<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180015920190506153135415" descrizione="" gruppo="20180015920190506153135415" modifica="5/7/2019 6:37:05 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Societa' Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi &amp; C. Societa' Semplice" versione="1" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00159"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00443"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
            <registro n="00340" anno="2018"/>
         </descrittori>
         <file>20180015920190506153135415.xml</file>
         <wordfile>20180015920190506153135415.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201800159">201800159\201800159.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2018\201800159\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>alessandra farina</firma>
            <data>07/05/2019 18:37:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessio falferi</firma>
            <data>07/05/2019 11:22:18</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>09/05/2019</dataPubblicazione>
         <ricorso NRG="201800340">201800340\201800340.xml</ricorso>
         <classificazione>
43            <nuova>43</nuova>
            <ereditata>43</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Alessandra Farina,	Presidente</h:div>
            <h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>quanto al ricorso n. 159 del 2018,</h:div>
            <h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div>
            <h:div>- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Schivenoglia n. 66 del 17.11.2017, pubblicata all'albo pretorio in data 29.11.2017, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti presupposti quali la Deliberazione del Consiglio Comunale di Schivenoglia n. 42 del 10.08.2017, pubblicata all'albo pretorio comunale il 6.9.2017;</h:div>
            <h:div>- del parere del Comune di Schivenoglia prot. 2810 del 11.12.2017;</h:div>
            <h:div>nonché per la disapplicazione/declaratoria di intervenuta abrogazione/annullamento:</h:div>
            <h:div>- dell'articolo 60 c. 5 lett. b] delle NTA del Piano del Governo del Territorio del Comune di Schivenoglia, approvato con D.C.C. n. 2 del 27.2.2011, limitatamente alla parte in cui stabilisce che “in tutte le aree AGRI è tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di legge, di precedenti disposizioni generali e speciali o comunque escluse dalla precedente lettera a), insediare nuovi allevamenti suinicoli ed incrementare, con o senza aumento della superficie delle attrezzature, il numero dei capi degli allevamenti esistenti regolarmente accatastati alla data di prima approvazione del PGT”.</h:div>
            <h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti:</h:div>
            <h:div>per l'annullamento/disapplicazione anche dei seguenti atti:</h:div>
            <h:div>- del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia Ambiente “Destra Secchia” prot. 6622 del 28.12.2017 avente ad oggetto “Chiusura negativa della pratica di Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un nuovo centro aziendale per l'allevamento dei suini con annessi servizi in via Bossoline, 2 a Schivenoglia (MN)”, nonché per quanto occorrer possa anche del parere negativo dell'Unione dei Comuni Isola Mantovana prot. 1696 del 15.12.2017;</h:div>
            <h:div>quanto al ricorso n. 340 del 2018:</h:div>
            <h:div>-dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/68 del 24.1.2018, avente ad oggetto “Determinazione motivata di conclusione CDS ex art. 14-ter ed art. 14-quater L. 241/90 e s.m.i., e archiviazione istanza VIA – Progetto realizzazione nuovo allevamento suini ed annessi servizi – via Bossoline (Corte Gaeta) – Comune di Schivenoglia (S.I.L.V.I.A. procedura VIA26-MN) – Proponente: società agricola Biopig Italia di Cascone Luigi &amp;C. s.s., con sede legale in via Marzabotto, 1 -37054 – Nogara (VR)”, nonché per quanto occorrer possa, del parere del Comune di Schivenoglia prot. 100 del 11.1.2018, confermativo del precedente parere prot. 2810 del 11.12.2017;</h:div>
            <h:div>-della nota della Provincia di Mantova trasmessa con PEC del 8.2.2018 prot. GE 2018/0005325 avente ad oggetto “Ditta Soc. Agr. BIOPIG ITALIA di Cascone Luigi e C. s.s. con sede legale a Nogara e sede produttiva a Schivenoglia (MN) via Bossoline. Richiesta di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per installazione IPPC – attività 6.6 b) “allevamento intensivo di suini da ingrasso oltre i 30 kg” ai sensi del D.L.gs n. 152/06 e s.m.i. – art. 29 ter. Comunicazione di improcedibilità e archiviazione dell'istanza”.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div>
            <h:div>Societa' Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi &amp; C. Societa' Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Tira in Brescia, via Carlo Cattaneo, 5; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Schivenoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Arria, Giulio Arria, Laura Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Rota in Brescia, via Solferino 55; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Provincia di Mantova, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento Provinciale di Mantova, Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, Unione Comuni Isola Mantovana non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Schivenoglia e di Provincia di Mantova e di Comune di Schivenoglia;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
         <riuniti>
            <ricorrenti>
               <h:div>sul ricorso numero di registro generale 340 del 2018, proposto da </h:div>
               <h:div>Societa' Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi &amp; C. Societa' Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Tira in Brescia, via Carlo Cattaneo, 51; </h:div>
               <h:div/>
            </ricorrenti>
            <resistenti>
               <h:div>Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini, Lucia Salemi, Francesco Noschese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Noschese in Brescia, via S.p.A.lto San Marco 1; </h:div>
               <h:div>Comune di Schivenoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Arria, Giulio Arria, Laura Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Rota in Brescia, via Solferino, 55; </h:div>
               <h:div/>
            </resistenti>
            <altro>
               <controinteressati>
                  <h:div>Unione Comuni Isola Mantovana, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento Provinciale di Mantova, Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana non costituiti in giudizio; </h:div>
               </controinteressati>
               <intervenienti/>
            </altro>
         </riuniti>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Con ricorso depositato in data 16.2.2018, rubricato sub R.G. n. 159/2018, la società Societa' Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi &amp; C. (di seguito solo Biopig) ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Schivenoglia n. 66 del 17.11.2017 –recante “deliberazione di recepimento esito della consultazione ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina della consultazione popolare approvato con deliberazione C.C. n. 29 in data 08.05.2017”-, la presupposta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10.08.2017 –di indizione della consultazione popolare -, il parere negativo del Comune di Schivenoglia prot. 2810 del’11.12.2017 in ordine alla richiesta di permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un nuovo allevamento suinicolo, nonché l’art. 60 c. 5, lett. b) delle NTA del Piano del Governo del Territorio del Comune di Schivenoglia. </h:div>
         <h:div>Nelle premesse in fatto, Biopig ha precisato quanto segue:</h:div>
         <h:div>-che l’oggetto del ricorso riguarda gli atti con cui il Comune di Schivenoglia ha approvato i risultati della consultazione popolare indetta in merito al rilascio di un permesso di costruire in variante al vigente PRG relativo alla realizzazione di un nuovo allevamento di suini; </h:div>
         <h:div>-che per quanto in detta procedura consultiva non sia mai stata indicata la domanda presentata dalla Biopig - avente ad oggetto un intervento analogo a quello oggetto della consultazione popolare -, gli atti comunali sono impugnati cautelativamente nel caso in cui fossero lesivi dell’interesse della ricorrente a veder realizzato il proprio progetto;</h:div>
         <h:div>-che i provvedimenti impugnati hanno ad oggetto l’art. 60 del vigente PGT del Comune di Schivenoglia – anch’esso impugnato - secondo il quale “<corsivo>in tutte le aree AGRI è tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di legge, di precedenti disposizioni generali e speciali o comunque escluse dalla precedente lettera a), insediare nuovi allevamenti suinicoli ed incrementare, con o senza aumento della superficie delle attrezzature, il numero dei capi degli allevamenti esistenti regolarmente accatastati alla data di prima approvazione del PGT</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Sempre in punto di fatto, la ricorrente ha ulteriormente precisato:</h:div>
         <h:div>-di essere titolare nel Comune di Schivenoglia di un allevamento di suini e di un impianto per la produzione di energia da biogas regolarmente autorizzati dalla Provincia di Mantova;</h:div>
         <h:div>-di aver presentato, in data 29.6.2016, al Comune di Schivenoglia una domanda “per la realizzazione di un nuovo centro aziendale per l’allevamento di suini con annessi servizi”, allegando, tra la documentazione a corredo dell’istanza, una richiesta di Permesso di Costruire in variante al vigente PGT ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2005, rientrando l’area di progetto nella “sub area AGRI 1 – agricola strategica” disciplinata dall’art. 60 c. 5 lett. b) delle NTA del PGT;</h:div>
         <h:div>-che la procedura di VAS, prodromica alla variante, è stata avviata con DGC n. 40 del 18.8.2016 e si è conclusa con il decreto favorevole di compatibilità ambientale del progetto;</h:div>
         <h:div>-di aver presentato alla Provincia di Mantova, integrando la domanda di permesso di costruire giusta la dimensione dell’impianto, una domanda di VIA ai sensi della LR n. 5/2010 ed una domanda di AIA; </h:div>
         <h:div>-che il procedimento di VIA si è recentemente concluso con un provvedimento di archiviazione fondato essenzialmente sulla difformità del progetto in esame rispetto alla pianificazione urbanistica comunale, mentre la domanda di AIA è stata sospesa in attesa della definizione di quella di VIA;</h:div>
         <h:div>Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha articolato le seguenti censure: 1) gli atti gravati sarebbero illegittimi in quanto presuppongono una norma (art. 60 delle NTA del PGT) da ritenersi disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario (artt. 49 e 65 TFUE e direttiva c.d. Bolkestein) o comunque abrogata per contrasto con il diritto interno sopravvenuto (D.lgs. n. 59/2010, D.L. 138/2011, D.L. 201/2011 e D.L. n. 1/2012), atteso che la stessa non risponderebbe ad alcuna ragionevole e proporzionata logica pianificatoria (espressiva di ragioni di imperativo interesse generale ovvero di “tutela dell’ambiente, incluso quello urbano”) e, traducendosi in un divieto assoluto all’insediamento di allevamenti per suini in tutto il territorio comunale, determinerebbe una indebita compressione della libertà di stabilimento di una specifica attività economica; 2) illegittimità delle deliberazioni del Consiglio Comunale gravate in quanto aventi ad oggetto la materia urbanistica che non può costituire oggetto di consultazione popolare; illegittimità della deliberazione C.C. n. 66/2017 per difetto istruttorio e motivazionale di carattere urbanistico e per contraddittorietà con precedente parere positivo di compatibilità ambientale espresso ai fini VAS; manifesta irragionevolezza e sproporzionalità; illegittimità per mancato rispetto della procedura di variante urbanistica di cui all’art. 8 DPR n. 160/2010; mancata partecipazione della ricorrente alla procedura consultiva.</h:div>
         <h:div>Con atto per motivi aggiunti, depositato il 21.3.2018, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28.12.2017 con cui lo Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia Ambiente “Destra Secchia” ha concluso negativamente la pratica relativa al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico un nuovo centro aziendale per l’allevamento dei suini, nonché il parere negativo dell’Unione dei Comuni Isola Mantovana del 15.12.2017.</h:div>
         <h:div>Precisato che la domanda di VIA si è conclusa con un provvedimento di archiviazione essenzialmente fondato sulla difformità del progetto rispetto alla pianificazione urbanistica e che la domanda di AIA è stata archiviata alla luce delle risultanze di quella di VIA, la ricorrente ha ribadito i fatti salienti che connotano la vicenda per cui è causa nonché le premesse relative al quadro normativo di riferimento come già indicati nel ricorso introduttivo ed ha essenzialmente formulato le medesime censure già articolate in relazione agli atti gravati con l’atto introduttivo del giudizio, lamentando vizi consequenziali e derivati. </h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Schivenoglia il quale ha eccepito la mancanza di lesività della deliberazione di presa d’atto dell’esito della consultazione popolare e del parere del Comune prot. 2810/17, di natura consultiva; nel merito, ha contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto.</h:div>
         <h:div>In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni.</h:div>
         <h:div>Con ricorso rubricato sub R.G. n. 340/2018, Biopig ha impugnato i provvedimenti, meglio indicato in epigrafe, con i quali la Provincia di Mantova ha archiviato le domande di VIA e AIA (la seconda tramite un richiamo alle motivazioni della prima) dalla medesima presentate per la realizzazione dell’intervento oggetto della stessa istanza di permesso di costruire in variante già impugnata nel contesto del ricorso R.G. n. 159/2018.</h:div>
         <h:div>Parte ricorrente, riportata una premessa in fatto analoga a quella del precedente ricorso proposto contro il Comune di Schivenoglia, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) l’applicazione dell’art. 4, comma 6 bis, L.R. 5/2010, richiamato nel provvedimento gravato, sarebbe erronea in quanto non applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> al procedimento in esame; -la Provincia avrebbe dovuto concludere il procedimento con un giudizio di compatibilità ambientale previo accertamento dell’avvenuta abrogazione (per contrasto con normativa nazionale ) o previa disapplicazione (per contrasto con diritto comunitario) dell’art. 60 delle NTA del PGT del Comune di Schivenoglia (norma illegittima per le ragioni già esposte nel ricorso sub R.G. 159/2018 che qui vengono sostanzialmente replicate), spettando al Comune una mera partecipazione consultiva e non sussistendo in capo ad esso alcun potere di veto; 2) illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati sui pareri resi dal Comune di Schivenolgia, pareri basati sulle deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2017 di presa d’atto della consultazione popolare, anch’essa illegittima (così come la presupposta deliberazione n. 42/2017 e il diniego di rilascio di permesso di costruire in variante) per i motivi già indicati nel ricorso sub R.G. 159/2018; 3) illegittimità derivata per effetto dell’annullamento degli atti impugnati con il ricorso sub R.G. n. 159/2018.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio la Provincia di Mantova che, puntualmente contestando le censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div>
         <h:div>Anche il Comune di Schivenoglia si è costituito in giudizio, concludendo per l’infondatezza del ricorso.</h:div>
         <h:div>Alla Pubblica Udienza del 14 febbraio 2019, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</h:div>
         <h:div>Preliminarmente, occorre prendere atto del regime di connessione (parzialmente) oggettiva e soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.</h:div>
         <h:div>In relazione al ricorso introduttivo sub R.G. 159/2018, si deve rilevare, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66/2017 – relativa al recepimento dell’esito della consultazione popolare – e n. 42/2017- di indizione della consultazione popolare –, impugnazione, peraltro, qualificata dalla stessa ricorrente come “cautelativa”, atteso che trattasi di atti che non risultano lesivi della posizione giuridico soggettiva vantata dalla ricorrente medesima e con riferimento ai quali, pertanto, la stessa non vanta alcun interesse concreto ed attuale. Con le suddette deliberazioni, infatti, non è stato assunto alcun provvedimento che incide negativamente nella sfera giuridica di Biopig, ma l’Amministrazione ha unicamente indetto (deliberazione n. 42/2017) una consultazione popolare –avente il seguente quesito: ”<corsivo>Siete favorevoli alla variante in deroga al PGT (NTA art. 60, co. 5 lettera b), al fine di consentire il rilascio del permesso di costruire un nuovo insediamento suinicolo, vincolando tale variante alla demolizione e alla bonifica della ex lattiera?</corsivo>”-, per poi recepire (deliberazione n. 66/2017) l’esito di tale consultazione popolare, dando mandato al Sindaco di esperire ogni atto amministrativo al fine di dare attuazione all’esito della consultazione, deliberazioni consiliari che, evidentemente, hanno natura e valenza prettamente politica.</h:div>
         <h:div>Parimenti inammissibile è l’impugnazione del parere del Comune resistente di data 11.12.2017, prot. n. 2810, il quale riveste carattere meramente endoprocedimentale e, quindi, non lesivo della posizione della ricorrente, essendo l’atto concretamente lesivo rappresentato dal provvedimento SUAP del 28.12.2017 (gravato con i motivi aggiunti) che ha definito il procedimento avviato con la domanda di rilascio di permesso di costruire in variante al vigente PGT.</h:div>
         <h:div>Con il ricorso introduttivo è impugnato anche l’art. 60, comma 5, lett. B), delle NTA del PGT (di cui si chiede la disapplicazione, la dichiarazione di intervenuta abrogazione ovvero l’annullamento), impugnazione che, a ben vedere, è anch’essa inammissibile. Invero, la ricorrente non si duole di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di costruire fondato sulla previsione di cui al detto art. 60 –che, quindi, sarebbe, impugnabile e censurabile unitamente a tale provvedimento negativo - ma, ben diversamente, censura il diniego (peraltro gravato con i motivi aggiunti) della domanda diretta ad ottenere un permesso di costruire in variante al vigente PGT, con la conseguenza che il detto art. 60 non costituisce il logico e necessario presupposto del provvedimento negativo gravato, il quale si fonda unicamente sulla scelta discrezionale dell’Amministrazione comunale (nell’ambito dell’esercizio del potere di pianificazione del territorio ad essa riconosciuto) di non procedere in deroga allo strumento urbanistico.</h:div>
         <h:div>Ciò detto ed in ogni caso, le censure formulate in ricorso sono infondate, così come quelle (come visto, sostanzialmente riproduttive di quelle di cui al ricorso introduttivo) articolate nei motivi aggiunti. </h:div>
         <h:div>I motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere esaminati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico giuridico.</h:div>
         <h:div>Come rilevato dalla ricorrente, la disciplina indirizzata a favorire la libertà di insediamento e di esercizio di attività economica recede di fronte a necessità ambientali ed è noto che la tutela dell’ambiente costituisce un elemento essenziale della pianificazione del territorio, che giustifica scelte discrezionali compiute dall’Amministrazione che, inevitabilmente, incidono (o possono incidere) sulle attività produttive attraverso una regolamentazione delle medesime.</h:div>
         <h:div>In tale prospettiva e alla luce degli obiettivi di Piano (sui cui si tornerà in seguito), appare ragionevole e proporzionata la scelta compiuta dall’Amministrazione di vietare l’insediamento di “nuovi” allevamenti suinicoli e l’incremento del “numero” dei capi degli allevamenti esistenti. Con una precisazione necessaria, consistente nel non scontato rilievo che con la suddetta previsione urbanistica l’Amministrazione non ha inteso vietare, <corsivo>sic et sempliciter</corsivo>, l’esercizio dell’attività economica in questione, ma ha ritenuto di evitare “ulteriori” incrementi insediativi, sia precludendo di “<corsivo>insediare nuovi allevamenti suinicoli” </corsivo>sia vietando di incrementare “<corsivo>il numero dei capi degli allevamenti esistenti</corsivo>”, evidentemente sul presupposto che le possibilità insediative (di tale specifica tipologia) sul territorio comunale avessero già raggiunto il livello di saturazione ed era, quindi, prioritario mantenere equilibrata l’attività produttiva della zona agricola stabilizzando il dato relativo al numero e all’estensione degli allevamenti (di tutti gli allevamenti) suinicoli.</h:div>
         <h:div>Né può ritenersi che, in virtù del principio di libera concorrenza, sia precluso all’Amministrazione di esercitare le proprie prerogative in ordine ad una corretta e ragionevole regolamentazione, sia dimensionale che anche numerica, degli insediamenti in relazione alla specificità ed alle esigenze del territorio. In tale corretta prospettiva, è poi del tutto irrilevante che l’intervento richiesto sia apprezzabile sotto il profilo progettuale ovvero sia stato positivamente vagliato in sede di VAS, atteso che la preclusione insediativa è posta “a monte”, su basi e ragioni differenti (raggiungimento del limite massimo di allevamenti suinicoli) e prescinde dalle specifiche caratteristiche del singolo intervento proposto.</h:div>
         <h:div>Sotto distinto profilo, va rilevato che –a prescindere dall’esito della consultazione popolare, del tutto ininfluente sotto il profilo amministrativo –resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione comunale la valutazione in ordine alla possibilità di una eventuale variante al PGT nei termini auspicati dalla ricorrente –che, peraltro, avrebbe determinato l’ammissione su tutte le aree AGRI di insediamenti della stessa tipologia – sulla scorta delle medesime ragioni che hanno determinato l’approvazione delle previsione di cui all’art. 60, comma 5, lett. b) delle NTA, ragioni che poggiano sui rilievi di carattere generale indicati nel PGT. </h:div>
         <h:div>Sotto tale ultimo profilo, il documento di Piano, nelle premesse, individua quali elementi essenziali, tra l’altro, la gestione prudente ed oculata dell’ecosistema urbano (in particolare dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti) e la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale; in particolare, la gestione dell’ecosistema riveste un’importanza primaria, precisandosi che per ridurre le emissioni nocive verso l’ambiente esterno deve essere adottata una strategia che favorisca la chiusura dei cicli delle risorse naturali, dell’energia e dei rifiuti; essa potrebbe ridurre la produzione di rifiuti, il consumo delle risorse naturali (in particolare le risorse non rinnovabili o a lente rigenerazione), nonché l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua; l’ampliamento delle zone naturali nelle città, il mantenimento della diversità delle specie e la ripartizione dell’energia tra le famiglie e l’industria sono esempi di misure da integrare in una gestione prudente dell’ambiente. Nel richiamare la pianificazione sovraordinata, il Piano precisa che il Piano Territoriale Paesistico Regionale attribuisce indirizzi di tutela tra cui è previsto che vadano controllati e limitati gli allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione; più nello specifico, nell’ambito delle “politiche per il macrosistema agricolo”, a fronte dell’individuazione degli “obiettivi” – valorizzazione delle aree agricole come luoghi della produttività agroindustriale nell’ambito di un matura rapporto di coabitazione con i restanti sistemi urbani, difesa e valorizzazione del patrimonio di edilizia rurale, valorizzazione ed incentivazione del turismo rurale – sono specificate le “azioni” tra cui si evidenzia, in particolare, la “<corsivo>Regolamentazione delle attività agroindustriali od assimilabili e contingentamento degli allevamenti suinicoli ed avicoli</corsivo>”. Inoltre, in relazione alle aree agricole “AGRI”, è specificato che sono ammessi interventi diretti da parte di chi svolge attività agricola, ma al fine di consentire il controllo sull’insediamento delle infrastrutture edilizie legate alle nuove attività agricole, che spesso impattano pesantemente sia sul paesaggio che sulla infrastrutturazione viaria, sono previste soglie di sbarramento in termini di superficie coperta oltre i quali scatta l’obbligo della pianificazione esecutiva, soglie che si riducono progressivamente col passaggio dalle aree agricole strategiche a quelle di interesse ambientale paesaggistico; proprio in tale contesto e nell’ambito della stessa logica di controllo dimensionale e sostanzialmente di protezione ambientale, è espressamente previsto che “<corsivo>in tutto il territorio è altresì vietato allestire nuovi allevamenti suinicoli ed incrementare il numero dei capi allevati in quelli esistenti</corsivo>”, previsione replicata dall’art. 60, comma 5, lett. b) delle NTA.</h:div>
         <h:div>Dunque, la disposizione contestata trova preciso riscontro nelle previsioni (generali e specifiche) del Piano e l’Amministrazione Comunale ben può ritenere di non acconsentire a deroghe, confermando una (già effettuata) valutazione (discrezionale) di interesse generale (di carattere ambientale), come tale non censurabile. A ciò deve aggiungersi che l’Amministrazione non è onerata da uno specifico obbligo motivazionale per l’ipotesi in cui non intenda procedere ad eventuali varianti al Piano: invero, così come determinate previsioni trovano fondamento nel PGT, la decisione dell’Amministrazione di non modificare tali previsioni trova parimenti fondamento-in mancanza di mutamenti della situazione di fatto che non sono stati evidenziati - nel medesimo PGT, senza necessità di esplicitare ulteriori e differenti ragioni. </h:div>
         <h:div>Nemmeno è configurabile un trattamento differenziato (e peggiorativo) rispetto agli allevamenti di bovini o altri allevamenti. E’, invero, indiscutibile che gli allevamenti di suini presuppongono costi ambientali (in particolare in termini di peso delle deiezioni ed utilizzo di acqua) più gravosi rispetto ad altre tipologie di allevamenti, per cui è del tutto ragionevole e sicuramente proporzionata una previsione più restrittiva, diretta ad impedire l’incremento degli insediamenti suinicoli. </h:div>
         <h:div>Sotto tutti gli esposti profili e per le ragioni sopra riportate, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento e, pertanto, gli atti impugnati non sono inficiati dai vizi dedotti.</h:div>
         <h:div>In conclusione, il ricorso sub R.G. 159/2018, come integrato dai motivi aggiunti, in parte va dichiarato inammissibile ed in parte è infondato.</h:div>
         <h:div>Passando all’esame del ricorso R.G. 340/2018, parimenti se ne deve rilevare l’infondatezza.</h:div>
         <h:div>Non può che richiamarsi tutto quanto sopra esposto in relazione alle censure (in particolare il secondo ed il terzo motivo del presente ricorso) con cui parte ricorrente riproporne vizi già ampiamente illustrati nell’ambito del ricorso R.G. 159/2018, integrato dai motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Quanto al primo motivo, si rileva quanto segue.</h:div>
         <h:div>Nel provvedimento provinciale di archiviazione della VIA, richiamato il provvedimento negativo SUAP, si precisa che:  </h:div>
         <h:div>“<corsivo>-il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico mediante la procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 non sia un atto dovuto, ma che sussista un potere discrezionale in capo all’organo di indirizzo politico comunale che esercita poteri Proposta n. 86/ 2018/2 di pianificazione del territorio e pertanto ha la facoltà di negare l’approvazione; pertanto la presentazione dell’istanza al SUAP da parte del proponente non garantisce alcuna certezza di esito favorevole;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>-spetti al Comune verificare la legittimità della propria vigente pianificazione urbanistica, che pone limitazione alla costruzione di nuovi allevamenti suinicoli intensivi (art. 60), al fine di accertare se sia ragionevole, adeguata, proporzionata rispetto alle finalità pubbliche di protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale (art. 1 L. 27/2012)</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Ebbene, considerato che la valutazione in ordine al rilascio di un titolo edilizio in variante al PGT vigente e, quindi, alla compatibilità urbanistica, spetta esclusivamente all’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale ha correttamente ritenuto che il provvedimento negativo sull’istanza di permesso di costruire in variante costituisse motivo ostativo non superabile, con conseguente archiviazione della domanda di VIA.</h:div>
         <h:div>Tale, decisivo, rilievo rende irrilevante la censura in ordine al corretto (o meno) richiamo dell’art. 4, comma 6 bis, della L.R. 5/2010 nel provvedimento gravato.</h:div>
         <h:div>Fuori fuoco risultano, altresì, le doglianze, ove rivolte alla Provincia, relative all’art. 60 delle NTA del PGT, atteso che l’autorità competente alla verifica della compatibilità urbanistica è il Comune.</h:div>
         <h:div>Per le medesime ragioni appena esposte, va respinta anche l’impugnazione della nota dell’8.2.2018, con cui la Provincia ha comunicato l’archiviazione della richiesta di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in conseguenza della archiviazione della procedura di VIA.</h:div>
         <h:div>In conclusione, il ricorso sub R.G. n. 340/2018 va respinto. </h:div>
         <h:div>Le spese di causa relative al ricorso R.G. 159/2018 possono essere compensate tra le parti, giusta la indubbia particolarità della vicenda; le spese relative al ricorso R.G. 340/2018 sono poste a carico della parte ricorrente ed a favore della Provincia di Mantova in base alla regola della soccombenza, mentre sono compensate nei confronti del Comune di Schivenoglia. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto e riunti, cosi dispone:</h:div>
         <h:div>-quanto al ricorso sub R.G. n. 159/2018, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>-quanto al ricorso sub R.G. n. 340/2018, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della Provincia di Mantova che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, compensando nei confronti del Comune di Schivenoglia.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="14/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Codenotti Mariangela</h:div>
            <h:div>Alessio Falferi</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
