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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20090245320091123101923084" descrizione="telecom canone 1998" gruppo="20090245320091123101923084" modifica="01/12/2009 9.10.09" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Telecom Italia Spa in P. e Q. Succ.Telecom Italia Mobile Spa"><descrittori><registro anno="2009" n="02453"/><fascicolo anno="2009" n="07506"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:decisione:00000-0000</urn></descrittori><file>20090245320091123101923084.xml</file><wordfile>20090245320091123101923084.doc</wordfile><ricorso NRG="200902453">200902453\200902453.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2009\200902453\</rilascio><tipologia>Decisione</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Ruoppolo</firma><data>01/12/2009 9.10.12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Chieppa</firma><data>24/11/2009 12.40.02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/12/2009</dataPubblicazione><classificazione>114<nuova>114</nuova><ereditata>114</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giovanni Ruoppolo,	Presidente</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Consigliere</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Chieppa,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 11386/2008, resa tra le parti, concernente RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONCESSIONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2009, proposto da: </h:div><h:div>Telecom Italia Spa, in proprio e quale successore a titolo universale di Telecom Italia Mobile Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Mario Siragusa, Andrea Zoppini, con domicilio eletto presso  studio Legale Satta &amp; Associati in Roma, Foro Traiano 1/A; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatori nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Cons. Roberto Chieppa e il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Satta, Siragusa, Zoppini e l'avvocato dello stato Gentili;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con due ricorsi proposti davanti al Tar del Lazio Telecom Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. hanno chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di canone di concessione e/o di contributo ex art. 20 della l. 448/ 1998 per l’esercizio finanziario 1998, pari a Lit. 276,5 miliardi (€ 142.800.000,00) e, rispettivamente, a Lit. 747,2 miliardi (€ 385.896.594), oltre agli interessi legali, previa – se necessaria - disapplicazione: - dell’art. 20, c. 3 della l. 448/1998, in quanto contrastante con gli artt. 6 e 11 della Dir. n. 97/13/CE; - del DM 21 marzo 2000 (in G.U. del 19 aprile 2000), recante le modalità attuative del versamento del contributo de quo; - dell’art. 21, c. 2, del DPR 318/1997, secondo il quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di TLC e, in particolare le disposizioni di cui all’art. 188 del Codice postale, per contrasto con l’art. 11 della Dir. n. 7/13/CE.</h:div><h:div>Telecom Italia, già concessionaria in esclusiva dal 1964 dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ed attualmente titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività inerente tali servizi e Tim s.p.a., impresa gestore del servizio di telefonia mobile, hanno contestato nella sostanza l’emanazione dell’art. 20, c. 3, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, in virtù del quale, solo a partire dal 1° gennaio 1999, agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazioni non s’applicano più le disposizioni di cui all’art. 188 del Codice postale (T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con DPR 29 marzo 1973 n. 156). </h:div><h:div>A sostegno della loro pretesa, le odierne ricorrenti hanno dedotto essenzialmente il palese contrasto tra l’art. 20, c. 3 della l. 448/1998 e gli artt. 11, 22 e 25 della Dir. n. 97/13/CE, sicché, previa disapplicazione della citata norma nazionale, hanno invocato il loro diritto alla restituzione delle somme.</h:div><h:div>Con sentenza n. 4171 del 31 maggio 2006, il Tar ha sospeso il giudizio, disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234, lett. b) del Trattato CE affinché questa si pronunciasse in ordine alla corretta interpretazione della Dir. n. 97/13/CE, per chiarire, in particolare, se la disciplina comunitaria consentisse agli Stati membri la possibilità d'imporre per il 1998 una prestazione patrimoniale identificabile in quella prevista nel precedente regime concessorio (canone), diversa ed ulteriore rispetto a quelle esplicitamente consentite dalla Direttiva stessa.</h:div><h:div>Intervenuta la sentenza della Corte di giustizia (sez. III) 21 febbraio 2008 C-296/06, il Tar ha riunito e respinto i ricorsi con sentenza n. 11386/2008.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza, Telecom Italia s.p.a., in proprio e quale successore a titolo universale di Telecom Italia Mobile s.p.a., ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.</h:div><h:div>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa di Telecom Italia di ottenere la restituzione degli importi versati (anche da Tim spa) a titolo di canone di concessione e/o di contributo ex art. 20 della l. 448/ 1998 per l’esercizio finanziario 1998.</h:div><h:div>Si ricorda che in passato vigeva nel nostro ordinamento un sistema giuridico imperniato sul monopolio statale dei servizi di telecomunicazione e che, in particolare, l’art. 1, comma 1, del dPR n. 156/1973 (Codice postale), prevedeva l’appartenenza in esclusiva allo Stato dei servizi di telecomunicazioni e che il successivo art. 188 aveva posto l’obbligo per il concessionario di corrispondere allo Stato «…un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto o nel regolamento o nell’atto di concessione.» (canone in concreto commisurato a tutti gli introiti o ricavi lordi del servizio concesso, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete pubblica).</h:div><h:div>Nel recepire nell’ordinamento nazionale la Dir. n. 97/13/CE, il dPR 19 settembre 1997 n. 318 ha sostituito il previgente regime, basato su una concessionaria esclusiva dei servizi di telefonia fissa, con un sistema caratterizzato da una tendenzialmente illimitata quantità di licenze ed autorizzazioni, da attribuire agli operatori in concorrenza tra loro, prevedendo, in via transitoria, che «continuano ad applicarsi, per le finalità di cui all’art. 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell’Autorità [AGCOM], le disposizioni  di cui all’art. 188 del codice postale» (art. 21, comma 2).</h:div><h:div>Successivamente, l’art. 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha stabilito che «dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», ribadendo, quindi, l’applicabilità dell’art. 188 per l’anno 1998.</h:div><h:div>Sulla base di tale quadro normativo interno le ricorrenti di primo grado hanno pagato gli importi dovuti a titolo di canone di concessione, pari a complessivi euro 528.696.594,00, di cui oggi chiedono la restituzione.</h:div><h:div>Preliminarmente, si osserva che la verifica della sussistenza della giurisdizione, chiesta dall’Avvocatura con semplice memoria, è ormai preclusa sulla base del principio affermato dalla Cassazione, secondo cui la questione di giurisdizione non può più essere contestata, né essere esaminata d’ufficio, se, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza che (anche implicitamente statuendo nel merito) ha ritenuto sussistere la giurisdizione non è impugnata sul punto (Cass., sez. un., n. 24883/2008 e, per l’applicabilità anche al processo amministrativo, Cass., sez. un., n. 26789/2008).</h:div><h:div>3. Sempre in via preliminare, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’avvocatura dello Stato, secondo cui non sarebbe proponibile l’azione di accertamento del diritto alla restituzione delle somme, previa disapplicazione della normativa interna, in quanto il canone per il 1998 è stato previsto dall’art. 21, comma 2, del dPR n. 318/1997, avente natura regolamentare, che Telecom aveva impugnato con ricorso “poi abbandonato”.</h:div><h:div>E’ agevole replicare che l’impugnazione dell’art. 21, comma 2, dPR n. 318/1997 non è stata “abbandonata” da Telecom, ma dichiarata dallo stesso Tar del Lazio, con sentenza n. 4173/06, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse proprio perché la norma era stata abrogata dall’art. 20, comma 4, della legge n. 448/1998 con annullamento degli “eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni” abrogate.</h:div><h:div>Di conseguenza, pur non potendo riconoscere una sostanziale natura retroattiva all’art. 20, comma 3, della legge n. 448/98 (come verrà chiarito in seguito), risulta chiaro come dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto da Telecom avverso il menzionato dPR non possa derivare alcuna preclusione alla domanda azionata nel presente giudizio.</h:div><h:div>4. Si può quindi passare ad esaminare il merito della controversia. </h:div><h:div>La tesi dell’appellante si fonda principalmente sulle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>a) la disciplina comunitaria ostava al mantenimento del canone di concessione per il 1998, in quanto lo stesso era connesso a diritti speciali e/o esclusivi;</h:div><h:div>b) anche escludendo che il canone fosse connesso a diritti speciali e/o esclusivi, la direttiva comunitaria ostava comunque al mantenimento in vigore per il 1998 dell’obbligo di pagamento di un canone, parametrato al fatturato e non rapportato ai costi amministrativi e di controllo previsti dalla stessa direttiva;</h:div><h:div>c) la decisione del Tar violerebbe il giudicato costituito dai principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 febbraio 2008;</h:div><h:div>d) la normativa interna sarebbe comunque in contrasto con la Costituzione.</h:div><h:div>In ordine al profilo sub c), si rileva che è improprio parlare di giudicato in relazione ad una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, in quanto si tratta di decisioni con cui viene fornita appunto l’esatta interpretazione della normativa comunitaria, che poi al giudice nazionale spetta di applicare alla normativa interna, come da quest’ultimo interpretata.</h:div><h:div>Tale principio generale è ricordato dalla Corte di Giustizia anche al punto 17 della sentenza in questione, in cui si ricorda “che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con disposizioni del diritto comunitario. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa comunitaria (v., in particolare, sentenze 7 luglio 1994, causa C‑130/93, Lamaire, Racc. pag. I-3215, punto 10, nonché 19 settembre 2006, causa C-506/04, Wilson, Racc. pag. I-8613, punti 34 e 35)”.</h:div><h:div>Principio ribadito al punto 38, in cui la Corte afferma che “spetta al giudice nazionale accertare se il canone di cui trattasi nella causa principale – che nessuno contesta essere fondato sull’art. 188 del codice postale – sia connesso al diritto esclusivo relativo al servizio di telecomunicazioni pubbliche concesso alla Telecom Italia prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/13”.</h:div><h:div>Ciò significa che il giudice nazionale non può discostarsi dall’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia, ma può interpretare il diritto interno per poi valutare la compatibilità con quello comunitario.</h:div><h:div>In tale opera di interpretazione il giudice nazionale non è, inoltre, vincolato alle tesi sostenute dalle parti o espresse dal giudice di primo grado in sede di rinvio pregiudiziale, ma può ricostruire il quadro normativo interno anche diversamente.</h:div><h:div>Di conseguenza, non è rilevante che le amministrazioni statali o lo stesso Tar abbiano individuato varie ipotesi ricostruttive della natura del canone corrisposto da Telecom nel 1998, ma ciò che importa è unicamente l’individuazione in modo corretto della suddetta natura.</h:div><h:div>5. Ciò premesso, deve innanzitutto essere escluso che il canone di concessione per il 1998 fosse connesso a diritti speciali e/o esclusivi in capo a Telecom.</h:div><h:div>Infatti, proprio a partire dal 1° gennaio 1998 Telecom non vantava alcuna esclusiva nell’esercizio dei servizi di telecomunicazioni e tale effetto derivante dalla direttiva comunitaria n. 97/13 era stato recepito nell’ordinamento italiano dal dPR n. 318/97.</h:div><h:div>L’art. 2, commi 3 e 4, del citato dPR è chiaro nello stabilire che «fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni» (…) e che «entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell’[autorità nazionale di regolamentazione], le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all’art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute».</h:div><h:div>Nel settore in questione, i diritti speciali e/o esclusivi sono quindi in concreto cessati alla data del 1° gennaio 1998 e, a conferma di ciò, l’art. 2, commi 5 e 6, dello stesso dPR n. 318/97 ha precisato che rimangono valide le condizioni delle concessioni esistenti diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, disponendo la privazione di effetti alla data del 1° gennaio 1999 per gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso.</h:div><h:div>In sostanza, cessavano immediatamente le sole condizioni delle concessioni in essere che conferiscono diritti speciali o esclusivi, mentre gli altri obblighi, anche se non compatibili con la nuova disciplina, cessavano un anno più tardi alla data del 1° gennaio 1999.</h:div><h:div>Accertato che i diritti speciali o esclusivi erano cessati, si potrebbe comunque porre la questione dell’effettiva natura del canone previsto nelle concessioni, che l’appellante sostiene essere riferito unicamente all’esclusività dei diritti in passato riconosciuti a Telecom.</h:div><h:div>A prescindere dal fatto che l’argomento potrebbe al più riguardare solo Telecom Italia s.p.a., e non anche Tim s.p.a., si osserva che la risposta è fornita dallo stesso dPR n. 318/97, che dopo aver chiaramente stabilito la cessazione degli effetti di tutte le condizioni delle concessioni in essere che conferivano diritti speciali o esclusivi, ha poi chiarito all’art. 21, comma 2, che, per le finalità di cui all’articolo 6, commi 20 e 21, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 188 del codice postale, che – come già illustrato – concernono proprio l’obbligo per il concessionario di corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nello stesso decreto, o nel regolamento o nell’atto di concessione.</h:div><h:div>La collocazione della norma nello stesso dPR n. 318/97 esclude, quindi, che la ratio del mantenimento dell’obbligo di corrispondere il canone per il 1998 sia collegata a diritti speciali o esclusivi.</h:div><h:div>Anche ipotizzando che tale collegamento vi fosse nel passato, con il dPR n. 318/97 tale collegamento cesserebbe; tuttavia, va rilevato che anche prima del 1998 il canone di concessione corrisposto da Telecom non era collegato a diritti speciali o esclusivi, ma a tutti quegli introiti connessi al servizio oggetto di concessione.</h:div><h:div>Tale elemento emerge anche dal parare del Consiglio di Stato n. 3721/1996, richiamato dall’appellante, in cui il criterio indicato per determinare il quantum del canone non è stato quello di distinguere tra diritti esclusivi o speciali e diritti diversi, ma di ricomprendere nella base di calcolo del canone solo gli introiti che si riferiscono al servizio pubblico oggetto di concessione e il cui ammontare era stabilito con provvedimenti tariffari, con esclusione degli introiti realizzati dalla società non in quanto concessionaria, ma ad altro titolo (ad esempio, quale proprietaria di impianti e mezzi suscettibili di essere ceduti all’amministrazione o a terzi).</h:div><h:div>Del resto, il canone dovuto ai sensi del citato art. 188 riguardava anche Telecom Italia Mobile e l’oggetto del giudizio concerne pure la restituzione del canone da questa pagato; al riguardo, è pacifico che il servizio di telefonia mobile è stato fin dall’origine gestito in assenza di esclusività, pur essendo previsto il pagamento del canone a conferma dell’assenza di connessione tra tale obbligo e i diritti esclusivi.</h:div><h:div>Deve, quindi, essere escluso che il canone di concessione corrisposto per il 1998 fosse connesso a diritti speciali o esclusivi e, sotto tale profilo, non sussiste alcuna incompatibilità tra il canone e la disciplina comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia.</h:div><h:div>6. Tuttavia, tale considerazione non risolve il problema oggetto del presente giudizio, dovendosi comunque verificare la causa del canone e la sua compatibilità con la disciplina comunitaria.</h:div><h:div>Tale verifica può riprendere proprio da quanto osservato al punto precedente sul fatto che il pagamento del canone in questione costituisce un obbligo derivante dall’atto di concessione, non riferito alla sussistenza (o permanenza) di diritto speciali o esclusivi.</h:div><h:div>Va chiarito che la questione si pone in termini del tutto diversi da quelli già esaminati dalla giurisprudenza a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2003 (C-292/01 e C-293/01, Albacom e Infostrada).</h:div><h:div>Infatti, in quei casi si discuteva del contributo sui servizi di telefonia, introdotto a regime e per tutti gli operatori a partire dal 1999 dall’art. 20, comma 2, della legge n. 448/98, mentre qui viene in rilievo il canone dovuto per il solo 1998 dalla concessionaria del servizio Telecom.</h:div><h:div>Nell’ambito della sentenza Albacom e Infostrada, la Corte di Giustizia rilevò l’incompatibilità con la direttiva 97/13 di un onere pecuniario annuo imposto a regime a partire dal 1999 ad ogni impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del fatturato, in quanto contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, in particolare, vietato dall’art. 11 della citata direttiva, il quale prevede che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle licenze individuali.</h:div><h:div>La ratio del divieto va individuata nell’esigenza di garantire la piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni e di impedire che il nuovo sistema di autorizzazioni e licenze individuali fosse privato di effetti utili attraverso un contributo calcolato sul fatturato, idoneo a “reintrodurre un ostacolo di natura patrimoniale alla procedura di liberalizzazione” (punti 38 – 40, cit. sentenza).</h:div><h:div>Tali considerazioni sono per gran parte estranee alla questione, qui in esame, del canone corrisposto da Telecom nel 1998, che chiaramente non costituisce un impedimento al processo di liberalizzazione, non riguardando gli operatori nuovi entranti nel mercato, ma la sola concessionaria pubblica, ma di cui va valutata comunque la finalità e la compatibilità con la disciplina comunitaria.</h:div><h:div>Il già descritto quadro normativo interno ha chiaramente collegato l’obbligo di pagamento del canone per il 1998 alla permanenza in tale anno del rapporto di concessione e degli obblighi derivanti dall’atto di concessione.</h:div><h:div>Non si tratta, quindi, di un contributo introdotto al fine di “aiutare finanziariamente lo Stato” ed è già stato chiarito come le difese svolte dal Governo italiano in sede comunitaria non possono risultare decisive per definire l’esatta natura del canone.</h:div><h:div>Lungi dal costituire un aiuto finanziario al processo di liberalizzazione, la ragione della permanenza del canone per il 1998 va individuata nel mantenimento per tale anno del peculiare rapporto concessorio, nel cui ambito il canone costituiva il corrispettivo dello svolgimento di un servizio, la cui titolarità sarebbe altrimenti restata in capo allo Stato.</h:div><h:div>Non è qui in discussione la proprietà delle reti di telecomunicazione, ma la titolarità del servizio, che il già menzionato art. 1 del codice postale riservava allo Stato e che poteva essere svolta da un soggetto diverso solo sulla base di un atto di concessione e alle condizioni economiche fissate in tale atto.</h:div><h:div>In sostanza, al momento del passaggio ad un sistema liberalizzato Telecom ha continuato a svolgere il servizio nel 1998 non perché le è stato attribuito un nuovo titolo abilitativo sulla base di una procedura competitiva e non discriminatoria, ma perché è stata mantenuta in essere la precedente concessione e le è stato, quindi, concesso di svolgere anche per il 1998 un servizio, la cui disponibilità era ancora dello Stato, benché non in via esclusiva.</h:div><h:div>Il canone resta così una componente del rapporto sinallagmatico di concessione e trova fondamento proprio nelle condizioni di esercizio della concessione confermate anche per tale anno.</h:div><h:div>Un canone di tale natura è compatibile con il diritto comunitario e a tale conclusione si perviene proprio sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, senza alcuna necessità, quindi, di un nuovo rinvio pregiudiziale.</h:div><h:div>Infatti, con la menzionata sentenza la Corte ha ravvisato l’incompatibilità comunitaria del canone per i canoni connessi con diritti speciali o esclusivi e per i canoni privi di “alcun nesso con le condizioni di esercizio dell’autorizzazione”.</h:div><h:div>I giudici di Lussemburgo hanno fornito la corretta interpretazione dell’art. 22, comma 3, della direttiva 97/13, che prevede che “gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non [resi] conformi con la stessa [entro la] data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci” e hanno precisato che il termine “obblighi” non può comprendere oneri imposti alle imprese nel solo interesse finanziario dello Stato, indipendentemente dalle condizioni di autorizzazione e senza alcun nesso con tali condizioni (punti 40 e 44).</h:div><h:div>Tuttavia, ciò non esclude ed anzi conferma la compatibilità di un obbligo, quale quello in esame attinente al pagamento per il 1998 di un canone, la cui ragione va individuata proprio nelle condizioni di autorizzazione [rectius, concessione], con natura corrispettiva rispetto alla possibilità di gestione di un servizio, che, pur non essendo più esclusivo, ancora restava nella disponibilità dello Stato.</h:div><h:div>Come chiarito in precedenza, lo Stato ha conservato i suoi diritti di concedente nei confronti della concessionaria nell’ambito di un rapporto, sì integrato dal divieto di esclusività di derivazione comunitaria, ma in nessun modo risolto né dalla legge né per iniziativa delle parti.</h:div><h:div>Nel corso dell’intero 1998, quindi, la concessione era non solo valida ed efficace, ma anche in sintonia con la disciplina comunitaria che solo dal 1° gennaio 1999 ha previsto il definitivo superamento del vecchio sistema di autorizzazioni [rectius, concessioni]. </h:div><h:div>Deve, quindi, escludersi che il pagamento da parte di Telecom del suddetto canone per il 1998 sia avvenuto sulla base di norme incompatibili con il diritto comunitario, in quanto per l’anno 1998 era consentito mantenere in essere le autorizzazioni [concessioni] non in relazione alle clausole contenenti diritti speciali o esclusivi, ma con riguardo ad altri diritti e obblighi purchè inidonei a ledere gli interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria (cfr., il considerando 26 della direttiva 97/13).</h:div><h:div>7. Resta da esaminare la censura inerente l’asserita natura retroattiva della disposizione che ha tenuto fermo l’obbligo di pagare il canone e l’incostituzionalità dell’art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede – come già ricordato – che «dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del [codice postale]».</h:div><h:div>Il dubbio di costituzionalità, sollevato dall’appellante, si fonda sulla natura retroattiva dell’obbligo di pagare il canone e sul contrasto con il principio di ragionevolezza e con l’art. 3 della Costituzione.</h:div><h:div>La questione è manifestamente infondata.</h:div><h:div>In primo luogo, non è esatto il presupposto su cui è basata la parte principale della censura, in quanto l’obbligo di pagamento del canone non ha natura retroattiva.</h:div><h:div>E’ vero che l’art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è entrato in vigore al termine dell’anno 1998, ma è anche vero che il pagamento del canone era già stato previsto dall’art. 21, comma 3, del dPR n. 318/1997.</h:div><h:div>Tale disposizione è stata abrogata dallo stesso art. 20, comma 4, della legge n. 448/98, con cui sono stati anche annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette; tuttavia, tale abrogazione travolge i diversi effetti determinati sulla base delle precedenti disposizioni, ma non anche quelli che trovano una continuità normativa nella legge n. 448/98, tra cui rientra proprio l’applicabilità dell’art. 188 del codice postale per il solo anno 1998</h:div><h:div>Il precedente dPR n. 318/97 non conteneva il limite del 1998, richiamando tale applicabilità fino a diverso provvedimento dell’Autorità, con la conseguenza che la richiamata clausola di annullamento non travolge gli atti inerenti l’obbligo di pagare il canone per il 1998, da considerarsi vigente fin dal 1° gennaio 1998.</h:div><h:div>Peraltro, anche l’eventuale natura retroattiva dell’obbligo (qui esclusa) non avrebbe condotto ad una valutazione in termini di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, non essendo il divieto di retroattività della legge elevato a principio costituzionale (Corte Cost. n. 162/08), ma potendo essere valutato in termini di ragionevolezza.</h:div><h:div>L’ulteriore aspetto della questione di costituzionalità dedotta non è rilevante perché fondato su una interpretazione della norma, che priva l’obbligo del pagamento del canone di un nesso sinallagmatico con il rapporto concessorio (presupposto inesatto come già argomentato in precedenza); né qui rileva il quantum del canone corrisposto, che non deriva direttamente dalle disposizioni primarie contestate e la cui proporzionalità esula comunque dall’oggetto del giudizio e comunque non risulta contraddetta da idonei elementi probatori.</h:div><h:div>8. In conclusione, il ricorso in appello proposto da Telecom deve essere respinto.</h:div><h:div>In considerazione della complessità in fatto e in diritto della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/11/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>