamento della quota individuale (QRI) loro attribuita.</h:div><h:div>5.1. Tra l’altro, tale decreto legge ha previsto che:</h:div><h:div>- il ‘primo acquirente’ aveva l’obbligo di procedere alla trattenuta nei confronti del produttore e di effettuare il versamento mensile del ‘prelievo supplementare’ a favore dell’AGEA, dandone notizia alle Regioni ed alle Province autonome (art. 5);</h:div><h:div>- l’AGEA, al termine del periodo annuale di riferimento (di 12 mesi, a decorrere dal 1° aprile di ogni anno fino al 31 marzo dell’anno successivo, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE 3950/1992), doveva contabilizzare (art. 9) il latte consegnato ai ‘primi acquirenti’, per verificare l'eventuale superamento del quantitativo nazionale (QGG) di produzione assegnato all'Italia (effettuando la c.d. “compensazione nazionale”, ovvero compensando gli esuberi produttivi di alcuni produttori con gli eventuali quantitativi di riferimento individuali non utilizzati da altri produttori) e per calcolare poi il prelievo complessivamente versato dai ‘primi acquirenti’;</h:div><h:div>- a tal fine l’AGEA doveva attenersi al criterio della ‘compensazione’, basato sulla conseguente riduzione proporzionale della produzione in esubero.</h:div><h:div>Tale attività dell’AGEA era cronologicamente e logicamente distinta dalla restituzione del prelievo versato in eccesso (art. 9, comma 1, lett. c), in quanto mirava ad accertare gli importi - a titolo di prelievo supplementare - che lo Stato membro sarebbe stato tenuto a versare alla Comunità europea in ragione dello sforamento, a livello nazionale, del quantitativo nazionale (QGG).</h:div><h:div>Con riferimento alle posizioni dei produttori che – in misura poi risultata mensilmente eccessiva - avessero subito le ritenute dai ‘primi acquirenti’ (che, a seguito del superamento del QRI di riferimento, conseguentemente versavano tali prelievi all’AGEA), era stato previsto il rimborso, al termine dell'anno di riferimento e delle operazioni di compensazione.</h:div><h:div>La restituzione del prelievo versato in eccesso è stata disciplinata dal combinato disposto dell’art. 9, commi 3 e 4, dell’art. 10, commi 27 e 28, del citato decreto legge n. 49 del 2003, nonché dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito con legge n. 204 del 2004.</h:div><h:div>Tali disposizioni hanno previsto che la restituzione dovesse essere disposta nei confronti dei produttori che avessero versato mensilmente il prelievo.</h:div><h:div>Invece, per i produttori che si fossero sottratti all'obbligo di versamento, l’art. 2 del decreto-legge n. 157 del 2004 ha previsto che - al termine delle operazioni di restituzione ai produttori in regola, e qualora i prelievi residui da riscuotere fossero stati superiori al prelievo dovuto all'Unione europea, aumentato del 5 per cento – l’AGEA non avrebbe potuto procedere alla richiesta di prelievo imputato in eccesso.</h:div><h:div>5.2. L’applicabilità delle normativa nazionale è stata incisa dalle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1788, entrato in vigore il 28 ottobre 2003 (ma applicabile a decorrere dal 1° aprile 2004: v. il suo art. 27).</h:div><h:div>Tale Regolamento ha modificato il sistema delle c.d. “quote latte” attribuendo, in particolare, maggiori responsabilità e più efficaci poteri in capo al ‘primo acquirente’, ritenuto il soggetto più idoneo alla riscossione del prelievo, allo scopo di disporre l’effettivo pagamento da parte dei produttori che avessero sforato il QRI (12° considerando).</h:div><h:div>Il medesimo Regolamento ha così modificato la precedente regola, recata dall’art. 2 del Regolamento (CEE) n. 3950/1992 (come interpretato dalla sentenza della CGCE, 29 aprile 1999, in causa C-288/97), che aveva previsto la sola facoltà per il primo acquirente di procedere alla trattenuta del prelievo in capo ai produttori che avessero sforato la quota individuale di riferimento (da versare all’AGEA solo al termine dell’annata lattiera).</h:div><h:div>Inoltre, con il Regolamento (CE) 30 marzo 2004, n. 595/2004, anch’esso applicabile a decorrere dal 1° aprile 2004, sono state individuate le ‘categorie prioritarie’ da privilegiare in caso di restituzione del prelievo effettuato in eccesso: il Regolamento ha consentito agli Stati membri di prevedere altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.</h:div><h:div>La costante valorizzazione del ruolo del ‘primo acquirente’, nel meccanismo di contabilizzazione delle quote latte eccedentarie, è inoltre desumibile da ulteriori disposizioni comunitarie.</h:div><h:div>Il Regolamento (CE) 9 marzo 1993, n. 536 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 1255/1998 e successivamente abrogato dal Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392) già aveva introdotto il principio posto a base dell’art. 9 del decreto-legge n. 49 del 2003.</h:div><h:div>Infatti, la «facoltà» prevista dal Regolamento (CE) n. 3950/1992, alla quale si sono richiamate le imprese appellanti con le loro domande, ha comportato che il ‘primo acquirente’ poteva trattenere l’importo dovuto dai produttori sul prezzo del latte, a loro corrisposto, in quanto debitori del prelievo ovvero, in mancanza della ritenuta, poteva riscuotere il medesimo importo dal produttore «con ogni mezzo appropriato».</h:div><h:div>Il ‘primo acquirente’ poteva dunque trattenere sul corrisposto prezzo del latte – e come anticipo sul prelievo complessivamente dovuto - un importo per ogni consegna del produttore che avesse superato il quantitativo di riferimento a sua disposizione.</h:div><h:div>Un tale sistema di riscossione era stato previsto anche nell’interesse del produttore, in quanto era stato prevista una procedura tipizzata, caratterizzata da modalità agevoli di recupero anticipato di somme, che il produttore altrimenti sarebbe stato comunque tenuto a versare per suo conto.</h:div><h:div>Per le ‘vendite dirette’, invece, è stato previsto che il produttore doveva pagare il prelievo dovuto, direttamente al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita.</h:div><h:div>Ai fini dell’applicazione del Regolamento (CEE) n. 3950/92, la Commissione della Comunità Europea ha adottato in data 9 marzo 1993 il Regolamento (CEE) n. 536/1993, sopra richiamato, con il quale ha disciplinato gli «elementi complementari» per il conteggio finale del prelievo a carico del produttore (quali le caratteristiche del latte, considerate rappresentative per il calcolo del quantitativo di riferimento individuale, delle consegne e delle eccedenze) e ha istituito misure intese a consentire il pagamento del prelievo supplementare in tempo utile, nonché procedure di controllo per verificare la regolarità della riscossione di quest'ultimo.</h:div><h:div>Inoltre, in applicazione del principio per il quale «la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime» grava sul ‘primo acquirente’, il Regolamento 536/1993 ha stabilito (art. 7) che gli acquirenti che operano nel territorio di uno Stato membro debbano essere da questo «riconosciuti».</h:div><h:div>Il riconoscimento presuppone la verifica della sussistenza di alcune presupposti, dopo che l’acquirente ha dichiarato di assumere determinati impegni.</h:div><h:div>L’acquirente (art. 3, comma 1, lett. d) è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati.</h:div><h:div>Infine, «ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore relativamente ai quantitativi (del latte e/o dell'equivalente latte) che gli sono stati consegnati, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio» (art. 3, ai commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1255/98).</h:div><h:div>Risulta dunque l’importanza delle attività che deve svolgere il ‘primo acquirente’ che, sulla base di tali disposizioni, ha l’obbligo di versare all’Autorità competente le quote eccedentarie riscosse per conto dello Stato.</h:div><h:div>5.3. In ordine al sistema delle quote-latte, la Corte di Giustizia CE, nella sentenza 25 marzo 2004 (nelle cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00), al punto 73, chiarì che il regime di prelievo supplementare mirava a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera; la stessa Corte escluse che il prelievo supplementare avesse carattere di sanzione (costituendo invece misura di politica economica).</h:div><h:div>5.4. Quanto alla controversia in esame, con gli atti impugnati in primo grado, l’AGEA, in applicazione del regime delle “quote latte”, introdotto con il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, e con riferimento alla campagna lattiera 2003/2004, ha richiesto al ‘primo acquirente’ il versamento del prelievo supplementare dovuto alle imprese produttrici, in ragione dello ‘sforamento’ della quota individuale loro attribuita.</h:div><h:div>6. Tanto premesso, ritiene la Sezione che va respinta preliminarmente la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., motivata con l’asserita necessità di attendere le pronunce del TAR per il Lazio sulle comunicazioni di assegnazione dei QRI agli appellanti.</h:div><h:div>Non sussiste innanzitutto il nesso di pregiudizialità necessaria che imporrebbe tale sospensione, risultando anzi quelle in esame le cause logicamente pregiudiziali.</h:div><h:div>Inoltre, da una consultazione del sito della Giustizia amministrativa – le cui risultanze costituiscono un ‘fatto notorio’ anche conoscibile dalle parti - emerge che tutte le controversie indicate nell’impugnazione sono state definite in primo grado (v. le sentenze n. 9795/2014, n. 487/2015, n. 3337/2015, n. 3711/2015 del TAR per il Lazio e il decreto presidenziale n. 10107/2011), né gli appellanti hanno offerto elementi di segno contrario.</h:div><h:div>7. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, come formulata dalla Regione Veneto, secondo la quale per la società ‘prima acquirente’ sarebbe indifferente l’applicazione del regime giuridico qui in contestazione.</h:div><h:div>Al riguardo, va osservato che non tutti i ricorrenti in prime grado risultano ‘primi acquirenti’ (sicché, al più, l’eccezione, ove ipoteticamente accolta, condurrebbe a una declaratoria di parziale inammissibilità in relazione solo per alcuni degli appellanti). Peraltro, la Regione Veneto non ha specificamente indicato quali tra le società appellanti vadano qualificate ‘prime acquirenti’, sicché l’eccezione va respinta, per la sua genericità.</h:div><h:div>Peraltro, in linea di principio non è condivisibile la deduzione della Regione, per la quale la situazione del ‘primo acquirente’ sarebbe indifferente rispetto alle questioni dedotte in contenzioso, poiché la stessa Regione Veneto ha dedotto nella propria memoria del 19 ottobre 2017 che, in conseguenza del mancato pagamento del prelievo, alle appellanti che erano ‘prime acquirenti’ è stata revocata la relativa qualifica.</h:div><h:div>8. Si può pertanto passare all’esame del primo motivo d’appello.</h:div><h:div>Con tale doglianza, gli appellanti hanno censurato la motivazione con la quale il TAR ha respinto il primo motivo del ricorso originario. Secondo le appellanti, il TAR avrebbe equivocato il senso delle loro censure.</h:div><h:div>Nell’appello, si è ribadita la censura di primo grado secondo cui l’AGEA avrebbe illegittimamente effettuato le operazioni di imputazione del prelievo supplementare per tutto il periodo 2003/2004, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 119/2003, poiché:</h:div><h:div>- della trattenuta e del versamento del prelievo mensile per gli acquirenti sarebbe stato introdotto dall’art. 5 e dall’art. 10, comma 31, della medesima legge solo a partire dal 1° gennaio 2004;</h:div><h:div>- per il periodo precedente, ossia dal 1° aprile al 31 dicembre 2003, le operazioni di compensazione e tutte le operazioni connesse si sarebbero dovute effettuare con l’applicazione della precedente normativa (ossia, secondo gli appellanti, ai sensi della legge n. 118/1999 e successive modificazioni e integrazioni).</h:div><h:div>9. Ad avviso del Collegio, per questa parte, l’impugnazione risulta fondata e va accolta.</h:div><h:div>9.1. Va premesso che la diffusa motivazione con la quale il Tribunale ha respinto la censura degli originari ricorrenti si può suddividere in due distinte argomentazioni.</h:div><h:div>Innanzitutto, per il TAR, la normativa introdotta dal decreto-legge n 49/2003, convertito nella legge n. 119/2003, è divenuta applicabile a partire dall’annata lattiera 2003/2004.</h:div><h:div>Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che sarebbe conforme al diritto sovranazionale la previsione, contenuta nell’art. 5 della citata legge n. 119/2003, recante un obbligo di trattenuta e di versamento mensile a carico degli acquirenti, giacché – ad avviso del TAR – la conformità del medesimo art. 5 al diritto dell’Unione si sarebbe dovuta valutare non alla luce del Regolamento (CEE) n. 3950/1992, ma del successivo Regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1788.</h:div><h:div>A tale conclusione, in particolare, il TAR è pervenuto sulla base di ragionamenti giuridici incentrati sulla distinzione tra l’«entrata in vigore» del citato Regolamento (CE) n. 1788/2003 (risalente al 28 ottobre 2003) e la sua «applicabilità», posticipata dal medesimo Regolamento al 1° aprile 2004.</h:div><h:div>10. Orbene, il Collegio ritiene che, mentre la prima parte della riferita motivazione (ossia quella relativa all’applicabilità del decreto-legge n. 49/2003 già all’annata 2003/2004) sia condivisibile, a una diversa conclusione si deve giungere, quanto all’individuazione della fonte sovranazionale rilevante nella fattispecie (con riferimento all’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2004).</h:div><h:div>11. Con riguardo alla prima parte della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, può dunque rinviarsi a quanto osservato dal TAR circa gli indizi normativi relativi all’applicabilità temporale del decreto-legge n. 49/2003, non ravvisandosi nell’appello convincenti ragioni per discostarsi dal ragionamento sviluppato dal Tribunale.</h:div><h:div>Infatti, il decreto legge in questione è entrato in vigore il 31 marzo 2003, cioè il giorno prima dell’inizio della campagna lattiera 2003/2004 e, comunque, l’art. 10, comma 46, del medesimo decreto-legge va interpretato tenendo conto del contenuti dei precedenti commi 27 e 31 dello stesso art. 10.</h:div><h:div>12. In relazione alla seconda parte della richiamata motivazione, la Sezione ritiene, invece, di non poter confermare la sentenza gravata.</h:div><h:div>Diversamente da quanto rilevato dal TAR, il Regolamento (CE) n. 1788/2003 ha chiaramente stabilito, all’art. 27, che esso:</h:div><h:div>- sarebbe entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E. (id est, il 28 ottobre 2003);</h:div><h:div>- sarebbe stato applicabile (fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt. 6 e 24, non rilevanti nel caso in esame) a decorrere dal 1° aprile 2004, data coincidente con il primo giorno della campagna lattiera 2004-2005 e a decorrere dalla quale sarebbe stato abrogato il Regolamento (CEE) n. 3950/92.</h:div><h:div>La chiarezza di tali disposizioni impone l’interpretazione sostenuta dagli appellanti.</h:div><h:div>La conseguenza è che la compatibilità del decreto-legge n. 49/2003, con riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2004 (dies a quo dell’applicabilità dell’art. 5) al 31 marzo 2004, doveva essere condotta alla stregua del Regolamento (CEE) n. 3950/92.</h:div><h:div>Pertanto, in sede amministrativa sarebbe stato necessario verificare se la previsione dell’obbligo, in capo ai ‘primi acquirenti’, della trattenuta mensile del prelievo supplementare (prevista dal comma 1 del ridetto art. 5), imposta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004, fosse allineata a quanto stabilito sul punto al Regolamento (CEE) n. 3950/92.</h:div><h:div>13. In relazione all’ultimo profilo richiamato, l’esito della verifica di conformità tra la disciplina nazionale e quella sovranazionale risulta di segno negativo.</h:div><h:div>Infatti, l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del succitato Regolamento europeo aveva previsto con chiarezza la ‘facoltatività’ della trattenuta effettuabile dall’acquirente, come si desume dal suo dato testuale (per il quale, «Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l’acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione»); l’«autorizzazione» a trattenere implica che non vi era di per sé un obbligo, potendo tale trattenimento, a titolo di anticipo, una delle possibili modalità di riscossione.</h:div><h:div>14. La conseguenza di siffatto rilievo è che, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004, il comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 49/2003 non poteva essere applicato, per contrasto con la richiamata previsione sovranazionale o, più precisamente, poteva essere applicato solo se in sede amministrativa si prendeva atto della regola secondo la quale, per gli stessi mesi, i ‘primi acquirenti’ «potevano e non dovevano» applicare la trattenuta in parola. E ciò a prescindere dalla circostanza che l’art. 5 della legge n. 119/2003 riproducesse, nella sostanza, la norma già contenuta, per quanto qui rileva, nell’art. 5, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (in vigore precedentemente e poi abrogata dall’art. 15 della legge n. 119/2003).</h:div><h:div>15. L’appello per questa parte risulta dunque fondato e va accolto.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto hanno sostenuto le appellanti al § 1.4. del gravame, ciò tuttavia non comporta, di per sé, l’integrale riforma dell’impugnata sentenza né il conseguente e automatico annullamento degli atti impugnati in primo grado (che risalgono al mese di luglio 2004, ossia a un’epoca successiva al trimestre in contestazione).</h:div><h:div>La Sezione – prima ancora di verificare se vi sia stata una effettiva incidenza delle operazioni compiute nell’ultimo trimestre della campagna lattiera 2003/2004 sul complessivo oggetto del contendere e sul rilievo della sopra constata «regola della facoltatività» - reputa pregiudiziale allo scrutinio degli ulteriori mezzi di gravame la sottoposizione all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea di una questione interpretativa del diritto dell’Unione europea in materia di quote-latte.</h:div><h:div>Tale rinvio pregiudiziale e la conseguente sospensione del giudizio sono disposte con separata ordinanza, rimanendo impregiudicata per l’effetto ogni altra questione (in rito, in merito e in relazione alle spese processuali), devoluta in secondo grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) - non definitivamente decidendo sull’appello n. 8900 del 2010 e impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese processuali - accoglie il primo motivo dell’appello nei sensi precisati in motivazione e dispone che, con separata ordinanza, sia sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione di interpretazione del diritto unionale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/11/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Giovanni Pescatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>