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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100628620100831182849992" descrizione="" gruppo="20100628620100831182849992" modifica="31/08/2010 20.28.32" stato="4" tipo="31" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Riccardo Cretier"><descrittori><registro anno="2010" n="06286"/><fascicolo anno="2010" n="06437"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:decisione.breve:00000-0000</urn></descrittori><file>20100628620100831182849992.xml</file><wordfile>20100628620100831182849992.doc</wordfile><ricorso NRG="201006286">201006286\201006286.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2010\201006286\</rilascio><tipologia>Decisione breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Vito Poli</firma><data>31/08/2010 20.28.34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vito Poli</firma><data>31/08/2010 20.28.34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/08/2010</dataPubblicazione><classificazione>21<nuova>21</nuova><ereditata>21</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Numerico,	Presidente</h:div><h:div>Pier Luigi Lodi,	Consigliere</h:div><h:div>Vito Poli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Cacace,	Consigliere</h:div><h:div>Sandro Aureli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del T.a.r. Lazio – ROMA - sezione I <corsivo>bis</corsivo> n. 17510 del 14 giugno 2010.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2010, proposto da Riccardo Cretier, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero della difesa, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore; </corsivo>Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, non costituiti;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Cons. Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;</h:div><h:div>Avvisata la parte presente ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>a) con il primo motivo di gravame si contesta la decorrenza degli effetti del provvedimento di perdita del grado per rimozione a seguito di condanna penale invocandosi l’applicazione dell’art. 21 <corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990;</h:div><h:div>b) il motivo è infondato in quanto gli effetti giuridici della perdita del grado – e della conseguente cessazione dal servizio permanente effettivo – decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza che infligge la pena accessoria, a mente del combinato disposto delle norme speciali dettate dagli artt. 26, lett. g), 37, co. 2, 60, n. 7, lett. a), l. n. 599 del 1954 (oggi artt. 861, lett. e), 866 e 867, co. 3, d.lgs. n. 66 del 2010 recante il codice dell’ordinamento militare), nonché 34 c.p.m.p. e che, pertanto, non può trovare applicazione la norma generale sancita dal menzionato art. 21 <corsivo>bis;</corsivo></h:div><h:div>c) con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 29, c.p.m.p. come interpretato dalla decisione di questo Consiglio sez. IV, n. 3661 del 2006;</h:div><h:div>d) il motivo è infondato sulla scorta della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (antecedente e successiva all’isolata decisione sopra indicata, cfr. per tutte, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 128/2007 cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000) e della Corte cost. (cfr. 9 luglio 1999, n. 286; 11 dicembre 1997, n. 383);</h:div><h:div>e) gli artt. 28 e 29 c.p.m.p. contemplano due diverse pene militari accessorie, conseguenti a determinate condanne nei confronti dei militari, la degradazione e la rimozione dal grado; la degradazione opera <corsivo>ex tunc</corsivo> e priva il militare <corsivo>ab origine</corsivo> dello <corsivo>status</corsivo> di militare.</h:div><h:div>La rimozione dal grado opera invece <corsivo>ex nunc</corsivo>, e non priva il soggetto dello <corsivo>status</corsivo> di militare, ma lo</h:div><h:div>colloca al livello più basso della gerarchia militare, quello di soldato semplice; il grado di "soldato semplice" riguarda solo i soggetti astretti dalla leva obbligatoria, mentre non riguarda i volontari in servizio permanente effettivo, per i quali il primo gradino della carriera militare è il grado di primo caporal maggiore (v. artt. 1 e 2 d.lgs. 12 maggio 1995 n. 196; art. 11 l. 10 maggio</h:div><h:div>1983 n. 212; allegato A) al d.P.R. n. 545 del 1986); </h:div><h:div>2.1. Giova osservare che il Cod. pen. mil. di pace è stato varato durante la seconda guerra mondiale,</h:div><h:div>vale a dire in un’epoca in cui operava la leva obbligatoria, indispensabile per le esigenze belliche, e</h:div><h:div>in cui il riferimento al "semplice soldato" era appunto fatto al soldato in servizio di leva obbligatoria.</h:div><h:div>f) la risoluzione del rapporto di impiego è solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo, e non una sanzione disciplinare inflitta senza procedimento; pertanto, legittimamente, l’amministrazione, a fronte di una sentenza penale di condanna con inflizione di pena accessoria interdittiva o espulsiva, non può che disporre la cessazione dal servizio, con un provvedimento che non ha portata disciplinare e che costituisce atto dovuto, vincolato, dichiarativo di uno <corsivo>status</corsivo> conseguente alla condanna penale del dipendente;</h:div><h:div>g) il ragionamento valevole per l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all’art. 29 c.p., va esteso alla degradazione e alla rimozione, di cui agli artt. 28 e 29 c.p.m.p.;</h:div><h:div>h) l’isolato precedente contrario della IV sezione muove dalla non condivisibile premessa che l’art. 29 c.p.m.p., a differenza del precedente art. 28, vorrebbe conservare il posto di lavoro ai militari; tale premessa é erronea, alla luce di quanto esposto, perché l’art. 29 cit. non fu dettato nell’interesse del militare, ma nell’interesse delle esigenze belliche; pertanto la <corsivo>ratio legis </corsivo>non fu quella di conservare il posto di lavoro al militare a tempo indeterminato, ma più pragmaticamente quella di trattenere il militare in servizio temporaneamente, fino alla cessazione della leva obbligatoria, vale a dire, in tempo di guerra, in funzione delle esigenze di un contingente di forze armate il più umeroso possibile.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:</h:div><h:div>- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.</h:div><h:div>- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/08/2010"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Vito Poli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>