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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100520520150905100941697" descrizione="" gruppo="20100520520150905100941697" modifica="10/09/2015 9.12.20" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2010" n="05205"/><fascicolo anno="2015" n="04573"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20100520520150905100941697.xml</file><wordfile>20100520520150905100941697.docm</wordfile><ricorso NRG="201005205">201005205\201005205.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2010\201005205\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gianpiero Paolo Cirillo</firma><data>10/09/2015 9.12.27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Modica De Mohac</firma><data>05/09/2015 10.31.20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/09/2015</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>S</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gianpiero Paolo Cirillo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Deodato,	Consigliere</h:div><h:div>Bruno Rosario Polito,	Consigliere</h:div><h:div>Angelica Dell'Utri,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n.1240 del 28.5.2009 (pubblicata il 28.5.2009) resa inter partes dal T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è ex lege domiciliato;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Patrizio Braganti, Davide Pesce, Vittorio Varetta, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo Migliaccio in Roma, Via Cosseria 5; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div/></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sig.ri Patrizio Braganti, Davide Pesce e Vittorio Varetta;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Andrea Mozzati e l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con DM n.3747 del 27.8.2007, regolarmente pubblicato, il Ministero dell’Interno indiceva una procedura selettiva per la c.d. “stabilizzazione” del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.</h:div><h:div>In conformità all’art.1, comma 519° della L. 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007), il Bando richiedeva, per la partecipazione, i seguenti requisiti: </h:div><h:div>-  essere iscritto negli elenchi dei VV.FF. (<corsivo>rectius</corsivo>: elenchi di cui all’art.6 del decreto legislativo 8.3.2006 n.139) da almeno tre anni anche non continuativi, alla data del 1° gennaio 2007; </h:div><h:div>-  aver prestato servizio, alla data dell’1.1.2007, per non meno di centoventi giorni in qualità di “volontario”.</h:div><h:div>Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, <corsivo>interveniva</corsivo> l’art.3, cooma 91 della L. 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria per il 2008) che stabiliva: </h:div><h:div>-	che <corsivo>“il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio  generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge”</corsivo>;</h:div><h:div>-	e che <corsivo>“Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio”</corsivo>.</h:div><h:div>I ricorrenti venivano esclusi dalla procedura selettiva proprio per la mancanza di tale requisito, non avendo maturato il quinquennio di anzianità precedente all’entrata in vigore della L. n.296 del 2006.</h:div><h:div>Proponevano, pertanto, ricorso innanzi al TAR della Liguria chiedendo l’annullamento della loro esclusione.</h:div><h:div>Lamentavano, al riguardo, violazione dell’art.2 del bando di concorso (DM n.3747 del 28.8.2007), dell’art.1 della L. n.296/2006, dell’art.3, comma 91 della L. n.244/2007 ed eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento e per contraddittorietà, deducendo che il predetto requisito non era stato prescritto dal Bando; e che l’esistenza di una prescrizione in tal senso non poteva essere fondata sul (o dedotta direttamente dal) disposto dell’art.1, comma 519 della L. n.296 del 2006, posto che tale norma di legge era <corsivo>sopravvenuta</corsivo> allorquando la procedura selettiva risultava <corsivo>già avviata</corsivo> ed era ancora <corsivo>in corso</corsivo>.</h:div><h:div>Con sentenza  n.1240 del 28.5.2009 (pubblicata il 28.5.2009) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II^, accoglieva il ricorso, annullando - per l’effetto . la disposta esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale.</h:div><h:div>Con l’appello in esame l’Amministrazione ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento o comunque la riforma, per i conseguenti effetti ripristinatori del provvedimento di esclusione, per le ragioni illustrate nella successiva parte della presente decisione.</h:div><h:div>Ritualmente costituitisi, gli appellati hanno eccepito l’infondatezza dell’appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.</h:div><h:div>Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.</h:div><h:div>Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.	L’appello proposto dall’Amministrazione è infondato.</h:div><h:div>Con unico mezzo di gravame, il Ministero dell’Interno lamenta violazione dell’art.2 del bando di concorso (DM n.3747 del 28.8.2007), dell’art.1 della L. n.296/2006, dell’art.3, comma 91 della L. n.244/2007, deducendo che la sentenza appellata è <corsivo>ingiusta</corsivo> in quanto il Giudice di primo grado <corsivo>erroneamente</corsivo> non ha considerato:</h:div><h:div>-	che l’obbligatorietà  (anche nei confronti  dei Vigili del Fuoco aspiranti alla “stabilizzazione”) del requisito per cui è causa  (consistente nell’”aver svolto almeno centoventi giorni di servizio nel quinquennio precedente” alla data di entrata in vigore della legge) era direttamente deducibile - pur in mancanza di una espressa norma del bando - dall’art.1, comma 519, della L.296 del 2006; </h:div><h:div>-	che, in ogni caso, era subentrato l’art.3, comma 91, della L. n.244 del 2007, che con un’apposita norma (d’interpretazione autentica)  aveva definitivamente ‘chiarito’ la questione.</h:div><h:div>L’articolata doglianza non può essere condivisa.</h:div><h:div>1.1.	Quanto al primo profilo, va sottolineato che la norma invocata dall’Amministrazione (art.1. comma 519, della L. n.296 del 2006)  non prescriveva affatto che il requisito riferito alla concreta esperienza professionale del Vigile del Fuoco aspirante alla c.d. “stabilizzazione”(consistente nell’”aver svolto servizio per almeno centoventi giorni”) dovesse essere stato maturato nel quinquennio precedente.</h:div><h:div>Ed invero la norma in questione (art.1, comma 519, cit.) distingueva nettamente le posizioni degli appartenenti ai vari Corpi di Polizia da quelle dei Vigili del Fuoco.</h:div><h:div>Mentre per i primi era previsto che l’aspirante alla stabilizzazione dovesse aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa (la n.296 del 2006), per i Vigili del Fuoco il requisito relativo all’anzianità di servizio (<corsivo>rectius</corsivo>: il requisito riferito all’esperienza di servizio maturata in concreto) era, per così dire, <corsivo>attenuato</corsivo>. </h:div><h:div>Era sufficiente, infatti, che il Vigile del Fuoco aspirante alla stabilizzazione risultasse iscritto negli elenchi di cui all’art.6 del D.Lgs. n.139/2006 da almeno tre anni ed avesse prestato servizio per non meno di centoventi giorni; mentre non veniva prescritto affatto che tale requisito dovesse essere stato  maturato (<corsivo>id est</corsivo>: che il servizio dovesse essere stato prestato) nel precedente quinquennio.</h:div><h:div>Sicchè, trattasi, all’evidenza, di discipline diverse. </h:div><h:div>E poiché <corsivo>‘in claris non fit interpretatio’</corsivo>, non vi è alcuna logica ragione per cui la disciplina introdotta per i Vigili del Fuoco da una <corsivo>norma di diritto particolare</corsivo> -  da una norma dichiaratamente rivolta, cioè, ad una particolare categoria di persone -  debba essere ricondotta ed ‘omologata’ alla disciplina relativa agli altri Corpi di Polizia, introdotta da un’altra (autonoma e differente) norma (anch’essa parimenti) di diritto particolare. </h:div><h:div>Né appare sostenibile che la norma che prescrive che il requisito dell’anzianità di servizio dev’essere stato maturato nel quinquennio precedente, norma dettata per gli appartenenti ai vari Corpi di Polizia, abbia - seppur nell’ambito della legge in esame - una <corsivo>valenza generale</corsivo> o sia introduttiva di un <corsivo>principio generale</corsivo>, dunque “estendibile” oltre la fattispecie.</h:div><h:div>Nulla, infatti, induce a ritenerlo.</h:div><h:div>Se il Legislatore avesse inteso conferire una portata più vasta alla prescrizione relativa al quinquennio (<corsivo>rectius</corsivo>: alla prescrizione che imponeva che il requisito riferito alla concreta esperienza professionale di servizio  fosse maturato entro il quinquennio precedente), facendo così assumere a tale prescrizione la valenza di un <corsivo>principio ispiratore</corsivo> dell’intera legge in questione  - di un <corsivo>principio, per così dire, ‘generale’</corsivo> nell’ambito della disciplina da essa introdotta -  avrebbe congegnato la norma in modo ben diverso, predicando il principio mediante un’apposita, autonoma e compiuta pericope, sintatticamente riferibile a tutte le categorie di soggetti menzionati e non solamente ad una di esse. </h:div><h:div>Né potrebbe propendersi per un’interpretazione c.d. ‘costituzionalmente orientata’ della norma in esame, interpretazione volta a <corsivo>ricomporre</corsivo> ed  a  <corsivo>ridurre ad unità</corsivo> l’articolata disciplina al fine di evitarne l’eventuale esposizione a critiche di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza (di cui all’art.3 della Costituzione).</h:div><h:div>Ed invero, come più volte affermato dal Giudice delle Leggi, una rilevante disparità di trattamento è ipotizzabile solamente allorquando situazioni o posizioni identiche vengano ‘trattate’ (<corsivo>rectius</corsivo>: disciplinate) diversamente senza alcuna obiettiva e plausibile ragione.</h:div><h:div>Il che nella fattispecie non è prospettabile, posto che l’ordinamento, le funzioni e le caratteristiche dei vari Corpi sono fisiologicamente - e devono restare - differenti.</h:div><h:div>1.2.	Del pari infondato si appalesa il secondo profilo di gravame, con cui l’Amministrazione lamenta il fatto che il Giudice di primo grado non ha valorizzato la norma sopravvenuta; norma che ha chiarito - mediante una <corsivo>interpretazione autentica</corsivo> - che il requisito in questione (consistente nell’aver maturato l’esperienza professionale nel quinquennio precedente) avrebbe dovuto valere anche per i Vigili del Fuoco.</h:div><h:div>La tesi prospettata dall’Amministrazione non è condivisibile per la semplice ed evidente ragione che la norma <corsivo>sopravvenuta</corsivo> non può essere considerata - non ostante lo stesso Legislatore accrediti tale tesi - alla stregua di una vera e propria “norma di interpretazione autentica”.</h:div><h:div>E’ fin troppo noto che una norma può essere definita tale (<corsivo>id est: autenticamente interpretativa</corsivo>) solamente allorquando non abbia alcun contenuto innovativo; allorquando, cioè, si limiti a chiarire quale sia la corretta interpretazione fra quelle astrattamente prospettabili.</h:div><h:div>Ma si è già rilevato come nella fattispecie dedotta in esame non sia possibile interpretare la norma in modo diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole e della sintassi utilizzate dal Legislatore che la ha introdotta.</h:div><h:div>Ne consegue che la richiamata normativa sopravvenuta non è applicabile alla fattispecie concorsuale per cui è causa.</h:div><h:div>Costituisce, infatti, <corsivo>jus receptum</corsivo> nell’Ordinamento il principio secondo cui - di regola - la legge non dispone che per l’avvenire (salvo differente, espressa e giustificabile disposizione in contrario, che nella fattispecie non è dato trovare nel corpo della legge recante la normativa in questione); e che pertanto, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere.</h:div><h:div>Ciò che, infatti, determinerebbe (o potrebbe determinare) la violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> dei partecipanti; e del <corsivo>principio di tutela dell’affidamento</corsivo> (nella specie: dell’affidamento da essi riposto nel bando; atto legittimamente costituente la <corsivo>lex specialis</corsivo> del concorso, semprecchè non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione); nonché - in ultima analisi - l’ingiusta lesione di diritti soggettivi.</h:div><h:div>2.	In considerazione delle superiori osservazioni, assorbito quant’altro, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno va respinto.</h:div><h:div>Alla soccombenza dell’Amministrazione non può che seguire - in mancanza di esimenti che non è dato ravvisare - la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nel dispositivo.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, respinge l’appello.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazioen soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura di €.2000,00 oltre i.v.a., c.p.a. ed eventuali ulteriori accessori dovuti <corsivo>ex lege</corsivo>.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati: </h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Carlo Modica de Mohac</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>