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   <Provvedimento>
      <meta id="20090052520190505101836490" descrizione="" gruppo="20090052520190505101836490" modifica="5/16/2019 8:42:02 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Azienda Generale Costruzioni e Servizi S.p.A. Agecos S.p.A." versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2009" n="00525"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03192"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20090052520190505101836490.xml</file>
         <wordfile>20090052520190505101836490.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="200900525">200900525\200900525.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2009\200900525\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>antonino anastasi</firma>
            <data>16/05/2019 20:42:02</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>nicola d'angelo</firma>
            <data>14/05/2019 20:24:24</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>17/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, n. 2670 del 27 novembre 2008, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Orta Nova. </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 525 del 2009, proposto dalla società</h:div>
            <h:div>Azienda Generale Costruzioni e Servizi (Agecos) s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paparella e Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Provincia di Foggia, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Frittaion in Roma, via Bormida, 5; </h:div>
            <h:div>Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele De Robertis e Roberto Ruocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2;</h:div>
            <h:div>Comune di Ordona, Comune di Ascoli Satriano, Comune di Stornara, Comune di Stornarella, Comune di Carapelle, in persona dei Sindaci <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele De Robertis, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; </h:div>
            <h:div>Regione Puglia, Acquedotto Pugliese s.p.a., Comune di Cerignola, non costituiti in giudizio;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Marco Palieri, anche per delega dell’avvocato Francesco Paparella, per la Provincia di Foggia, l’avvocato Franco Piccolo, per il Comune di Orta Nova, l’avvocato Roberto Ruocco e, per i Comuni di Ordona, di Ascoli Satriano, di Stornara, di Stornarella, di Carapelle, l’avvocato Raffaele De Robertis;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con due distinti ricorsi la società Azienda Generale Costruzioni e Servizi (di seguito Agecos) ha impugnato dinanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, gli atti della provincia di Foggia relativi all’annullamento in autotutela di una precedente deliberazione di approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica in agro del comune di Orta Nova.</h:div>
         <h:div>1.1. In particolare, la Agecos ha impugnato con il ricorso n. 1869/2006 l’annullamento in autotutela da parte del comune di Orta Nova del precedente parere favorevole alla localizzazione della stessa discarica nel suo territorio e con ricorso n. 480/2008 la delibera della Giunta provinciale di Foggia n. 223/2008 di annullamento della precedente deliberazione della stessa Provincia n. 525/2005 di approvazione del progetto, nonché taluni atti preliminari alla stessa delibera di annullamento. </h:div>
         <h:div>1.2. Il Tar di Bari, dopo aver riunito i due gravami, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto parzialmente inammissibile il ricorso n. 480/2008 con riferimento all’impugnativa degli atti preliminari alla citata delibera n. 223/2008 (deliberazione della giunta provinciale n. 57/2008 di sospensione della autorizzazione e deliberazioni della Giunta provinciale n. 30/2008 e 133/2008 di rinnovo del procedimento autorizzatorio e di avvio del procedimento di ritiro in autotutela). </h:div>
         <h:div>1.3. Ha poi respinto lo stesso ricorso nella parte in cui era impugnata la delibera della Giunta provinciale n. 223/2008, rilevando la legittimità del provvedimento di autotutela alla luce delle mancanze istruttorie presenti nel progetto della Agecos. </h:div>
         <h:div>1.4. Secondo il Tar, il provvedimento di annullamento della delibera di autorizzazione risultava, infatti, adeguatamente motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico in relazione:</h:div>
         <h:div>- alla mancata rappresentazione nel progetto Agecos della condotta idrica dell'Acquedotto Pugliese posizionata su una delle particelle oggetto dell’intervento previsto; </h:div>
         <h:div>- alla non completa disponibilità dell'area per la discarica (alcune particelle risultavano di proprietà dello stesso Acquedotto Pugliese);</h:div>
         <h:div>- alla presenza di acqua sul fondo del catino, idonea a provocare modificazioni geologico-ambientali del sito;</h:div>
         <h:div>- alla presenza di percolato della precedente discarica, con pericolo di inquinamento del terreno, indice di mancata impermeabilizzazione, messa in sicurezza e bonifica della discarica.</h:div>
         <h:div>1.4. Dal riconoscimento della legittimità del provvedimento di annullamento della deliberazione n. 525/05, il giudice di primo grado ha poi fatto discendere l'inammissibilità del ricorso n. 1869/2006.</h:div>
         <h:div>2. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società Agecos, formulando i seguenti motivi di censura</h:div>
         <h:div>2.1. In ordine al ricorso di primo grado n. 480/2008: infondatezza dell’inammissibilità parziale dello stesso. Violazione dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 100 cod. proc. civ. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi in materia di pregiudizialità amministrativa.</h:div>
         <h:div>2.1.1. Il Tar, all'esito della riunione dei ricorsi, ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso n. 480/2008 nella parte riguardante l'impugnativa della delibera provinciale n. 57 del 2008, recante la sospensione provvisoria dell'efficacia della delibera n. 525 del 2005, concernente, a sua volta, le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della discarica, in quanto, al momento del passaggio in decisione della causa, l'efficacia del provvedimento soprassessorio era ormai cessata. </h:div>
         <h:div>2.1.2. La decisione del giudice di primo grado, secondo la società appellante, risulterebbe errata alla luce della permanenza dell’interesse alla decisione anche per gli eventuali profili risarcitori. </h:div>
         <h:div>2.2.  Ancora in ordine all'inammissibilità parziale del ricorso n. 480/2008: violazione ed elusione della decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5453 del 19 ottobre 2007, resa fra le parti. Violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22 del 1997. Violazione dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione dell'Allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 14 e ss., 21 <corsivo>septies</corsivo> e <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971. Violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà.</h:div>
         <h:div>2.2.1. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata è infondata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le censure proposte nei confronti delle delibere provinciali n. 30 e n. 133 del 2008, recanti, rispettivamente, il rinnovo dell'originario procedimento autorizzatorio, conclusosi con la delibera n. 525 del 2005, e l'avvio del procedimento di ritiro in autotutela della medesima delibera.</h:div>
         <h:div>2.2.2. Secondo il Tar, tali provvedimenti avrebbero carattere meramente endoprocedimentale e risulterebbero assorbiti dalla delibera n. 223 del 2008, recante l'annullamento della delibera n. 525 del 2005.</h:div>
         <h:div>2.2.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i predetti provvedimenti sarebbero invece lesivi ed il loro annullamento giurisdizionale avrebbe effetti caducanti sulla conclusiva delibera n. 223 del 2008.</h:div>
         <h:div>2.2.4. Evidenzia in proposito parte appellante che la delibera n. 525 del 2005 è stata in un primo tempo annullata dal Tar di Bari con le sentenze n. 1639/2006 e n. 640/2006. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 5453 del 2007, ha poi accolto l’appello della stessa Agecos, affermando la competenza della provincia di Foggia a determinarsi sulla conferenza di servizi successivamente indetta dalla stessa Amministrazione al fine di esaminare le modificheal progetto necessarie alla salvaguardia della adiacente condotta dell’Acquedotto Pugliese. Pertanto, la Provincia non avrebbe potuto disporre il "rinnovo" del procedimento autorizzatorio, stante la marginalità delle modifiche. </h:div>
         <h:div>2.3. Violazione ed elusione della decisione Cons. Stato, VI, n. 5453 del 19 ottobre 2007, resa fra le parti. Violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22 del 1997. Violazione dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione dell'Allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 14 e ss., 21 <corsivo>septies</corsivo> e <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà. Violazione dell'art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990.</h:div>
         <h:div>2.3.1. Il Tar ha erroneamente ritenuto legittimo l'annullamento della delibera provinciale n. 525 del 2005, siccome viziata dall'originaria lacuna istruttoria riguardante la presenza della condotta dell’Acquedotto Pugliese. </h:div>
         <h:div>2.3.2. Con la sentenza n. 5453 del 2007 del Consiglio di Stato sarebbe stato tuttavia evidenziato che la delibera provinciale n. 525 del 2005, recante le originarie autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della discarica, avrebbe potuto essere rivista alla luce delle modifiche progettuali resesi necessarie per ovviare all’originario difetto istruttorio. L’Amministrazione ha invece proceduto all’annullamento d’ufficio.</h:div>
         <h:div>2.3.3. Ed anche altre criticità rilevate si sarebbero potute superare, soprattutto con riferimento alla presenza di percolato proveniente dalla vecchia discarica dismessa, posta al confine con l'impianto progettato, se si fosse proceduto a convalidare le autorizzazioni con la prevista messa in sicurezza delle discariche abbandonate.</h:div>
         <h:div>2.3.4. Il provvedimento di annullamento impugnato mancherebbe comunque di fondamento in relazione all'interesse pubblico concreto ed attuale. Quest’ultimo è stato individuato dalla Provincia nella necessità di tutelare il territorio e la relativa produzione agricola, senza considerare che nei pressi dell'area interessata dalla realizzazione della discarica vi sono due risalenti discariche di rifiuti urbani, realizzate anni dal comune di Orta Nova, esaurite e abbandonate.</h:div>
         <h:div>2.3.5. Ulteriore motivo sotteso all'annullamento della delibera n. 525 del 2005 è stato individuato dall' Amministrazione provinciale nell'annullamento successivo del parere urbanistico favorevole del comune di Orta Nova, provvedimento gravato con il ricorso n. 1869/2008. </h:div>
         <h:div>2.3.6. Con la sentenza impugnata, il Tar ha ritenuto erroneamente che l'esame delle doglianze formulate sul punto fossero inammissibili, in quanto l'annullamento del parere urbanistico sarebbe stato un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e perché comunque l'annullamento della delibera n. 525 del 2005 restava giustificato dal riscontrato difetto di istruttoria.</h:div>
         <h:div>2.4. Violazione degli articoli 17, 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Violazione dell'articolo 11 della legge reg. n. 11 del 2001. Violazione dell'articolo 5 del d.P.R. 12.4.1996. Violazione del decreto ministeriale n. 471 del 1999. Violazione dell'articolo 97 della</h:div>
         <h:div>Costituzione e degli articoli 1, 3 e 21 <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2.4.1. L’annullamento in autotutela del parere urbanistico favorevole del comune di Orta Nova n. 36 del 2004, disposto dallo stesso Comune con deliberazione n. 14 del 2006, è stato fondato sul nocumento che il realizzando impianto recherebbe alla vocazione agricola dell'area.</h:div>
         <h:div>2.4.2. La destinazione agricola non è però ostativa alla realizzazione di una discarica di rifiuti, in assenza, come nel caso di specie, di altri vincoli sull’area. Inoltre, le programmate bonifiche delle precedenti discariche avrebbero consentito di salvaguardare l’agricoltura nella zona. </h:div>
         <h:div>2.5. Violazione degli articoli 17, 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Violazione del decreto ministeriale n. 471 del 1999. Violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 157 del 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2.5.1. Il secondo motivo alla base dell'annullamento del parere urbanistico disposto dal comune di Orta Nova è stato individuato nella rilevata illegittimità di un affidamento ad un privato dell'intervento di bonifica delle discariche in violazione della normativa in materia di evidenza pubblica. </h:div>
         <h:div>2.5.2. La società appellante sottolinea, invece, che la bonifica sarebbe dovuta intervenire a titolo gratuito come condizione dell’autorizzazione al nuovo progetto di discarica con la conseguenza che le necessarie attività sarebbero state estranee alla disciplina richiamata dal Comune.</h:div>
         <h:div>2.6. Violazione dell'articolo 11 delle preleggi. Violazione degli articoli 6 e 7, e dell'articolo 21 dell'allegato n. 2, della deliberazione n. 25 del 15.12.2004 di adozione del PAI. Violazione della deliberazione n. 39 del 30.11.2005 di approvazione del PAI. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2.6.1. Il Comune di Orta Nova si è determinato per l'autoannullamento del parere urbanistico reso in data 23 novembre 2004, anche sulla base della necessità di uno studio idrogeologico, nella specie assente, seppure l’intervento ricade parzialmente fra le aree classificate "P.GI" (aree a pericolosità media e moderata) dal PAI approvato con deliberazione n. 39 del 30 novembre 2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.</h:div>
         <h:div>2.6.2. Agecos sul punto sostiene invece che il suo progetto era corredato di studio idrogeologico e che, comunque, nelle aree P.G 1 sono consentiti interventi di realizzazione di opere di interesse pubblico (come una discarica, ancorché gestita da privati).</h:div>
         <h:div>2.7. Violazione degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Violazione della legge reg. n. 37 del 1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2.7.1. Secondo l'Amministrazione comunale il parere urbanistico favorevole sarebbe stato illegittimo in quanto non avrebbe tenuto conto della destinazione a cava di parte dell'area interessata e dei conseguenti vincoli derivanti dal relativo decreto regionale di autorizzazione alla coltivazione.</h:div>
         <h:div>2.7.2. Nella stessa deliberazione n. 36 del 2004 il comune di Orta Nuova dà tuttavia atto che il sito prescelto corrisponde ad una cava dismessa, e che le previste opere di scavo e materiale da asportare sono minime. Cosicché non può risultare applicabile la normativa in materia di coltivazione di cave. </h:div>
         <h:div>2.8. Violazione dell'articolo 21 <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2.8.1. Secondo la società appellante, i provvedimenti impugnati sono stati adottati in evidente sviamento di potere, non per corrispondere attuali e concreti interessi pubblici, ma al solo scopo di “sabotare” ulteriormente la realizzazione di un intervento imprenditoriale non gradito ai nuovi amministratori. </h:div>
         <h:div>3. Il comune di Orta Nova e la provincia di Foggia si sono costituiti in giudizio rispettivamente il 4 febbraio e il 10 febbraio 2009, chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div>
         <h:div>4. I comuni di Ordona, di Stornara, di Stornarella, di Carapelle si sono costituiti in giudizio il 10 febbraio 2009, mentre il comune di Ascoli Satriano si è costituito il 17 marzo 2009. Le predette Amministrazioni hanno chiesto anch’esse il rigetto dell’appello.</h:div>
         <h:div>5. Il comune di Orta Nova, la provincia di Foggia e la società Agecos hanno poi depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, per ultimo delle memorie di replica il 23 gennaio 2019 (Orta Nuova e provincia di Foggia) ed il 24 gennaio 2019 (società Agecos).</h:div>
         <h:div>6. L’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009.</h:div>
         <h:div>7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 febbraio 2019.</h:div>
         <h:div>8. L’appello non è fondato.</h:div>
         <h:div>9. Con delibera n. 525 del 5 luglio 2005 la Giunta provinciale di Foggia autorizzava la Agecos a realizzare e gestire una discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del comune di Orta Nova. L’autorizzazione prescriveva, tra l’altro, che la stessa Agecos provvedesse al recupero ambientale di una cava ed alla messa in sicurezza ed alla bonifica di due risalenti discariche di rifiuti urbani abbandonate presenti nell’area interessata dal progetto. </h:div>
         <h:div>9.1. La delibera della Provincia n. 525 del 2005 veniva però impugnata dinanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, da alcuni Comuni vicini a quello di Orta Nova, da alcuni cittadini proprietari di terreni confinanti e da locali associazioni ambientaliste. </h:div>
         <h:div>9.2.  La Giunta provinciale, dopo la presentazione dei suddetti ricorsi, sospendeva l'efficacia della citata delibera n. 525 del 2005, dapprima, per novanta giorni, con delibera n. 646 del 18 agosto 2005, e quindi per ulteriori novanta giorni, con delibera n. 919 del 14 dicembre 2005, al fine di procedere ad una conferenza di servizi per esaminare con le altre Amministrazioni interessate alcune modifiche progettuali rese necessarie al fine di salvaguardare una condotta idrica dell’Acquedotto Pugliese intersecante parzialmente l’area di sedime della discarica.</h:div>
         <h:div>9.3. La Agecos impugnava i provvedimenti di sospensione, chiedendo anche il risarcimento dei danni derivanti dall’interruzione dei lavori.</h:div>
         <h:div>9.4. Nel corso della conferenza di servizi indetta dalla provincia di Foggia (conferenza istruttoria che proseguiva parallela alla pendenza dei citati giudizi dinnanzi al Tar di Bari) venivano acquisite le favorevoli osservazioni dell'Acquedotto Pugliese e della ASL FG/2 sulla modifica al progetto approvato. All’esito della stessa, la Giunta provinciale, con delibera n. 196 del 18 aprile 2006, sospendeva tuttavia le sue determinazioni in attesa delle decisioni del Tar di Bari.</h:div>
         <h:div>9.5. Quest’ultimo, con sentenze nn. 1638, 1639 e 1640 del 2006 accoglieva i ricorsi proposti contro la delibera provinciale n. 525 del 2005, ritenendo incompetente in materia l'Amministrazione provinciale, e dichiarava improcedibile il ricorso presentato dalla Agecos contro i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni, considerando cessati gli effetti degli stessi. Le tre sentenze del Tar venivano quindi impugnate da Agecos al Consiglio di Stato.  </h:div>
         <h:div>9.6. Il comune di Orta Nova, nelle more dei giudizi di appello, con delibera consiliare n. 14 del 28 luglio 2006, annullava in autotutela la delibera n. 36 del 2004, recante il parere urbanistico favorevole alla localizzazione nel suo territorio della discarica già reso nell'ambito del procedimento autorizzatorio conclusosi con la delibera provinciale n. 525 del 2005. Il Comune fondava l’annullamento in autotutela per ragioni connesse alla vocazione agricola dell’area e al suo sviluppo agrituristico, all’affidamento della bonifica delle discariche esistenti ad Agecos in assenza di una procedura di evidenza pubblica, all’assenza del parere idrogeologico della competente Autorità di Bacino in relazione all’ubicazione dell’area interessata in zona PAI. </h:div>
         <h:div>9.7. Con sentenza n. 5453 del 19 ottobre 2007 della sesta sezione, il Consiglio di Stato, dopo aver riunito i tre appelli:  </h:div>
         <h:div>- dichiarava inammissibili i ricorsi presentati in primo grado dai comuni viciniori e dai proprietari confinanti, rilevando come nessuno di essi avesse potuto dimostrare quale concreto e sicuro pregiudizio derivasse loro dalla realizzazione della discarica;</h:div>
         <h:div>-  evidenziava la competenza della Provincia all'approvazione del progetto in luogo della Regione; </h:div>
         <h:div>- respingeva la domanda risarcitoria per i danni causati dal periodo di sospensione dei lavori. </h:div>
         <h:div>9.8. Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, la Agecos comunicava alla Provincia di voler realizzare l'impianto in conformità al progetto originariamente approvato con la delibera n. 525 del 2005 seppure con l’utilizzo di prefabbricati da rimuoversi ad esaurimento della coltivazione della discarica (cfr. nota dell’Agecos del 21 dicembre 2007 sub allegato 21 al ricorso). Per quanto riguardava la messa in sicurezza e la bonifica delle risalenti discariche di rifiuti urbani procedeva, invece, a presentare alle competenti autorità lo studio preliminare di fattibilità e il relativo piano di indagine per la messa in sicurezza delle discariche abbandonate. </h:div>
         <h:div>9.9. La Giunta provinciale di Foggia, con delibera n. 30 del 23 gennaio 2008, disponeva " <corsivo>... il rinnovo ..</corsivo>. " del procedimento autorizzatorio conclusosi con la delibera n. 525 del 2005 e sospendeva l’efficacia della stessa delibera nelle more della valutazione delle varianti apportate al progetto originario. All' esito di una conferenza di servizi istruttoria, la Giunta provinciale, con delibera n. 133 del 27 febbraio 2008, avviava il procedimento di annullamento in autotutela della delibera n. 525 del 2005, procedimento poi definitivamente concluso con la delibera n. 223 dell’11 aprile 2008. </h:div>
         <h:div>10. Contro il provvedimento di annullamento del parere urbanistico del comune di Orta Nova e contro i provvedimenti della Provincia di rinnovo, sospensione e annullamento della precedente autorizzazione, ha quindi proposto due distinti ricorsi, anche con motivi aggiunti, la Agecos,  </h:div>
         <h:div>10.1. Il Tar di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto parzialmente inammissibile l’impugnativa degli atti preliminari alla delibera n. 223/2008 ed ha respinto il gravame contro quest’ultima, rilevando la legittimità del provvedimento di autotutela alla luce delle mancanze istruttorie presenti nel progetto della Agecos. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso contro l’annullamento in autotutela del parere edilizio adottato dal comune di Orta Nova.</h:div>
         <h:div>11. Ciò premesso, tra i molteplici motivi di appello proposti appaiono dirimenti, secondo il principio della pregiudizialità e dell’economia della decisione, quelli di seguito esaminati (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5)</h:div>
         <h:div>12. La società Agecos contesta innanzitutto la sentenza del Tar di Bari sotto il profilo della dichiarata inammissibilità dell’impugnativa delle deliberazioni provinciali di rinnovo del procedimento autorizzatorio (n. 30/2008), di sospensione della precedente autorizzazione (n.57/2008), di avvio del procedimento di autotutela (n. 133/2008).</h:div>
         <h:div>12.1. L’appellante sostiene che non sarebbe fondato l’assunto del giudice di primo grado secondo cui sarebbe intervenuto nel corso del giudizio un difetto di interesse della stessa in quanto gli atti impugnati avrebbero perso efficacia a seguito del definitivo annullamento in autotutela disposto con la successiva delibera n. 223/2008.</h:div>
         <h:div>12.2. L’Agecos evidenzia invece il persistere del suo interesse alla decisione in relazione agli stessi provvedimenti anche per gli eventuali profili risarcitori.</h:div>
         <h:div>12.3. La tesi della società appellante non può essere condivisa. Il Tar ha correttamente rilevato che l’impugnativa della deliberazione provinciale n. 57/2008 di sospensione per 90 giorni degli effetti della autorizzazione n. 525/2005 aveva cessato di avere effetto in una data (7 maggio 2008) antecedente a quella in cui il ricorso è stato deciso (29 ottobre 2008). In ogni caso, la ricorrente non aveva manifestato nel gravame uno specifico interesse al risarcimento del danno causato da tale sospensione se non con una riserva di stile. </h:div>
         <h:div>12.4. Né in senso contrario può essere di rilievo quanto sostenuto da Agecos in ordine alla sussistenza di una pregiudiziale amministrativa che avrebbe dovuto spingere il Tar ad esaminare comunque le doglianze relative alla citata delibera n. 57/2008. Il conseguimento del risarcimento del danno non è infatti condizionato al previo annullamento dell’atto (cfr. art. 30 c.p.a.), rilevando l’impugnativa tempestiva verso quest’ultimo solo ai fini dell’apprezzamento della condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento o a ridurne l'importo in applicazione degli artt. 30 comma 3, c.p.a. e 1227 comma 2, c.c. (cfr. Cass. civile sez. I, 20 giugno 2018, n.16196 e Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2015, n.2906).</h:div>
         <h:div>12.5. D’altra parte, anche prima del nuovo codice sul processo amministrativo la regola relativa alla pregiudizialità dell'azione di annullamento rispetto all'azione di danno era considerata alla stregua di una "<corsivo>regola del processo</corsivo>" (cfr. Cons. Stato IV, 28 giugno 2018, n. 3977) e solo con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3, del 23 marzo 2011, è stato effettivamente consacrato il mutamento del "diritto vivente". Tale pronuncia, infatti, sviluppando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza amministrativa a partire dal 2008 (Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3059; sez. V, 3 febbraio 2009, n. 578; sez. VI, 21 aprile 2009, n. 24363; sez V, 3 novembre 2010, n. 7766), ha ribaltato le statuizioni della stessa Adunanza Plenaria del 2007 (nn. 9/2007, 10/2007 e 12/2007), concludendo che "<corsivo>entrambi i principi affermati dal d.lgs. n. 104 del 2010 - quello dell'assenza di una stretta pregiudiziale processuale e quello dell'operatività di una connessione sostanziale di tipo causale tra rimedio impugnatorio e azione risarcitoria - fossero ricavabili anche dal quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del codice</corsivo>". </h:div>
         <h:div>12.6. Quanto invece alle delibere n. 30 e 133 del 2008 (con le quali è stato rispettivamente disposto il rinnovo del procedimento autorizzatorio e l’avvio del procedimento di autotutela), il giudice di primo grado correttamente ne ha individuato il loro carattere endoprocedimentale, privo dunque di effetti lesivi diretti sulla posizione giuridica della società ricorrente.</h:div>
         <h:div>12.7. Sul punto non può ritenersi rilevante la tesi prospettata dall’appellante secondo cui la Provincia avrebbe dovuto preliminarmente pronunciarsi in esito alla conferenza di servizi indetta per riesaminare la modifica al progetto presentata da Agecos (arretramento della recinzione perimetrale e spostamento del fabbricato destinato ad ospitare gli uffici) al fine di superare le criticità emerse nell’originaria impostazione con riferimento all’interferenza dell’impianto con una condotta idrica dell’Acquedotto Pugliese. In sostanza, in considerazione della “minima” variazione progettuale, l’Amministrazione provinciale non avrebbe dovuto riavviare l’iter autorizzatorio, considerandola una variante all’originario progetto assentito con la delibera n. 525/2005, ma, alla luce delle posizioni emerse in sede di conferenza di servizi da parte dell’Acquedotto Pugliese e della ASL, avrebbe dovuto procedere a chiudere l’ulteriore fase procedimentale anche in considerazione di quanto poi affermato nella sentenza del Consilio di Stato n. 5453/2007 in ordine al “carattere marginale” delle criticità emerse. </h:div>
         <h:div>12.8. In realtà, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato si è riferita alla presenza di una condotta d’acqua “<corsivo>in una parte, ancorché marginale, dell’area destinata alla realizzazione della discarica</corsivo>”, evidenziando al contrario un’oggettiva carenza progettuale che rendeva necessaria “<corsivo>una idonea modificazione del progetto</corsivo>”. Cosicché anche dopo la sentenza l’Amministrazione della provincia non aveva l’obbligo di dare esito favorevole alla conferenza di servizi, conservando il potere di vagliare la proposta di variante progettuale della discarica mediante la rinnovazione del procedimento autorizzatorio.</h:div>
         <h:div>13. Non sono poi fondati gli ulteriori profili di appello svolti con riferimento alla delibera n. 223/2008 con la quale la provincia di Foggia ha definitivamente annullato la delibera n. 525/2005 con cui era stata autorizzata la discarica.</h:div>
         <h:div>13.1. Il Tar ha ritenuto legittima la predetta deliberazione scaturita dalla constatazione della lacunosità del quadro istruttorio che aveva portato all’adozione della delibera n. 525/2005 (lacunosità imputabile alla società Agecos la quale non aveva considerato nel suo progetto la presenza in prossimità del sito della condotta idrica dell’Acquedotto Pugliese e le possibili conseguenze ambientali e sanitarie) e dalla sopravvenuta carenza del parere urbanistico favorevole alla localizzazione del comune di Orta Nova.</h:div>
         <h:div>13.2. La società appellante sostiene, invece, che non vi fosse alcuna “lacuna istruttoria” e che comunque le criticità rilevate si sarebbero potute superare con le modifiche progettuali proposte.</h:div>
         <h:div>13.3. Su tali aspetti è utile preliminarmente ricordare quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 5453/2007: “<corsivo>è emerso che, in una parte, ancorché marginale, dell’area destinata alla realizzazione della discarica, era presente una condotta acquedottistica dell’Acquedotto Pugliese, destinata a confluire in impianti irrigui; circostanza, questa, in precedenza non portata a conoscenza, da parte di AGECOS, sia del Comune di Orta Nova che della Provincia e che neppure risulta essere stata presa in considerazione in sede di VIA; ciò che evidenziava una oggettiva carenza progettuale e che rendeva necessaria una idonea modificazione del progetto stesso di discarica; ciò ad indicare anche che le preoccupazioni manifestate dalle locali popolazioni e recepite dall’amministrazione in merito alla non del tutto soddisfacente portata della progettazione si sono manifestate, nei fatti, non prive di una certa consistenza, tanto da indurre, nel prosieguo, ad adeguare il progetto stesso</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>13.4. In sostanza, non sembra potersi dubitare che la delibera n. 525/2005 fosse stata adotta all’esito di un’istruttoria carente su un punto, quale quello della prossimità di una condotta idrica, di assoluta rilevanza.</h:div>
         <h:div>13.5. E se è vero che nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si dà conto della presentazione da parte di Agecos di una serie di modifiche per eliminare le interferenze con la condotta idrica, è altrettanto vero che lo stesso giudice ha sottolineato: “<corsivo>A.Q.P. ha ritenuto di poter escludere che, a seguito delle modificazioni progettuali sottopostegli dall’impresa, potesse sussistere il rischio di percolato da rifiuti; ma una nota recante tale attestazione è intervenuta solo il 23 dicembre 2005 e, quindi, dopo l’adozione della delibera provinciale stessa. E ciò non senza considerare che quanto concordato tra AGECOS e A.Q.P. in merito alla necessaria variante progettuale avrebbe dovuto, comunque, essere sottoposto al vaglio dei competenti organi comunali e provinciali ai fini dell’approvazione della stessa</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>13.6. Dal quadro sopra delineato (oggetto di giudicato) discende la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela da parte della Provincia, la quale si è trovata nella necessità di rivalutare la precedente autorizzazione della discarica alla luce della sopravvenienze di fatto non esaminate in quell’occasione e dell’annullamento del parere urbanistico favorevole alla sua localizzazione adottato dal comune di Orta Nova (parere quest’ultimo di carattere obbligatorio ai fini dell’autorizzazione).</h:div>
         <h:div>13.7. D’altra parte, nel caso in cui il titolo abilitante sia stato ottenuto dall'interessato in base ad una falsa, o comunque erronea o lacunosa, rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente <corsivo>in re ipsa</corsivo>. Quando, infatti, il privato istante ha ottenuto il titolo inducendo in errore l'Amministrazione attraverso una non corretta rappresentazione della realtà, la discrezionalità dell’Amministrazione si azzera, vanificando sia l'interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso. Ciò vale ad evidenziare, da un lato, che la motivazione dei provvedimenti di autotutela, riferita all’errore indotto, è sufficiente ed esaustiva, dall'altro, che l'annullamento del provvedimento appare conseguenza inevitabile, escludendo la necessità di ogni ulteriore indagine sulle caratteristiche dell'intervento non rappresentate nel progetto presentato all’Amministrazione (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016 n. 5262 ed anche Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).</h:div>
         <h:div>13.8. Tali circostanze nel caso di specie sussistono, risultando peraltro evidente l’attualità e la rilevanza dell’interesse pubblico in ragione dei pericoli ambientali e sanitari conseguenti alla prossimità della condotta idrica alla discarica (cfr. Cons. Stato sez. IV, 28 marzo 2018, n.1956).</h:div>
         <h:div>13.9. Peraltro, la delibera della Provincia n. 223/2008, oltre che stigmatizzare la carenza di istruttoria sul tema della condotta idrica (aspetto non considerato neppure in sede di VIA), ha considerato ulteriori profili di criticità connessi alla non completa disponibilità dell'area per la discarica (alcune particelle risultavano di proprietà dello stesso Acquedotto Pugliese), alla presenza di acqua sul fondo del catino idonea a provocare modificazioni geologico-ambientali del sito, alla presenza di percolato della precedente discarica dismessa che necessitava di un specifica caratterizzazione e messa in sicurezza e bonifica non più affidabile ad Agecos alla luce dell’annullamento comunale del parere urbanistico (cfr. anche verbale del Comitato Tecnico Provinciale del 21 febbraio 2008).</h:div>
         <h:div>14. Quanto infine alla contestata dichiarazione di inammissibilità del gravame avverso il provvedimento di autotutela del comune di Orta Nova n. 14/2006 (annullamento del parere urbanistico favorevole alla localizzazione della discarica), va considerata corretta la conclusione del Tar in ordine al fatto che, posta la sua natura endoprocedementale rispetto alla delibera della provincia di Foggia n. 223/2008, risulta privo di utilità il suo eventuale annullamento stante la ritenuta legittimità della medesima delibera provinciale (fondata su una pluralità di ragioni autonome l'una dall'altra che, come evidenziato, hanno resistito al vaglio giurisdizionale – cfr. Cons. Stato sez. V, 15 marzo 2019, n.1705).  </h:div>
         <h:div>15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.</h:div>
         <h:div>16. Le spese seguono la soccombenza della società appellante nei confronti della provincia di Foggia. Sono invece compensate con le Amministrazioni comunali costituite.</h:div>
      </premessa>
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      </premessaTed>
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      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la società Agecos al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Foggia nella misura complessiva di euro 10.000,00(diecimila/00), oltre gli altri oneri di legge.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese di giudizio con i Comuni costituiti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="14/02/2019"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
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            <h:div>Nicola D'Angelo</h:div>
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