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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100047020110419185549501" descrizione="" gruppo="20100047020110419185549501" modifica="30/04/2011 18.36.34" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2010" n="00470"/><fascicolo anno="2011" n="02764"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM></descrittori><file>20100047020110419185549501.xml</file><wordfile>20100047020110419185549501.doc</wordfile><ricorso NRG="201000470">201000470\201000470.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2010\201000470\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gaetano Trotta</firma><data>30/04/2011 18.36.40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Greco</firma><data>21/04/2011 9.21.12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/05/2011</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gaetano Trotta,	Presidente</h:div><h:div>Sandro Aureli,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l’esecuzione del giudicato</h:div><h:div>formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 5632/2009 del 19 maggio 2009, depositata il 21 settembre 2009, resa <corsivo>inter partes, </corsivo>notificata il 5 ottobre 2009 e passata in giudicato il 4 dicembre 2009, e per l’effetto per la declaratoria di nullità e/o invalidità o inefficacia e/o per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, U.O. Permessi di Costruire nr. 1208 del 16 dicembre 2010, notificata il 7 gennaio 2011, portante reiezione dell’istanza di permesso di costruire nr. 22562 del 23 marzo 2006, nonché di ogni altro atto della procedura coordinato o comunque connesso, ancorché sconosciuto, ed in particolare: della nota di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, U.O. Edilizia Residenziale Pubblica, prot. nr. 63199 del 22 ottobre 2010, portante comunicazione <corsivo>ex </corsivo>art. 10 <corsivo>bis </corsivo>della legge 7 agosto 1990, nr. 241, dei motivi ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire; della nota della Regione Lazio, Direzione Territorio e Urbanistica, Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi, prot. nr. 34442 del 26 novembre 2010, portante comunicazione di ritenuto venir meno delle ragioni della nomina del Commissario <corsivo>ad acta; </corsivo>della successiva nota della Regione Lazio, Direzione Territorio e Urbanistica, Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi, prot. nr. 101902 del 28 dicembre 2010, portante comunicazione di avvenuta emanazione del provvedimento comunale di diniego e di venir meno delle ragioni della nomina del Commissario <corsivo>ad acta.</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso nr. 470 del 2010, proposto da CITIS COSTRUZIONI E IMPIANTI S.p.a. (quale incorporante della Adler Costruzioni S.r.l.), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Manzia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazzale Clodio, 14, </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sabato, domiciliato per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21,</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>REGIONE LAZIO, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in via Marcantonio Colonna, 27,<corsivo/></h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Vista la memoria prodotta dal Comune di Roma in data 24 marzo 2011 a sostegno delle proprie difese;</h:div><h:div>Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011, il Consigliere Raffaele Greco;</h:div><h:div>Uditi l’avv. Manzia per la ricorrente e l’avv. Sabato per Roma Capitale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I- La società CITIS Costruzioni e Impianti S.p.a., nella propria qualità di incorporante della società Adler Costruzioni S.r.l., ha agito per l’esecuzione del giudicato riveniente dalla decisione di questa Sezione nr. 5632 del 2009, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla predetta Adler Costruzioni S.r.l. e per l’effetto annullato il provvedimento di sospensione adottato dal Comune di Roma in ordine a un’istanza di permesso di costruire avanzata dalla stessa società.</h:div><h:div>Con decisione nr. 5896 del 2010, questa Sezione ha accolto il ricorso e, per l’effetto:</h:div><h:div>- ha assegnato all’Amministrazione comunale il termine di 60 giorni per dare completa ottemperanza al giudicato tramite adozione di determinazioni definitive sull’istanza <corsivo>ad aedificandum;</corsivo></h:div><h:div>- ha contestualmente nominato quale Commissario <corsivo>ad acta </corsivo>il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Lazio (o funzionario dallo stesso delegato), per l’ipotesi di perdurante inottemperanza allo spirare del termine suindicato, assegnandogli ulteriori 120 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione intimata.</h:div><h:div>Con l’odierno nuovo ricorso, la società istante ha chiesto dichiararsi la nullità, per violazione o elusione del giudicato, dei nuovi atti (in epigrafe indicati) adottati dall’Amministrazione comunale dopo la decisione da ultimo richiamata, nonché procedersi a nomina di nuovo Commissario <corsivo>ad acta </corsivo>in sostituzione di quello già nominato, rimasto anch’egli sostanzialmente inottemperante.</h:div><h:div>A sostegno di tali richieste, parte ricorrente ha dedotto:</h:div><h:div>1) nullità e/o inefficacia dell’atto per violazione ed elusione della decisione nr. 5896 del 2010, emessa in sede di ottemperanza al giudicato; carenza di potere; inidoneità dell’atto a spogliare delle funzioni il Commissario <corsivo>ad acta </corsivo>nominato dal Consiglio di Stato; conseguente violazione ed elusione del giudicato di cui alla decisione nr. 5632 del 2009 e violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato (per essere stato il provvedimento di diniego adottato allorché il termine assegnato all’Amministrazione per provvedere era ormai decorso);</h:div><h:div>2) in subordine, violazione ed elusione, sotto altro profilo, del giudicato di cui alla decisione nr. 5632 del 2009; violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato; conseguente nullità e/o inefficacia dell’atto (per essere quest’ultimo sostanzialmente riproduttivo del preavviso di diniego già censurato dalla decisione nr. 5896 del 2010);</h:div><h:div>3) in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione del P.R.G. di Roma vigente alla data del 23 marzo 2006; violazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, nr. 1444; violazione degli artt. 17 e 41 <corsivo>quinquies </corsivo>della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, e s.m.; conseguente violazione ed elusione del giudicato di cui alla decisione nr. 5632 del 2009; conseguente nullità e/o inefficacia dell’atto (per essere lo stesso erroneamente motivato con riferimento alla carenza di standard, nonché in violazione del dovere di prendere in considerazione la normativa urbanistica vigente alla data dell’istanza e non quella sopravvenuta);</h:div><h:div>4) sempre in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del P.R.G. di Roma vigente alla data del 23 marzo 2006; violazione del d.m. nr. 1444 del 1968; violazione degli artt. 17 e 41 <corsivo>quinquies </corsivo>della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.; conseguente violazione ed elusione del giudicato di cui alla decisione nr. 5632 del 2009; conseguente nullità e/o inefficacia dell’atto (stante l’erroneità del richiamo alla densità territoriale ostativa all’assentibilità dell’intervento);</h:div><h:div>5) sempre in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del P.R.G. di Roma vigente alla data del 23 marzo 2006; violazione del d.m. nr. 1444 del 1968; violazione degli artt. 17 e 41 <corsivo>quinquies </corsivo>della legge nr. 1150 del 1942 e s.m.; conseguente violazione ed elusione del giudicato di cui alla decisione nr. 5632 del 2009; conseguente nullità e/o inefficacia dell’atto (stante la piena autosufficienza a livello di standard dell’intervento progettato).</h:div><h:div>Il Comune di Roma (ora Roma Capitale), già costituito, si è opposto all’accoglimento del ricorso; altrettanto ha fatto la Regione Lazio la quale, nel costituirsi, ha assunto l’inammissibilità e l’infondatezza del nuovo ricorso di parte attrice.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 12 aprile 2011, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>II - Tutto ciò premesso, la Sezione reputa il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.</h:div><h:div>III – Innanzi tutto, è manifestamente infondato il primo motivo di doglianza, col quale si assume la nullità, per violazione del giudicato di cui alla ricordata decisione nr. 5632 del 2009, dei sopravvenuti atti posti in essere dall’Amministrazione comunale, e in particolare del diniego opposto all’istanza di permesso di costruire in data successiva alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato dalla precedente decisione di questa Sezione nr. 5896 del 2010 per l’adozione di determinazioni definitive sull’istanza medesima.</h:div><h:div>Più specificamente, non può condividersi l’impostazione di parte ricorrente secondo cui lo spirare del predetto termine avrebbe comportato la “consumazione” del potere dell’Amministrazione di provvedere, con conseguente impossibilità di porre in essere l’atto conclusivo del procedimento avviato dall’istanza <corsivo>ad aedificandum.</corsivo></h:div><h:div>Infatti, la giurisprudenza decisamente prevalente – dalla quale nella specie non si ravvisa ragione per discostarsi – è nel senso che la nomina del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> non determina di per sé l’esaurimento della competenza della p.a. sostituita a provvedere all’ottemperanza al giudicato, in quanto il venir meno dell’inerzia della p.a. stessa, pur dopo la scadenza del termine assegnatole, rende priva di causa la nomina e la funzione del Commissario, secondo i principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, non smentiti dalla legge o dalla pronuncia del giudice dell’ottemperanza ed essendo indifferente per il privato che il giudicato sia eseguito dall’Amministrazione, piuttosto che dal Commissario, perché l’attività di entrambi resta comunque egualmente soggetta al controllo del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2008, nr. 6585; Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2006, nr. 1947; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, nr. 109).</h:div><h:div>A tutto voler concedere, si è talora ammesso che la “consumazione” del potere dell’Amministrazione di provvedere possa ricollegarsi non già alla mera scadenza del termine, ma al concreto insediamento del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, nr. 3214), che nel caso di specie non risulta però neanche sollecitato dalla parte istante.</h:div><h:div>IV – Del pari infondato è il secondo motivo di censura, non ravvisandosi nella specie il vizio di violazione o elusione del giudicato per il solo fatto che il precitato diniego riproduca nella motivazione la precedente nota interlocutoria prot. nr. 11516 del 15 febbraio 2010, recante preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis </corsivo>della legge nr. 241 del 1990.</h:div><h:div>Infatti, nella precedente decisione di questa Sezione nr. 5896 del 2010 detta nota interlocutoria, proprio perché meramente endoprocedimentale, era stata ritenuta di per sé inidonea a integrare la piena ottemperanza al giudicato (occorrendo per questo un provvedimento definitivo), ma ciò non significa che essa in quanto tale costituisse una violazione o un’elusione del giudicato medesimo.</h:div><h:div>V – Per quanto riguarda le ulteriori censure, le stesse si appalesano inammissibili, siccome tendenti a far valere nuovi e autonomi vizi del sopravvenuto provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione in esecuzione del giudicato, e quindi destinate a essere più propriamente articolate in sede di impugnazione dell’atto dinanzi al T.A.R. competente (ciò a cui, per vero, l’istante risulta avere anche provveduto, in parallelo al presente ricorso per ottemperanza).</h:div><h:div>Più specificamente, è del tutto evidente che il ridetto diniego e gli atti istruttori che lo hanno preceduto dal punto di vista della motivazione non possono in alcun modo essere considerati in violazione o elusione del giudicato (e quindi conoscibili in questa sede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera <corsivo>b), </corsivo>cod. proc. amm.).</h:div><h:div>Innanzi tutto, l’atto annullato con la più volte citata decisione nr. 5632 del 2009 aveva natura diversa, trattandosi di mero atto soprassessorio adottato in applicazione di misura di salvaguardia prevista dalla legislazione regionale; e con la decisione ottemperanda questa Sezione, lungi dall’affermare la spettanza alla società istante del richiesto permesso di costruire, si era limitata a rilevare l’impossibilità di adozione di siffatto atto soprassessorio, essendo ormai scaduto il termine di efficacia della misura di salvaguardia, con il conseguente dovere dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza <corsivo>ad aedificandum.</corsivo></h:div><h:div>In secondo luogo, il diniego oggi censurato risulta adottato a seguito di nuova istruttoria e sorretto da autonoma motivazione, diversa dal mero richiamo alla misura di salvaguardia e consistente nel ricadere l’area interessata dall’intervento in zona già destinata a servizi dal Piano di zona e nell’insufficienza delle aree a standard, oltre che nel superamento della densità territoriale di zona fissata dal P.R.G. vigente alla data dell’istanza.</h:div><h:div>L’unico aspetto, invero, in relazione al quale sarebbe astrattamente configurabile il vizio di violazione del giudicato afferisce alla doglianza articolata dalla ricorrente in ordine al richiamo fatto dall’Amministrazione al nuovo P.R.G. di Roma <corsivo>medio tempore </corsivo>approvato: ciò che, a detta dell’istante, violerebbe il <corsivo>decisum </corsivo>di questa Sezione laddove si era stabilito che il riesame della richiesta di permesso di costruire avrebbe dovuto essere condotto “ora per allora” (e, cioè, tenendo conto della normativa urbanistica vigente all’epoca della richiesta stessa e non di quella sopravvenuta).</h:div><h:div>Tuttavia, su questo punto l’Amministrazione convenuta ha adeguatamente documentato che il richiamo al nuovo P.R.G. è stato fatto solo <corsivo>ad abundantiam, </corsivo>per evidenziare che il diniego era stato adottato facendo riferimento a studi sulla densità territoriale di zona già compiuti e nella disponibilità del Comune alla data dell’istanza di permesso di costruire, e che solo in seguito sarebbero poi confluiti nell’<corsivo>iter </corsivo>formativo del nuovo strumento urbanistico generale.</h:div><h:div>VI – In conclusione, per le ragioni fin qui esposte s’impone una pronuncia di parziale reiezione e parziale declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>VII – La peculiarità della vicenda che occupa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/04/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marisa Allega</h:div><h:div>Raffaele Greco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>