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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080612220091111114417451" descrizione="" gruppo="20080612220091111114417451" modifica="12/11/2009 10.50.07" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Frattamaggiore"><descrittori><registro anno="2008" n="06122"/><fascicolo anno="2009" n="07593"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:decisione:00000-0000</urn><registro n="01854" anno="2009"/></descrittori><file>20080612220091111114417451.xml</file><wordfile>20080612220091111114417451.doc</wordfile><ricorso NRG="200806122">200806122\200806122.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2008\200806122\</rilascio><tipologia>Decisione</tipologia><firmaPresidente><firma>Gianpiero Paolo Cirillo</firma><data>12/11/2009 10.50.11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Russo</firma><data>11/11/2009 11.45.23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/12/2009</dataPubblicazione><ricorso NRG="200901854">200901854\200901854.xml</ricorso><classificazione>16<nuova>16</nuova><ereditata>16</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gianpiero Paolo Cirillo,	Presidente FF</h:div><h:div>Cesare Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Filoreto D'Agostino,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Russo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 6122 del 2008:</h:div><h:div>della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione Ii n. 05984/2008, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE SEGGIO SPECIALE C/O OSPEDALE PER  ELEZIONI POLITICHE 2001.</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1854 del 2009:</h:div><h:div>della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione I n. 21611/2008, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE TITOLARITA' PRESIDIO OSPEDALIERO.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2008, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Frattamaggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano, con domicilio eletto presso Ferruccio Auletta in Roma, via della Balduina, 120/5; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Frattaminore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso  Studio Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5; Prefettura di Napoli, Regione Campania; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Maurizio Borgo, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati ;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2009, proposto da:  </h:div><h:div>Comune di Frattamaggiore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Damiano, Luigi Parisi, con domicilio eletto presso Ferruccio Auletta in Roma, via della Balduina, 120/5; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Frattaminore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Sofia Allamprese, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi N. 5; Regione Campania, Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, Prefettura di Napoli-Ufficio Territoriale del Governo (Utg), Ministero dell'Interno; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso n. 6122/08 il Comune di Frattamaggiore ha impugnato la sentenza n. 5984/08 del TAR Campania di Napoli, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso 4390/01 proposto dal Comune di Frattaminore, per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli (nota 9.4.2001), con il quale era stato disposto che il seggio elettorale speciale da istituirsi presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” doveva ritenersi appartenente alla sezione elettorale del Comune di Frattamaggiore.</h:div><h:div>Con successivo ricorso n. 1854/09 lo stesso Comune di Frattamaggiore ha impugnato, per il parziale annullamento, la sentenza n. 21611/08 del Tar Campania di Napoli, nella parte in cui era stata parzialmente respinta la domanda proposta dal medesimo Ente nei ricorsi nn. 12872/02, 831/08 e 1077/08. </h:div><h:div>I due appelli, come subito di seguito si vedrà, riguardano due pronunce del TAR della Campania che, nella sostanza, risolvono un complesso contenzioso tra il Comune di Frattaminore e quello di Frattamaggiore, avente un'unica matrice: l’iniziativa del Comune di Frattaminore, inerente l’appartenenza territoriale e la gestione funzionale dell’ospedale San Giovanni di Dio.</h:div><h:div> Il contenzioso ha avuto origine innanzi al GO. Infatti, con sentenza n. 3161/02, accogliendo la domanda proposta dal Comune di Frattaminore, il Tribunale di Napoli, in sede civile, dichiarò l’appartenenza territoriale del presidio ospedaliero in favore del Comune di Frattaminore. </h:div><h:div>Con la medesima decisione venne,inoltre, dichiarato il difetto di giurisdizione del GO sulla spettanza delle attribuzioni comunali connesse all’attività ospedaliera (funzioni di stato civile; polizia comunale; servizi erogati dal Comune; liste elettorali ed altre attività).</h:div><h:div>In seguito a tale decisione, la Regione Campania, con decreto 666/02, integrò il proprio anteriore D.P.R.G.C. n. 9624/96 nel senso di riconoscere che la struttura ospedaliera San Giovanni di Dio insisteva integralmente nell’ambito territoriale del Comune di Frattaminore.</h:div><h:div>Il Comune di Frattamaggiore, con ricorso 12872/02, impugnò il suddetto decreto innanzi al TAR della Campania. </h:div><h:div>E’ poi accaduto, successivamente, che la Corte d’appello di Napoli, investita della questione dal Comune di Frattamaggiore, ha confermato la sentenza n. 3161/02 del Tribunale civile di Napoli, sia pure con diversa motivazione. </h:div><h:div>L’intera controversia è stata poi sottratta alla giurisdizione ordinaria dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, in accoglimento dei ricorso proposto dal Comune di Frattamaggiore, con la sentenza n. 23727/07 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO su tutte le questioni trattate nel complesso contenzioso.</h:div><h:div>In conseguenza di ciò, il Comune di Frattamaggiore ha riassunto i termini della controversia innanzi al TAR Campania di Napoli, con ricorso n. 831/08, investendo il G.A. di tutta la complessa vicenda e impugnando il decreto regionale n. 666/02, che aveva attribuito tutte le funzioni amministrative comunali attinenti al plesso ospedaliero (prima esercitate dal Comune di Frattamaggiore) al Comune di Frattaminore.</h:div><h:div>Con successivo ricorso n. 1077/08 il Comune di Frattamaggiore è poi insorto contro il diniego della Prefettura rispetto alla propria richiesta di cambio di spettanza delle funzioni oggetto della controversia (dal Comune di Frattaminore a quello di Frattamaggiore).</h:div><h:div>Con la sentenza 21611/08, previa riunione dei ricorsi 12872/02, 831/08 e 1077/08, il TAR Campania ha risolto la complessa controversia, provvedendo:</h:div><h:div>- a respingere la richiesta di denominare il plesso ospedaliero San Giovanni di Dio come San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;</h:div><h:div>- a dichiarare l’appartenenza del medesimo plesso al territorio del Comune di Frattamaggiore, con spettanza delle funzioni pubbliche locali alla medesima amministrazione; </h:div><h:div>- ad annullare, conseguentemente, il decreto regionale di rettifica 666/02 e il diniego di autorizzazione all’esercizio delle funzioni pubbliche, disposto con nota prefettizia 10.01.08.</h:div><h:div>Il Comune di Frattamaggiore ha quindi proposto impugnazione:</h:div><h:div>- sia avverso la sentenza 5984/08 (appello n. 6122/08), nella parte in cui, pur avendo dichiarato improcedibile il ricorso del Comune di Frattaminore, incidentalmente, riconosceva come la struttura ospedaliera San Giovanni di Dio ricadesse nel territorio del medesimo Comune;</h:div><h:div>- sia avverso la decisione n. 21611/08, nella parte in cui aveva respinto la richiesta di modifica della denominazione del plesso ospedaliero da “San Giovanni di Dio” a “San Giovanni di Dio di Frattamaggiore”.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Frattaminore con controricorso e appello incidentale autonomo, impugnando i capi della sentenza nei quali era stata affermata l’appartenenza territoriale dell’ospedale San Giovanni di Dio al Comune di Frattamaggiore, con spettanza delle funzioni pubbliche locali alla medesima amministrazione.</h:div><h:div>Il Comune di Frattamaggiore ha quindi proposto, con separato atto, controricorso e appello incidentale proprio, resistendo alle avverse censure e concludendo come specificato nel medesimo atto. </h:div><h:div>Entrambe le parti hanno poi depositato memorie difensive, specificando le rispettive argomentazioni.</h:div><h:div>All’udienza del 14 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente il Collegio ritiene di dover riunire i ricorsi 6122/08 di RG e n. 1854/09 di RG, attesa la evidente connessione tra gli stessi. Quest’ultimo, quindi, viene riunito al primo.</h:div><h:div>Gli appelli (principale, incidentale improprio e incidentale proprio) sono comunque infondati e devono essere respinti alla stregua delle ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>Il Collegio, infatti, condivide la ricostruzione effettuata dal TAR Campania dell’intera controversia, in relazione:</h:div><h:div>- all’improcedibilità del ricorso deciso con sentenza n. 5984/08 per carenza di interesse dell’appellante;</h:div><h:div>- all’individuazione della titolarità del plesso ospedaliero;</h:div><h:div>- alla definizione dell’Amministrazione locale cui spetta l’esercizio delle funzioni pubbliche dell’attività ospedaliera;</h:div><h:div>- alla denominazione del presidio sanitario.</h:div><h:div>Quanto a tale ultimo profilo, correttamente i primi Giudici hanno rilevato come nessuna delle parti in causa vanti un interesse qualificato alla denominazione dell’Istituto. Il plesso, infatti, appartiene ormai all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, dovendo inoltre riconoscersi alla dizione di “Frattamaggiore” un mero connotato topografico e non invece una portata denominativa.</h:div><h:div>Condivisibili appaiono, inoltre, le diffuse argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata n. 21611/08 (ricorso in appello n. 1854/09 di RG) circa l’individuazione dell’Amministrazione competente all’esercizio delle funzioni pubbliche correlate all’attività ospedaliera.</h:div><h:div>Tale questione, certamente complessa, è stata correttamente ricostruita, in termini fattuali e giuridici dal TAR della Campania.</h:div><h:div>L’esito cassatorio della pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte d’Appello di Napoli ha determinato l’irrilevanza delle stesse nel presente giudizio, ai fini del decidere.</h:div><h:div>Correttamente, pertanto, il TAR Campano ha ritenuto di affrontare, in autonomia, le questioni che rappresentano il nucleo del contenzioso: a) individuazione della titolarità territoriale dell’ospedale San Giovanni di Dio; b) individuazione dell’Amministrazione comunale cui spetta l’esercizio delle funzioni pubbliche connesse all’attività ospedaliera (funzioni di stato civile; polizia comunale; servizi erogati dal Comune; liste elettorali ed altre attività).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il tracciato logico-argomentativo della sentenza gravata, in relazione alla corretta individuazione della titolarità territoriale del presidio ospedaliero, attraverso il ricorso all’istituto dell’immemorabile.</h:div><h:div>Tale istituto (abrogato per ciò che concerne i rapporti privatistici), operante nei rapporti di diritto pubblico aventi ad oggetto beni immobili e demaniali, consente di dedurre la legittimità dell’esercizio di diritti da parte di coloro che abbiano avuto un rapporto di fatto con il bene, da un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell’inizio della situazione di fatto. In tal caso, se non vi sia memoria del contrario, la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto, implica che rispetto a quest’ultimo si presuma esistente un titolo legittimo. Ovviamente – come pure riconosciuto dalla decisione impugnata – l’istituto dell’immemorabile  ha carattere residuale e sussidiario, ogni volta che sia possibile dare la prova in giudizio di un titolo legittimante secondo il criterio della territorialità delle funzioni amministrative dell’ente locale.</h:div><h:div>Orbene, l’analisi delle vicende che hanno caratterizzato la complessa vicenda all’esame del Collegio, consente di condividere pienamente le conclusioni del TAR della Campania.</h:div><h:div>Nei giudizi decisi dal TAR, infatti, è mancata una prova, in senso assoluto, di appartenenza territoriale del plesso ospedaliero (il quale, come detto, risulta essere oramai di proprietà dell’ASL Na3).  </h:div><h:div>Gli elementi probatori forniti dal Comune di Frattamaggiore e da quello di Frattaminore – di segno contrapposto – hanno consentito di accertare che:</h:div><h:div>- l’ospedale San Giovanni di Dio è sorto (nel giugno 1873) nel territorio del Comune di Frattamaggiore in epoca anteriore all’istituzione del Comune di Frattaminore (avvenuta con il RD 6781 del 15.5.1890);</h:div><h:div>- quest’ultimo Ente  è stato istituito nel 1890, assumendo il territorio già appartenente al Comune di Pomigliano d’Atella, al cui interno ricadeva (fin dall’epoca murattiana) anche la frazione di Pardinola, al cui confine è ubicato il plesso ospedaliero;</h:div><h:div>- l’ospedale risulta essere stato gestito per lunghissimo tempo dal Comune di Frattamaggiore, avendo tale Ente prodotto in giudizio la scheda di rilevamento nazionale delle costruzioni ospedaliere del 1964, da cui il dato emerge per tabulas.</h:div><h:div>Sono stati quindi forniti al Collegio elementi di prova dell’appartenenza al Comune di Frattamaggiore dell’ospedale San Giovanni di Dio, a fronte dei quali, il Comune di Frattaminore, ha opposto elementi presuntivi e indiziari (Carta d’Italia e mappa catastale), certamente insufficienti a superare l’opposta conclusione.</h:div><h:div>Tanto più che, anche ove residuasse incertezza sull’appartenenza territoriale del plesso ospedaliero, soccorrerebbe in favore del Comune di Frattamaggiore l’istituto dell’immemorabile, prima richiamato, in virtù del quale dovrebbe riconoscersi una presunzione di corrispondenza tra una stratificata situazione di fatto e la corrispondente situazione di diritto.</h:div><h:div>Dall’accertamento dell’appartenenza dell’ospedale San Giovanni di Dio al territorio del Comune di Frattamaggiore derivano le ulteriori determinazioni – correttamente assunte dal TAR della Campania – in relazione all’illegittimità del decreto regionale n. 666/02 (impugnato con il ricorso n. 12872/02), nonché della nota prefettizia con la quale era stato negato al Comune di Frattamaggiore di esercitare le funzioni inerenti il plesso ospedaliero.</h:div><h:div>In conclusione il Collegio, confermando le decisioni del TAR della Campania oggetto delle impugnazioni n. 5984/08 e n. 1854/09, respinge tutte le impugnazioni.</h:div><h:div>La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.</h:div><h:div/></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, previamente riuniti, li respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese e gli onorari del presente grado. </h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Signori:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2009"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>