<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20091052220200915175404652" descrizione="" gruppo="20091052220200915175404652" modifica="10/4/2020 8:49:28 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2009" n="10522"/><fascicolo anno="2020" n="05820"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20091052220200915175404652.xml</file><wordfile>20091052220200915175404652.docm</wordfile><ricorso NRG="200910522">200910522\200910522.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 2\2009\200910522\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Greco</firma><data>04/10/2020 08:49:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>15/09/2020 18:10:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Presidente</h:div><h:div>Italo Volpe,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Altavista,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Politi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-<corsivo>bis</corsivo>) n. 11035 del 6 dicembre 2008, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso N.R.G. 2895/2008, proposto dall’odierno appellante per l’annullamento degli atti di approvazione delle graduatorie di merito redatte a conclusione delle prove d’esame del concorso indetto per la promozione al grado di <corsivo>“Aiutante superiore – Ufficiale di pubblica sicurezza”</corsivo> (G.U., IV Serie Speciale, n. 54 del 10 luglio 2007), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10522 del 2009, proposto dal signor Gargaro Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Berardi e Pierluigi Giammaria, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via G. Mercalli, n. 13, </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero della Difesa, nella persona del Ministro <corsivo>pro tempore;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, nella persona del Direttore Generale <corsivo>pro tempore;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- Commissione Giudicatrice per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Mar. A. s. UPS per l’anno 2004, nominata ai sensi dell’art. 5 del D.M. Difesa in data 12 giugno 2007, nella persona del Presidente <corsivo>pro tempore;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>del signor Di Pierro Amoroso, non costituito in giudizio,</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Roberto Politi e preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso N.R.G. 2895 del 2008, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il signor Gargaro ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.</h:div><h:div>2. Costituitasi l’Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti dalla parte successivamente proposti.</h:div><h:div>In particolare, il T.A.R. del Lazio ha ritenuto che:</h:div><h:div>- “<corsivo>Lo svolgimento di prove d’esame mediante risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla, quali i tests di cui si controverte, implica necessariamente la predisposizione di una griglia di risposte esatte che viene adoperata, in maniera uniforme, per tutti i concorrenti e che, proprio in quanto applicata automaticamente nella revisione degli elaborati, sottrae l’attribuzione dei punteggi a qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale</corsivo>”;<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>“<corsivo>l’Amministrazione che sceglie, nell’ambito di un pubblico concorso, la selezione mediante prove per tests culturali e/o professionali, si autovincola quanto alla successiva fase valutativa, avendo già espresso, a monte della procedura, il giudizio di merito tecnico di valutazione, con la scelta delle domande da somministrare e dell’unica risposta, tra le opzioni indicate, da considerarsi esatta</corsivo>”;<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>“<corsivo>il Comando Generale ha diffuso presso i sottufficiali aspiranti al grado superiore, la “Sinossi per la preparazione al concorso per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo aiutante s. UPS” edizione 2007, quale ausilio nella preparazione organica delle diverse materie oggetto di esame scritto; … la Commissione esaminatrice ha utilizzato tale pubblicazione sia per la redazione dei tests a risposta multipla da sottoporre ai concorrenti, che per la predeterminazione, tra le risposte a corredo di ogni singolo quesito, di quella esatta</corsivo>”;<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>“<corsivo>è senz’altro legittimo l’operato dell’Amministrazione, che ha fatto riferimento ad un unico testo, peraltro ampiamente diffuso per tempo tra gli aspiranti al superiore grado, al fine di predeterminare i criteri di valutazione della conoscenza culturale e professionale dei concorrenti, attraverso la redazione di quesiti e relative risposte esatte, con un sistema che ha sicuramente garantito la par condicio concorsuale</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. Avverso tale pronuncia, il signor Gargaro ha interposto appello, notificato il 2-4 dicembre 2009 e depositato il successivo 29 dicembre, lamentando quanto di seguito sintetizzato:</h:div><h:div>- avrebbe errato il Tribunale nel ritenere la piena legittimità e correttezza dello strumentario di preparazione concorsuale (cd. “<corsivo>Sinossi di preparazione al concorso per avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>ed. 2007)<corsivo>,</corsivo> atteso che la procedente Amministrazione avrebbe fuorviato i candidati nella preparazione e nell’espletamento delle prove concorsuali, laddove i dati in essa contenuti siano risultati contraddittori e/o equivoci e/o non veritieri rispetto alla realtà dei fatti e/o alle altre fonti originarie o prevalenti. La mancata previsione della Sinossi nel bando di concorso avrebbe determinato incertezza, in capo ai candidati, circa la mutuabilità di domande e risposte, diversamente da quanto è avvenuto nei concorsi nei quali viene previsto dal bando uno strumentario completo di quesiti dai quali (e solo esclusivamente da essi) estrapolare poi quelli da somministrare ai candidati;</h:div><h:div>- avrebbe errato il Tribunale, quanto al giudizio reso con riferimento alla domanda n. 30: in relazione alla quale la Commissione, avvedutasi della non univocità del quesito, ha considerato che la domanda, come posta, poteva dare luogo a più di una risposta plausibile, assegnando, pertanto, a tutti i candidati un punteggio positivo indipendentemente dalla risposta fornita. La soluzione adottata, di sterilizzazione della domanda di che trattasi, viene dall’appellante stigmatizzata in quanto suscettibile di determinare – anche a fronte di risposte palesemente inconferenti – omogenea attribuzione di punteggio per tutti i candidati, con riveniente vulnerazione della <corsivo>par condicio.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’appellante, poi, riproduce le censure nel ricorso di primo grado relative alla valutazione delle risposte dal medesimo fornite rispetto a singoli quesiti (le domande nn. 11, 29, 32, 38, 40, 42, 43, 53), assumendo l’erroneità della valutazione dal Tribunale fornita rispetto alla valutazione resa dalla Commissione (che ha ritenuto non corrette le risposte del sig. Gargaro).</h:div><h:div>4. In data 11 gennaio 2010, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio; ed ha depositato (27 novembre 2019) memoria difensiva, analiticamente argomentando in ordine alla infondatezza delle doglianze introdotte con l’appello all’esame, in ordine al quale viene ribadita la già formulata richiesta di reiezione.</h:div><h:div>5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 settembre 2020.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Lo svolgimento della prova selettiva alla quale ha preso parte l’odierno appellante era articolato, secondo quanto stabilito dal D.M. 12 giugno 2007 e dal bando di concorso del 3 luglio 2007, in due fasi, consistenti:</h:div><h:div>- la prima, nell’espletamento di due prove scritte (test culturali e tecnico-professionali; test su materie tecnico-professionali);</h:div><h:div>- la seconda, nella valutazione dei titoli dei candidati che avessero superato entrambe le prove scritte.</h:div><h:div>In esito ai suindicati snodi, si sarebbe proceduto alla formazione della conclusiva graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei sulla base dei punteggi finali.</h:div><h:div>Ai fini della formazione del punteggio da riconoscere ai candidati partecipanti alle prove, per effetto di quanto previsto nel verbale n. 1 in data 7 novembre 2007, veniva stabilito di attribuire punti 0,50 per ciascuna risposta esatta.</h:div><h:div>Nella prima prova, il sig. Gargaro otteneva punti 17,50/30, a fronte dell’esatta risposta fornita a n. 34 quesiti (con aggiunta di un’ulteriore risposta esatta, per punti 0,50, dalla commissione giudicatrice disposta secondo quanto nel medesimo verbale indicato).</h:div><h:div>Nella seconda prova, l’interessato conseguiva punti 18,50/30; ma non risultava compreso nella conclusiva graduatoria, attesa la prevista esclusione per coloro che non avessero ottenuto il punteggio di (almeno) 18/30 per ciascuna di esse.</h:div><h:div>2. Vengono, in primo luogo, in considerazione le doglianze con le quali l’appellante, nel criticare la sentenza di prime cure, ha riproposto l’argomentazione, già dinanzi al T.A.R. del Lazio dedotta, concernente la rilevanza assunta, ai fini dello svolgimento delle previste prove scritte dalla “<corsivo>Sinossi per la preparazione al concorso per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo aiutante s. UPS</corsivo>”, edizione 2007:<corsivo>
				</corsivo>assumendo, al riguardo, che l’indicazione in tal senso fornita dalla procedente Amministrazione avrebbe avuto ricadute fuorvianti i candidati ai fini della preparazione e del successivo espletamento delle prove concorsuali.</h:div><h:div>E ciò in quanto, sempre secondo la prospettazione di parte, i dati in essa contenuti sarebbero risultati contraddittori, ovvero equivoci, o, ancora, non veritieri rispetto ad altre fonti.</h:div><h:div>Inoltre, la mancata previsione della “Sinossi” in seno alla <corsivo>lex specialis</corsivo> concorsuale avrebbe ingenerato incertezza circa la mutuabilità, da essa, delle risposte corrette da fornire ai quesiti somministrati ai candidati: ciò diversamente rispetto alle procedure selettive, nell’ambito delle quali direttamente nel bando veniva prevista la presenza di uno strumentario completo di quesiti (e delle risposte da fornire ad essi), dai quali esclusivamente estrapolare quelli da somministrare ai partecipanti.</h:div><h:div>Nel rilevare come il giudice di prime cure abbia escluso la fondatezza della doglianza all’esame, non può il Collegio che convenire con quanto da esso indicato.</h:div><h:div>Sovviene, al riguardo, il complesso argomentativo da questo Consiglio già esposto con riferimento a sovrapponibile vicenda contenziosa (quantunque riguardante precedente procedura selettiva, peraltro preordinata al conferimento della medesima posizione funzionale), con sentenza della Sezione IV, 16 marzo 2012, n. 1489.</h:div><h:div>Può, in argomento, evidenziarsi che:</h:div><h:div>- il testo in questione costituisce un vademecum di carattere generale contenente unicamente indicazioni, che, come tali, possono rappresentare solo un mero ausilio di preparazione per i candidati, senza rivestire carattere vincolante e/o peso specifico sullo svolgimento della prova e, tantomeno, sull’esito della stessa;</h:div><h:div>- la “Sinossi” non è prevista, né citata, dal bando di concorso, non costituisce atto endoprocedimentale, si pone al di fuori della procedura selettiva; e, in ragione di tali elementi, il documento in questione, quanto ai suoi contenuti, non integra la presenza di un autovincolo per la Pubblica Amministrazione procedente;</h:div><h:div>- conseguentemente, in relazione allo svolgimento della prova, la “Sinossi” rappresenta una “libera” fonte di apprendimento, alla stregua di qualsivoglia altra pubblicazione: in essa dovendosi riconoscere, al pari degli altri testi, un (mero) compendio di cognizioni di tipo indicativo, insuscettibile di integrare parametro vincolante cui fare riferimento, quanto alla corretta formulazione delle domande somministrate dal questionario e all’esatta soluzione da fornire alle stesse.</h:div><h:div>Devono quindi, in ragione di quanto sopra esposto, disattendersi le critiche formulate dalla difesa dell’appellante in ordine al peso, asseritamente fuorviante, che avrebbe avuto la suddetta pubblicazione, in ragione della inesattezza delle nozioni da essa recate.</h:div><h:div>2. Vengono, quindi, in considerazione le censure, articolatamente esposte dalla parte appellante, riferite alle risposte fornite a taluni dei quesiti somministrati: con esse, lamentandosi (non soltanto la non correttezza della valutazione operata dalla Commissione concorsuale, ma anche) l’erroneità del giudizio in proposito reso dal giudice di prime cure, il quale, dettagliatamente esaminando i quesiti di che trattasi, ha ritenuto infondate le critiche esposte dal ricorrente sig. Gargaro.</h:div><h:div>2.1. Va, innanzi tutto, evidenziato che, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consista nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti.</h:div><h:div>Nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta).</h:div><h:div>La legittimità dell’operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni:</h:div><h:div>- domande formulate in maniera non equivoca;</h:div><h:div>- presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta;</h:div><h:div>- assenza, nell’ambito delle indicazioni contenute nella “Sinossi”, alla quale la stessa Commissione si è riferita, di informazioni fuorvianti rispetto ai quesiti.</h:div><h:div>2.2. Ciò premesso, rileva il Collegio, per quanto concerne i quesiti, per i quali la parte appellante ha evidenziato la presenza di profili decettivi e/o fuorvianti rivenienti dalla ripetuta “Sinossi”, come le doglianze in proposito argomentate non meritino condivisione.</h:div><h:div>Infatti:</h:div><h:div>1) quanto alla domanda n. 11 (“<corsivo>Quanti paesi fanno oggi parte della N.A.T.O.?</corsivo>”, cui il ricorrente ha fornito la risposta a) 28, mentre la risposta ritenuta esatta è la d) 26), deve escludersi che la formulazione di tale quesito si presti ad ingenerare confusione; e la risposta ritenuta esatta dalla Commissione, oltre che corretta, trova conferma in quanto riportato nella Sinossi. Quanto sostenuto dalla parte (circa la possibilità di annoverare nella N.A.T.O. 27 Paesi, in luogo di 26, non solo non presenta alcuna connessione con la risposta dallo stesso fornita (28 Paesi), ma tale opzione (27 Paesi) neppure è ricompresa nella griglia di risposte;</h:div><h:div>2) quanto alla domanda n. 29 (“<corsivo>Quanti chilometri è largo lo stretto di Gibilterra?</corsivo>”, per la quale la risposta fornita è stata 3, mentre quella ritenuta esatta è 1), ritenuta non chiaramente formulata dal sig. Gargaro, deve escludersi la presenza di ambiguità nella formulazione, né la risposta esatta appare incongrua; laddove, invece quella fornita dal candidato appare di molto distante dal dato scientifico corrispondente al quiz posto;</h:div><h:div>3) quanto alla domanda n. 30 (“<corsivo>In quale stato europeo si trova la regione montuosa delle Ardenne?</corsivo>”; risposta fornita a) Francia, risposta ritenuta esatta d) Belgio), va osservato come la stessa Commissione abbia ritenuto che essa potesse dare luogo a più di una risposta plausibile (cfr. verbale n. 3 del 30 novembre 2007); ed ha assegnato, pertanto, a tutti i candidati un punteggio positivo (0,50), indipendentemente dalla risposta fornita. La soluzione adottata, di sterilizzazione della domanda in esame, appare coerente, anche con i principi sopra esposti, di razionalità e logicità del criterio da utilizzare al fine di compiere una valutazione tecnico discrezionale. Né l’appellante dimostra di avere interesse a dolersi di tale condotta, della quale ha comunque beneficiato, non potendo, d’altro canto, lamentare l’altrui mancata esclusione, con riferimento a chi avrebbe dato una riposta certamente errata, atteso che nessuna concreta utilità ne trarrebbe, non conseguendone, per l’effetto, la propria inclusione nella graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli;</h:div><h:div>4) quanto alla domanda n. 32 (“<corsivo>Di quanti livelli possono essere i service providers (fornitori di servizi) di internet?</corsivo>”; risposta fornita a) 2, mentre la risposta ritenuta esatta è la b) 3), deve darsi atto che quest’ultima sia puntualmente aderente a quanto chiaramente illustrato nella Sinossi, dovendosi escludere che le argomentazioni di parte, circa la mancanza di fondamento scientifico alla possibilità di distinzione in livelli dei <corsivo>service providers</corsivo>, siano appieno inconferenti;</h:div><h:div>5) quanto al quesito n. 38 (“<corsivo>in quale città vennero costituiti i Corazzieri?</corsivo>”<corsivo>, </corsivo>risposta ritenuta esatta Firenze, risposta fornita Torino), la domanda non appare mal posta e neppure fuorviante, così come non pare ammettere una pluralità di risposte;</h:div><h:div>6) con riferimento alla domanda n. 40 (“<corsivo>quale legge ha introdotto l’art. 270 bis – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico?</corsivo>”<corsivo>,</corsivo> risposta fornita legge n. 374, risposta esatta legge n. 15/80), appare del tutto ragionevole, oltreché tecnicamente esatta l’indicazione relativa alla legge di conversione, laddove specularmente risulta errata quella barrata dal candidato; </h:div><h:div>7) riguardo alla domanda n. 42 (“<corsivo>è configurabile il tentativo per il reato di rifiuto di atti di ufficio. Omissione?</corsivo>”,<corsivo>
				</corsivo>risposta fornita “non configurabile”, risposta ritenuta esatta “non configurabile nel 1°, configurabile nel 2°”), la domanda non si dimostra equivoca e le risposte multiple indicate come possibili soluzioni sono del tutto plausibili, mentre la risposta indicata dal candidato non è tecnicamente esatta, ancorché in teoria suscettibile di digressioni di tipo scientifico, senza che però ciò possa incidere sulla validità del quesito stesso e sulla inesattezza della risposta fornita;</h:div><h:div>8) quanto alla domanda n. 43 (“<corsivo>E’ previsto il fermo per il reato di Associazione di tipo mafioso?</corsivo>”, risposta fornita dall’appellante c): consentito per le ipotesi di cui 2 - 3 - 6 comma, mentre è stata ritenuta esatta la risposta d): consentito per le ipotesi di cui 2 - 4 - 6 comma), se è vero che la risposta esatta, pure prevista nelle griglia di risposte (ovvero, la risposta<corsivo>
				</corsivo>a): sempre consentito), è stata considerata errata dalla Commissione (in conformità a quanto riportato in proposito nella sinossi, che risulta erronea sul punto in quanto non ha tenuto conto di una modifica del 2005, che ha innalzato il minimo ed il massimo della pena per il reato <corsivo>de quo</corsivo>, con conseguenti effetti sulla disciplina del fermo), nondimeno la valutabile esattezza sia della risposta d) (in quanto conforme alla sinossi, con salvaguardia dell’affidamento dai candidati in essa riposto), sia della risposta a) (ritenuta errata dalla Commissione; e tuttavia rispondente all’effettivo quadro normativo) comunque non reca giovamento alla posizione della parte, atteso che il sig. Gargaro ha fornito una risposta (c) errata, in quanto non conforme né alla sinossi, né al predetto quadro normativo;</h:div><h:div>9) domanda n. 53 (“<corsivo>il TULPS è composto da ...</corsivo>”<corsivo>,</corsivo> risposta fornita XII titoli, risposta esatta X titoli), va escluso che il quesito sia stato posto in modo equivoco, ovvero sia suscettibile di ambiguità interpretative, dal momento che il dato relativo al numero dei titoli in cui è suddiviso il TULPS è pacificamente evincibile (né rilevano le argomentazioni di parte, in ordine va alla sopravvenuta abrogazione di due dei titoli di tale corpo normativo, atteso che l’articolazione di un testo normativo prescinde dalla attuale vigenza di ogni sua parte; ulteriormente osservandosi come la risposta fornita dal sig. Gargaro, che ha prescelto l’opzione c), indicante 9 titoli, non presenta attinenza alcuna con la pure invocata abrogazione di due titoli del testo unico).</h:div><h:div>3. Sulla base di quanto come sopra analiticamente rappresentato, esclude il Collegio che l’appellata pronunzia abbia errato nel giudicare infondati i rilievi dal sig. Gargaro dedotti avverso la valutazione della prima prova scritta; in esito alla quale, giova rammentare, l’interessato ha riportato un punteggio (17,50/30) non sufficiente ai fini dell’ammissione alla successiva prova, parimenti scritta.</h:div><h:div>Se non si rivelano meritevoli di favorevole apprezzamento i dubbi evidenziati dalla parte appellante sulla presunta ambiguità dei quesiti ed in ordine alle risposte dalla Commissione ritenute esatte, il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 18/30 previsto per il superamento della prova in rassegna:</h:div><h:div>- se giustifica la disposta esclusione dalla procedura selettiva,</h:div><h:div>- alla stessa stregua, impone di escludere che possa ravvisarsi, in capo all’appellante, interesse alcuno alla contestazione in ordine alla correttezza della valutazione relativa alla seconda prova, alla quale l’interessato (proprio in ragione del punteggio conseguito nella prima) non aveva titolo a partecipare.</h:div><h:div>Il mancato superamento di un solo test (nella specie, la prima prova a quiz), integra, infatti, circostanza sufficiente a giustificare legittimamente l’esclusione del candidato dalla prosecuzione del concorso, senza che possa al medesimo giovare un eventuale esito positivo con riferimento alla redazione del secondo questionario.</h:div><h:div>4. Conclusivamente, le censure d’appello non appaiono meritevoli di positiva considerazione: dovendo, perciò il proposto gravame essere respinto.</h:div><h:div>Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese competenze del presente grado del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>