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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150476820160314195823916" descrizione="" gruppo="20150476820160314195823916" modifica="30/03/2016 15:47:35" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2015" n="04768"/><fascicolo anno="2016" n="04177"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150476820160314195823916.xml</file><wordfile>20150476820160314195823916.docm</wordfile><ricorso NRG="201504768">201504768\201504768.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2015\201504768\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Germana Panzironi</firma><data>30/03/2016 15:47:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rita tricarico</firma><data>29/03/2016 18:48:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/04/2016</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Italo Volpe,	Consigliere</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>ricorso introduttivo:</h:div><h:div>della nota prot. 046669 del 28.1.2015, avente ad oggetto la pronuncia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20, parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto relativo all’impianto di trattamento rifiuti organici, da avviare a compostaggio e biomassa, nel Comune di Roma - località Settebagni;</h:div><h:div>ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>della nota prot. 296383 dell’1.6.2015, notificata via PEC in pari data, con cui la Regione Lazio ha respinto la richiesta di riesame del progetto n. 40/2013 al <corsivo>“fine di dichiarare la non assoggettabilità dello stesso a procedura di V.I.A.”</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4768 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Ibios S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elia Barbieri, Filippo D’Angelo e Flaminia D’Angelo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Emilia n. 88; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>la Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27; </h:div><h:div>la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Barra, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Roma, Via IV Novembre n. 119/A; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Società ricorrente è titolare di un impianto di produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata, ubicato in località Settebagni del Comune di Roma, su una superficie di circa 43.000 mq, di cui 16.900 mq destinati alla mobilità interna.</h:div><h:div>Nel suddetto impianto il procedimento di trasformazione prevede la cd. triturazione dei rifiuti vegetali, la raccolta del percolato, così ottenuto, per la sua fermentazione col sistema aerobico ed infine l’ottenimento dell’ammendante mediante il mescolamento con torba e pozzolana del prodotto risultante dalla fermentazione.</h:div><h:div>Tale impianto è dotato dei seguenti titoli: a) autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, rinnovata dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale R.U. 7664 del 28.10.2011; b) autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, rilasciata dalla Provincia di Roma con determina n. 4166 del 17.6.2011; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al provvedimento della Provincia di Roma RU 4424 del 12.8.2013; d) nullaosta idraulico, rilasciato dall’ARD1S con provvedimento n. 1378 del 5.7.2002; e) autorizzazione paesaggistica n. 84/2006, data dal Comune di Roma; f) certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004.</h:div><h:div>In data 13.8.2013 la Ibios S.r.l. ha chiesto l’ampliamento delle linee di produzione da una – la su richiamata produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata, divenuta linea 2 - a tre linee: oltre alla precedente, anche la produzione di cippato da scarti lignei, da destinare a termovalorizzatore, ed il recupero di materiali inerti, da utilizzarsi esclusivamente nella composizione dell’ammendante, in sostituzione della pozzolana.</h:div><h:div>Connessa a tale ampliamento delle linee di produzione è la previsione del passaggio dei codici CER trattati dagli attuali 9 a 19 e dell’aumento del quantitativo di materiali trattati da 12.700 tonnellate all’anno a 35.000 tonnellate all’anno.</h:div><h:div>All’esito dell’istruttoria compiuta, l’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 046669 del 28.1.2015, che ne recepito integralmente le risultanze, ha disposto la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20, parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>Avverso tale atto è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n.  152/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 208, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 - eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità della motivazione, travisamento del fatto.</h:div><h:div>Con la nota impugnata l’Amministrazione ha deciso di sottoporre a V.I.A. il progetto n. 40/2013 della Ibios, in quanto, <corsivo>“ancorché riguardi l’ampliamento dell’attività di un esistente impianto, presenta una criticità connessa alla ubicazione dell’impianto in un contesto caratterizzato da una situazione vincolistica e ambientale di particolare rilevanza”</corsivo>, ed invece, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, un progetto va sottoposto a V.I.A. solo se ha <corsivo>“possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente”</corsivo>, ipotesi che non ricorrerebbe nella specie.</h:div><h:div>Presso l’impianto della Ibios viene esercitata da quasi trenta anni un’attività industriale, munita delle autorizzazioni prescritte per legge.</h:div><h:div>Il progetto n. 40/2013 prevedrebbe solo l’aumento della produzione, attraverso il recupero di un maggior quantitativo di rifiuti vegetali e l’avvio di una parte di essi a “cippatura”, per la produzione di biomassa (Linea 1), da affiancare alla normale “triturazione” per formare ammendante (Linea 2), già in produzione, ed inoltre il trattamento di “materiali inerti” (Linea 3), da recupero di terre da escavo, per il suo utilizzo, insieme alla torba, come additivo naturale per il proprio ammendante, in sostituzione della pozzolana, acquistata sul mercato.</h:div><h:div>Perciò dovrebbe escludersi che il progetto n. 40/2013 possa avere ripercussioni negative sull’ambiente, così come peraltro confermato dalla stessa Amministrazione in fase istruttoria, la quale, nella relazione tecnica allegata alla nota impugnata, ha affermato che esso <corsivo>“non produce emissioni di natura polverulenta”</corsivo>,  <corsivo>“non produce emissioni odorigene”</corsivo>, <corsivo>“non determina apporti inquinanti significativi”</corsivo>, che le <corsivo>“acque di processo prodotte presso l’insediamento derivano da acque di insistenza meteorica” </corsivo>e che, <corsivo>“dal punto di vista territoriale, il progetto non costituisce nessuna modifica in quanto la sua realizzazione avverrà in una struttura esistente destinata ad attività di gestione già autorizzata”</corsivo>.</h:div><h:div>Scendendo nel dettaglio, la Regione ha anzitutto ravvisato un elemento di criticità del progetto della Ibios nel fatto che il suo impianto è ubicato <corsivo>“nell’area di interesse archeologico denominata Crustumerum, Marcigliana”</corsivo> e nella <corsivo>“Rete Ecologica Provinciale”</corsivo>.</h:div><h:div>Tale profilo sarebbe, tuttavia, confutato dall’autorizzazione paesaggistica n. 84/2006, con cui il Comune di Roma ha attestato che le attività della Ibios sono <corsivo>“compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato e con le previsioni del Piano Territoriale Paesistico -Ambito Territoriale n. 15/8 Valle del Tevere”</corsivo>.</h:div><h:div>Nella nota gravata si afferma ancora che l’impianto potrebbe implicare rischi di natura idrogeologica, in quanto <corsivo>“risulta ricadere all’interno dell’area di esondazione (fasce e zone a rischio idraulico) del Tevere”</corsivo> , con potenziale pericolo di suo allagamento, perché la <corsivo>“quota assoluta del terreno risulta mediamente pari a 20,90 m s.l.m. e la quota massima del livello idrico prevedibile risulta pari a 23,11 m s.l.m.”</corsivo>.</h:div><h:div>Tale profilo di criticità sarebbe smentito dal nullaosta idraulico, rilasciato dall’ARDIS, con atto n. 1378 del 5.7.2002, peraltro citato nel provvedimento impugnato, in cui è preso in considerazione tale rischio minimo di allagamento degli impianti della Ibios, in caso di tracimazione del fiume Tevere.</h:div><h:div>Le conclusioni a cui è pervenuta l’ARDIS rimarrebbero valide a fronte dei ridotti interventi manutentivi indicati nel progetto n. 40/2013, rappresentati dall’allungamento di 2 mt della tettoia destinata allo stoccaggio dei rifiuti vegetali e dalla posa di un massetto di 20 cm per asfaltare il piazzale dinanzi all’impianto in parola.</h:div><h:div>La Regione ha inoltre dichiarato che, in base al progetto presentato dalla ricorrente, le <corsivo>“operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti potrebbero, per cause accidentali interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche”</corsivo> circostanti, ma ciò sarebbe smentito dal suddetto provvedimento dell’ARDIS, nel quale essa ha dichiarato che le attività della Ibios <corsivo>“non interferiscono negativamente con il regime idraulico del fiume Tevere”</corsivo>.</h:div><h:div>Detto impianto tratterebbe, infatti, solo acque di <corsivo>“insistenza meteorica”</corsivo>, vale a dire acque piovane, naturalmente assorbite dai rifiuti vegetali ed insuscettibili di inquinare il regime idrico del fiume Tevere, ragione per la quale esso è munito dell’autorizzazione della Provincia di Roma n. 4166 del 17.6.2011 a scaricare le acque di prima pioggia nel Tevere.</h:div><h:div>La Regione ha infine affermato che il progetto n. 40/2013 della Ibios <corsivo>“prevede un consistente aumento di quantitativi di rifiuti da trattare, che da 12.700 t all’anno passeranno a 35.000 t/anno con il conseguente aumento del traffico veicolare indotto”</corsivo>.</h:div><h:div>Si precisa in ricorso in primo luogo che l’impianto <corsivo>de quo</corsivo> è ubicato  in una zona industriale, perciò già concepita per il transito veicolare, per cui si escluderebbe l’interferenza del conferimento dei rifiuti con i centri urbani.</h:div><h:div>Inoltre il progetto, pur prevedendo un incremento del volume produttivo della società, non implicherebbe alcun aumento del traffico veicolare verso l’impianto, atteso che 15.000 tonnellate di aumento della produzione concernono gli inerti, da utilizzarsi da parte della ricorrente, insieme alla torba, come additivo naturale per il proprio ammendante, in sostituzione della pozzolana, acquistata dal mercato come materia prima e consegnata all’impianto tramite camion.</h:div><h:div>2) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di esenzione da V.I.A., presentata dalla Ibios.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha da tempo affermato che la procedura di cd. ‘screening’ è dotata di una propria autonomia, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, e per tale ragione ha ammesso l’applicabilità della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza.</h:div><h:div>L’omissione commessa dalla Regione Lazio sarebbe rilevante, atteso che il contenuto finale della decisione impugnata avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, anche alla luce delle considerazioni proposte in ricorso ed ancor prima all’Amministrazione il 12.3.2015, nell’istanza di riesame.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale.</h:div><h:div>La Regione ha fornito proprie controdeduzioni, <corsivo>in primis</corsivo> eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, sull’assunto che nessuna lesione si determinerebbe in capo alla ricorrente per effetto del provvedimento gravato, il quale <corsivo>ex se</corsivo> non sarebbe preclusivo alla possibilità di realizzare il progetto di ampliamento, e contestando nel merito le doglianze di parte ricorrente.</h:div><h:div>La Città metropolitana di Roma Capitale, rilevando che il provvedimento impugnato è di esclusiva competenza regionale e che essa sarebbe, perciò, priva di legittimazione processuale, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 28.5.2015 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, proposta in via incidentale.</h:div><h:div><corsivo>Medio tempore</corsivo> la Società Ibios S.r.l. ha chiesto di riesaminare il progetto, al fine di sentirsi dichiarare la sua non assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale.</h:div><h:div>Detta domanda è stata rigettata con nota prot. 296383 dell’1.6.2015, notificata via PEC in pari data, gravata con i seguenti motivi aggiunti: violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n.  152/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 delle norme tecniche di attuazione allegate al Piano Regolatore Generale di Roma Capitale - Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità della motivazione, travisamento del fatto.</h:div><h:div>Sostanzialmente si ripropongono le deduzioni svolte sub 1) nel ricorso introduttivo, precisandosi, in riferimento al rilievo della Regione Lazio che l’impianto <corsivo>de quo</corsivo> è ubicato in una zona paesaggistica a carattere vincolato, che l’art. 75 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale, con riferimento all’Agro Romano, dove esso sorge, consente di svolgere <corsivo>“attività connesse, complementari e compatibili con l’uso agricolo”</corsivo>, tra cui gli <corsivo>“impianti di compostaggio di solo scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligneo-cellulosica”</corsivo> e <corsivo>“impianti di recupero di inerti”</corsivo>.   </h:div><h:div>Le parti tutte hanno prodotto memorie in vista della pubblica udienza del 16.2.2016, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1 - Con il presente giudizio, comprensivo di gravame introduttivo e di ricorso per motivi aggiunti, la Società Ibios S.r.l., odierna ricorrente, già titolare di un impianto di produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata, impugna, rispettivamente, la nota regionale con cui si dispone che sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale – V.I.A. - il progetto, avente ad oggetto l’ampliamento delle attività di trattamento rifiuti presso tale impianto, e il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla medesima.</h:div><h:div>1.1 - Innanzi tutto vanno esaminate le eccezioni preliminari.</h:div><h:div>2 - La Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, sostenendo che l’atto gravato sarebbe endoprocedimentale e non avrebbe alcuna portata lesiva, in quanto si limiterebbe ad imporre la sottoposizione al procedimento di V.I.A., senza, tuttavia, impedire la realizzazione del progetto.</h:div><h:div>2.1 - A parere del Collegio, il ricorso è invece ammissibile.</h:div><h:div>Infatti, a seguito della dichiarazione di assoggettamento del progetto a V.I.A., si apre una nuova fase, su iniziativa della parte interessata, con evidente aggravamento procedimentale.</h:div><h:div>Essa richiede l’elaborazione di una serie di documenti, con costi a carico della richiedente ed impiego di tempo, con conseguente differimento della realizzazione e messa in opera dell’impianto, anche ove la procedura si dovesse chiudere con esito positivo.</h:div><h:div>Ciò sicuramente determina un pregiudizio per l’interessata, la quale può fa valere l’interesse legittimo alla corretta applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e dei principi che regolano l’azione amministrativa ed alla correlata ritenuta non necessità di sottoposizione del progetto a V.I.A..</h:div><h:div>3 - La Città metropolitana di Roma Capitale evidenzia invece il proprio difetto di legittimazione processuale passiva, asserendo di essere del tutto estranea agli atti censurati.</h:div><h:div>In effetti entrambi i provvedimenti qui gravati sono stati adottati dalla Regione Lazio, correttamente evocata in giudizio, ed inoltre la citata Città metropolitana non si trova né nella posizione di controinteressata né in quella di cointeressata, non vantando né un interesse in contrasto con quello della ricorrente né uno coincidente.</h:div><h:div>3.1 - Ne deriva che essa deve essere estromessa.</h:div><h:div>4 - Nel merito il ricorso è fondato.</h:div><h:div>5 - Occorre evidenziare che il d.lgs. n. 152/2006 – c.d. Codice dell’Ambiente -, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal legislatore comunitario, a seconda dell’impatto potenziale sul territorio e sull’ambiente, contempla due tipologie di attività: a) quelle che, in quanto comportanti sempre e in via di presunzione assoluta un impatto significativo e negativo <corsivo>“sull’ambiente e sul patrimonio culturale”</corsivo>, necessitano di essere ordinariamente sottoposte al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (art. 6, comma 5, d.lgs n. 152/2006); b) quelle per le quali la V.I.A. è richiesta unicamente laddove, all’esito di un preliminare vaglio - c.d. “verifica di assoggettabilità”, emergano in concreto elementi di impatto <corsivo>“significativo e negativo sull’ambiente” </corsivo>(art. 6, comma 7, e art. 20, comma 4, d.lgs n. 152/2006), che impongano l’esperimento della più approfondita indagine sui riflessi dell’iniziativa sul territorio. In tale seconda ipotesi, ai sensi dell’art. 20, comma 5, un progetto può essere sottoposto a V.I.A. solo ove si accerti, sulla base della valutazione preliminare della procedura di <corsivo>screening</corsivo>, che da esso derivino appunto impatti negativi e significativi sull’ambiente, mentre diversamente non è necessaria la sottoposizione a tale articolata procedura, essendo, tuttavia, possibile, per l’Autorità competente, impartire le necessarie prescrizioni.</h:div><h:div>5.1 - Si tratta ora di accertare se in concreto vi siano o meno tali impatti negativi e significativi sull’ambiente ad opera dell’impianto in parola.</h:div><h:div>5.2 - In primo luogo va messa in luce la circostanza che nel corso della verifica di assoggettabilità eseguita rispetto al progetto qui in esame non sono pervenute osservazioni, come la stessa Regione ha riconosciuto.</h:div><h:div>5.3 - L’elemento che va poi rimarcato è che nella specie la Società ricorrente non intende <corsivo>ex novo</corsivo> costruire un impianto ed avviarne l’attività, ma vuole solo apportare determinate modifiche all’impianto preesistente, che gestisce da circa trenta anni, ampliandone di linee di attività, ma lasciandone invariata l’ubicazione.</h:div><h:div>5.4 - Come evidenziato nella parte in fatto, l’impianto già funzionante, oltre che dotato della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, è munito di una serie di autorizzazioni, che concernono tutti i profili di impatto sull’ambiente e, segnatamente, dei seguenti titoli: : a) autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, rinnovata dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale R.U. 7664 del 28.10.2011; b) autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, rilasciata dalla Provincia di Roma con determina n. 4166 del 17.6.20ll; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Roma con atto RU 4424 del 12.8.2013; d) nullaosta idraulico, rilasciato dall’ARD1S con provvedimento n. 1378 del 5.7.2002; e) autorizzazione paesaggistica n. 84/2006, data dal Comune di Roma.   </h:div><h:div>5.5 - Rispetto al suddetto impianto, dal punto di vista infrastrutturale, sono previste modifiche non rilevanti, che comunque non mutano sostanzialmente l’impatto dell’impianto sul territorio.</h:div><h:div>Si tratta, in particolare, dell’ampliamento, di appena 2 mq, dell’area coperta da tettoia, con il rilievo, tuttavia, che la tettoia stessa è aperta su tutti i lati, così come prescritto da Roma Capitale al momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla tettoia preesistente. Si prevedono altresì la realizzazione di un massetto in cemento armato, dello spessore di 20 cm, per i piazzali di manovra per l’accesso ai comparti di scarico e messa in riserva dei rifiuti da integrare, nonché per i piazzali sui quali effettuare le operazioni di lavorazione della frazione verde, il completamento della strada di accesso all’impianto, la realizzazione di un impianto di innaffiamento per l’abbattimento di polveri prodotte dal transito degli automezzi e dalla movimentazione delle materie prime, nonché di una fognatura principale ed infine la piantumazione di alberature autoctone a ridosso della recinzione perimetrale.   </h:div><h:div>È evidente che non sono modifiche che comportano uno stravolgimento dell’impianto preesistente e funzionante ed anzi, al contrario, lo lasciano sostanzialmente invariato.</h:div><h:div>5.6 - Le criticità contestate nel corso della procedura di <corsivo>screening</corsivo>, che ha indotto la Regione Lazio a ritenere necessaria la sottoposizione del progetto alla V.I.A., erano state esaminate e superate dalle diverse Autorità competenti, in sede di rilascio delle diverse suindicate autorizzazioni.</h:div><h:div>In particolare, si fa riferimento agli eventuali rischi di natura idrogeologica, correlati alla sua ubicazione <corsivo>“all’interno dell’area di esondazione (fasce e zone a rischio idraulico) del Tevere”</corsivo>, con potenziale pericolo di suo allagamento, perché la <corsivo>“quota assoluta del terreno risulta mediamente pari a 20,90 m s.l.m. e la quota massima del livello idrico prevedibile risulta pari a 23,11 m s.l.m.”</corsivo>: essi erano stati presi in considerazione dall’ARDIS, la quale aveva rilasciato il nullaosta idraulico.</h:div><h:div>In ordine al profilo della tutela paesaggistica, deve evidenziarsi la sussistenza del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Roma.</h:div><h:div>Deve poi aggiungersi che, ai sensi dell’art. 75 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma (ora Roma Capitale), nell’Agro Romano, dove attualmente è ubicato l’impianto ed è prevista la realizzazione del progetto, è consentito svolgere <corsivo>“attività connesse, complementari e compatibili con l’uso agricolo”</corsivo>, tra cui gli <corsivo>“impianti di compostaggio di solo scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligneo-cellulosica”</corsivo> e gli <corsivo>“impianti di recupero di inerti”</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto deve registrarsi la compatibilità dell’impianto con la destinazione e la disciplina di zona.  </h:div><h:div>5.7 - Occorre ora esaminare le modifiche sotto l’aspetto funzionale, previste col progetto <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>Qui si prevede di passare da una linea - produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata – divenuta linea 2, a tre linee: oltre alla precedente, anche la produzione di cippato da scarti lignei da destinare a termovalorizzatore ed il recupero di materiali inerti, da utilizzarsi esclusivamente nella composizione dell’ammendante, in sostituzione della pozzolana.</h:div><h:div>I materiali trattati passano da 12.700 tonnellate all’anno a 35.000 tonnellate all’anno ed i codici CER aumentano da 9 a 19. </h:div><h:div>Si rendono necessarie alcune precisazioni.</h:div><h:div>Pur essendo evidente l’aumento della produzione, in termini di tipologie e di quantitativi di rifiuti trattati, in ogni caso due delle linee di produzione (quella preesistente – n. 2 - e la produzione di cippato da scarti lignei da destinare a termovalorizzatore – n. 1) attengono pur sempre al trattamento di legno e materiale cellulosico, oltre che al letame; in un caso l’utilizzo è quale compost per concimare i terreni e nell’altro l’uso è energetico.</h:div><h:div>Quanto alla trasformazione di inerti (linea n. 3), che, secondo lo studio sottoposto all’attenzione della Regione, ammontano a 15.000 delle 22000 tonnellate in più da trattare, deve precisarsi che si tratta di materiali che non impattano sul territorio e che, una volta trattati, vanno a sostituire la pozzolana, acquistata sul mercato, per essere impiegati insieme alla torba, come additivo naturale per il proprio ammendante.  </h:div><h:div>Questa ultima puntualizzazione relativa alla linea 3 assume rilevanza anche con riguardo al contestato impatto sul traffico veicolare ed al conseguente inquinamento dallo stesso indotto, atteso che non dovranno più transitare i camion per trasportare all’impianto la pozzolana, per cui l’incremento di traffico determinato dal conferimento degli inerti sarà in buona parte compensato dal mancato passaggio dei mezzi che attualmente portano la pozzolana.</h:div><h:div>In ragione della tipologia di materiali trattati, come si legge nella stessa relazione istruttoria della Regione, <corsivo>“la fase di riduzione volumetrica non produce emissioni di natura polverulenta significative”</corsivo>, <corsivo>“la fase di maturazione non produce emissioni odorigene significative”</corsivo> ed anche <corsivo>“la fase di raffinazione non produce emissioni odorigene”</corsivo>, <corsivo>“il processo di maturazione porta alla formazione esclusivamente di CO2 e di vapore acqueo, non determinando apporti inquinanti significativi”</corsivo>, per cui, anche sotto i profili appena evidenziati, non sussistono criticità.  </h:div><h:div>6 - Alla luce della disamina qui eseguita, non può che concludersi nel senso che i provvedimenti impugnati sono illegittimi.</h:div><h:div>6.1 - Il ricorso va quindi accolto, potendo assorbirsi la censura non disaminata, ed i suddetti provvedimenti devono essere annullati.</h:div><h:div>7 - Le spese di lite seguono la soccombenza, ponendosi a carico della Regione Lazio, nella misura indicata in dispositivo, in favore della ricorrente Ibios S.r.l.. </h:div><h:div>7.1 - Restano, tuttavia, compensate rispetto all’estromessa Città metropolitana di Roma Capitale.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- dispone l’estromissione della Città metropolitana di Roma Capitale;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>- condanna la Regione Lazio alle spese di giudizio, che liquida in forfetari € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore della Società ricorrente, e le compensa rispetto all’estromessa Città metropolitana di Roma Capitale.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2016, con l’intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rita Tricarico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>