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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20050608420140309230358512" descrizione="" gruppo="20050608420140309230358512" modifica="03/04/2014 13.08.43" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Deliceto"><descrittori><registro anno="2005" n="06084"/><fascicolo anno="2014" n="01747"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM></descrittori><file>20050608420140309230358512.xml</file><wordfile>20050608420140309230358512.doc</wordfile><ricorso NRG="200506084">200506084\200506084.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2005\200506084\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marzio Branca</firma><data>03/04/2014 13.08.53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Oberdan Forlenza</firma><data>09/03/2014 23.06.36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/04/2014</dataPubblicazione><classificazione>121<nuova>121</nuova><ereditata>121</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marzio Branca,	Presidente FF</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00668/2005, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno per ritardato rilascio concessione edilizia in variante</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6084 del 2005, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Deliceto, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Iossa, con domicilio eletto presso Giuseppe Raguso in Roma, via Cicerone 66; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Salvatore Lucia, Salvatore Iolanda, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Silvio Dodaro, Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore Lucia e di Salvatore Iolanda, ed il proposto appello incidentale;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Mattia Iossa e Francesco Silvio Dodaro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in esame, il Comune di Deliceto impugna la sentenza 21 febbraio 2005 n. 668, con la quale il TAR per la Puglia, sede di Bari, sez. II, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalle signore Salvatore Iolanda e Salvatore Lucia, ha annullato la nota con la quale il Comune ha negato il rilascio della variante alla concessione edilizia 27 marzo 1993.</h:div><h:div>Con la medesima sentenza, il TAR ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardato rilascio della concessione edilizia in variante.</h:div><h:div>La sentenza impugnata afferma, in particolare:</h:div><h:div>-	la decadenza di una concessione edilizia, ai sensi dell’art. 15, co. 2, DPR n. 380/2001, costituisce “effetto automatico del trascorrere del tempo”, senza necessità di apposito atto;</h:div><h:div>-	per gli effetti dell’art. 15, co. 3, DPR n. 380/2001, che consente di completare l’opera non ultimata nei termini di efficacia del permesso, subordinatamente al rilascio di un nuovo permesso di costruire, non è necessario che venga prodotta una nuova istanza di concessione, poiché la norma citata non impone “la reiterazione di tutte le fasi procedimentali del rilascio quando ultronee”;</h:div><h:div>-	il diniego di variante è illegittimo poiché “pone a fondamento una disciplina urbanistica comunale non riguardante la variante, bensì la struttura dell’edificio già ritenuta conforme alla strumentazione urbanistica dalla concessione n. 8/1993”;</h:div><h:div>-	non vi è prova del danno derivante ai ricorrenti dall’aumento dei costi di costruzione, ovvero dal mancato utile derivante dalla disponibilità dell’immobile ultimato, mancando qualunque previsione dei tempi di collocamento dell’immobile sul mercato.</h:div><h:div>Avverso tale decisione, il Comune propone i seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div>a)	error in iudicando; errore materiale sulla data di ricezione del parere igienico – sanitario, pervenuto al Comune “sotto forma di autocertificazione il 24 giugno 2004”, di modo che “il diniego del Comune, che è del marzo 2004, è perfettamente legittimo”;</h:div><h:div>b)	error in iudicando; errore materiale sulla data della demolizione del fabbricato; quest’ultimo è stato demolito il 26 maggio 2004 (non 2003), di modo che il diniego del 16 marzo 2004 è legittimo;</h:div><h:div>c)	error in iudicando; necessità dell’istanza secondo i requisiti di legge; contraddittorietà nella motivazione della sentenza; poiché, una volta cessata l’efficacia della precedente concessione, è necessaria una nuova istanza di permesso di costruire;</h:div><h:div>d)	error in iudicando; mancata valutazione delle prove;</h:div><h:div>e)	error in iudicando, contraddittorietà nella motivazione relativamente alle opere da realizzarsi;</h:div><h:div>f)	error in iudicando; legittimità dell’operato dell’ente, che “ha sempre tentato di porre rimedio alle inadempienze delle ricorrenti”.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio le appellate Salvatore Iolanda e Lucia, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. Le stesse hanno altresì proposto appello incidentale, impugnando la sentenza per la parte in cui la stessa ha negato il risarcimento del danno (pagg. 13 – 16 memoria del 2 settembre 2005).</h:div><h:div>Con ordinanza 27 settembre 2005 n. 4458, questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata..</h:div><h:div>All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. L’appello del Comune di Deliceto è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, in relazione al terzo motivo proposto (che appare prioritario ed assorbente in relazione agli ulteriori motivi)</h:div><h:div>Il Collegio deve, innanzi tutto, osservare – in ciò concordando con il giudice di I grado – che, ai sensi dell’art. 15, co. 2, DPR n. 380/2001, senza dubbio la decadenza del permesso di costruire costituisce “effetto automatico del trascorrere del tempo”. </h:div><h:div>Ed infatti, l’art. 15 citato prevede, per quel che interessa nella presente sede: </h:div><h:div>“1.  Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.</h:div><h:div>2.  Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.</h:div><h:div>3.  La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione (. . . )”</h:div><h:div>Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2011 n. 5028), l’istituto della decadenza ha natura dichiarativa e presuppone un atto di accertamento di un effetto che consegue ex lege al presupposto legislativamente indicato.</h:div><h:div>Tuttavia, l’intervenuta decadenza, realizzatasi per superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione (ai sensi dell’art. 15, co. 2, DPR n. 380/2001), comporta la impossibilità di realizzare la “parte non eseguita” dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire, sempre che le stesse non possano essere realizzate sulla base di denuncia di inizio attività.</h:div><h:div>In sostanza, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere,, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso (e come la norma prevede), a provvedere al “ricalcolo del contributo di costruzione”.</h:div><h:div>Risulta, quindi, fondato il terzo motivo di appello (sub c) dell’esposizione in fatto), con il quale il Comune censura la sentenza impugnata per avere dapprima attestato l’intervenuta decadenza del titolo edilizio e successivamente, in misura non coerente con la premessa, affermato non essere necessaria una nuova istanza di costruzione. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il Responsabile UTC del Comune di Deliceto, con nota 16 marzo 2004 (oggetto di ricorso per motivi aggiunti), ha respinto la istanza di variante a suo tempo presentata per ultimare l’edificio già oggetto della concessione edilizia n. 8/1993, ritenendo che – stante l’intervenuta decadenza di quest’ultima – dovesse essere presentata un’istanza diretta ad ottenere una nuova concessione e che tale non poteva considerarsi la richiesta di concessione in variante. </h:div><h:div>Sul punto, la sentenza impugnata – affermata l’intervenuta decadenza del titolo edilizio - ha affermato:</h:div><h:div>-	sia che l’art. 15 cit. “impone il rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, ma non certo la reiterazione di tutte le fasi del rilascio, quando ultronee”;</h:div><h:div>-	sia, con riferimento al caso concreto, che non è necessaria una nuova istanza, in quanto questa avrebbe avuto un contenuto identico “a quella prodotta nel lontano 1995”.</h:div><h:div>Orbene, come si è innanzi affermato, colui che intende completare il manufatto dopo la intervenuta decadenza di titolo edilizio, è tenuto a reiterare il procedimento volto alla acquisizione di una nuova autorizzazione, manifestando ex novo la sua volontà di procedere a costruzione.</h:div><h:div>Né può rilevare che le opere da realizzare corrispondono a quelle oggetto di una precedente richiesta di variante, sia in quanto quest’ultima presuppone un titolo edilizio per il quale è intervenuta decadenza, sia in quanto – in linea generale – un intervento oggetto di variante non può corrispondere a quella “parte dell’intervento non ultimata”, che la norma ritiene possibile realizzare, laddove formi oggetto di nuova richiesta di autorizzazione e di nuovo titolo edilizio.</h:div><h:div>Tale conclusione, che appare sorretta dalla lettera dell’art. 15 DPR n. 380/2001 ed appare altresì coerente con la temporaneità dell’effetto permissivo dei titoli edilizi e con la necessità di verificare l’attività edilizia con il decorso del tempo e le variazioni urbanistiche (eventualmente) determinatesi nel corso della costruzione, non appare comportare alcun (illegittimo) “aggravamento procedimentale”.</h:div><h:div>Ciò in quanto, l’effetto decadenziale del titolo edilizio è conseguenza di un comportamento non attivo del beneficiario del titolo, il quale non provvede a completare le opere assentite entro il termine di legge, e deve dunque imputare la decadenza al proprio comportamento.</h:div><h:div>A fronte di quanto sin qui esposto, non può trovare accoglimento quanto rappresentato, con appello incidentale dalle signore Salvatore (v. pagg. 13 – 14 ric.).</h:div><h:div>Secondo queste ultime, non sarebbe intervenuta la decadenza della concessione n. 8/1993:</h:div><h:div>-	poiché in ordine alla stessa sarebbe “intervenuta apposita ordinanza di sospensione lavori che ha impedito, per fatto indipendente dalla volontà delle interessate, la conclusione dei lavori”;</h:div><h:div>-	il Comune di Deliceto non ha mai adottato “alcun provvedimento di decadenza”;</h:div><h:div>-	non sarebbe applicabile una norma sopravvenuta nel 2001, che sancisce la decadenza “come effetto automatico del decorso del tempo”, a circostanze temporali verificatesi nel 1996.</h:div><h:div>Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata ha condivisibilmente ed ampiamente chiarito (v. pag. 8) le ragioni per le quali non può essere attribuita influenza all’ordinanza di sospensione lavori come produttrice di effetti impeditivi al realizzarsi della decadenza, senza che tali ragioni risultino in concreto confutate dalle appellanti incidentali.</h:div><h:div>Quanto agli ulteriori due aspetti:</h:div><h:div>-	per un verso occorre osservare come la decadenza della concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nel termine fosse già desumibile dall’art. 4 l. n. 10/1977 (riconoscendosi natura meramente dichiarativa al provvedimento emanato: Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1996 n. 1414); </h:div><h:div>-	per altro verso, occorre osservare che – anche alla luce della precedente disposizione (art. 4, co. 5, l. n. 10/1977)– scaduto il termine, era ritenuta necessaria la presentazione di una nuova istanza di concessione e, in ogni caso, che i lavori stessi, nel caso concreto, non risultavano comunque ultimati anche in epoca successiva al 1996.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto in relazione al terzo motivo proposto (mentre deve essere rigettato il motivo di appello incidentale sopra indicato).</h:div><h:div>Tanto costituisce ragione sufficiente per la riforma della sentenza di I grado (con assorbimento degli ulteriori motivi di appello) e la conseguente reiezione dei ricorsi proposti in tale grado di giudizio.</h:div><h:div>Il rigetto della originaria domanda di annullamento degli atti (e le ragioni fondanti lo stesso)  determinano il rigetto dell’appello incidentale, nella parte in cui (pagg. 13 – 16) con lo stesso si impugna la sentenza di I grado, relativamente alla reiezione della domanda di risarcimento del danno.</h:div><h:div>Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Deliceto (n. 6084/2005 r.g.):</h:div><h:div>a)	accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di I grado ed il ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>b)	rigetta l’appello incidentale proposto da Salvatore Lucia e Salvatore Iolanda;</h:div><h:div>c)	compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/03/2013"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Carmine Rainone</h:div><h:div>Oberdan Forlenza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>