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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2016" n="08116"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00191"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2016\201608116\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Troiano</firma>
            <data>15/01/2018 13:21:25</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma>
            <data>27/12/2017 12:12:23</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>15/01/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
            <nuova/>
            <ereditata/>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Fabio Taormina,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Carlo Schilardi,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER n. 04177/2016, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 8116 del 2016, proposto da: </h:div>
            <h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ibios S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 88; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Città Metropolitana Roma Capitale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma, in Roma, via IV Novembre, n. 119/a; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ibios S.r.l. e di Città Metropolitana Roma Capitale;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati T. Chieppa, C. Fedeli su delega di S. Vinti;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR per il Lazio Ibios S.r.l. invocava l’annullamento: a) della nota prot. 046669 del 28.1.2015, avente ad oggetto la pronuncia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20, parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto relativo all’impianto di trattamento rifiuti organici, da avviare a compostaggio e biomassa, nel Comune di Roma - località Settebagni; b) della nota prot. 296383 dell’1.6.2015, notificata via PEC in pari data, con cui la Regione Lazio aveva respinto la richiesta di riesame del progetto n. 40/2013 al “fine di dichiarare la non assoggettabilità dello stesso a procedura di V.I.A.”.</h:div>
         <h:div>2. Il primo giudice, superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere ad oggetto un atto privo di portata lesiva ed estromessa dal giudizio la Città Metropolitana per difetto di legittimazione passiva, lo accoglieva.</h:div>
         <h:div>3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello la Regione Lazio, evidenziando che, quanto ai titoli autorizzativi di cui l’impianto è munito, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, rinnovata dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale R.U. 7664 del 28.10.2011, non sarebbe una vera e propria autorizzazione, ma solo un’iscrizione da parte della Provincia abilitante, esclusivamente finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi. Mentre, l’ampliamento dei quantitativi, previsti nel progetto esaminato, determinerebbe il passaggio al regime autorizzatorio “<corsivo>stricto sensu</corsivo>”, di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ottenersi all’esito di apposita conferenza dei servizi. Infatti, l’ampliamento proposto dalla Ibios s.r.l. determinerebbe una configurazione dell’attività esistente come nuova attività, da autorizzarsi per l’effetto ai sensi del citato art. 208, con una nuova valutazione che deve essere effettuata, in ossequio ai criteri di localizzazione del Piano regionale dei rifiuti. Inoltre, il nulla osta idraulico, rilasciato dall’ARDIS con provvedimento n. 1378 del 5.7.2002 e l’autorizzazione paesaggistica, n. 84/2006, emessa dal Comune di Roma sarebbero rispettivamente antecedenti al citato Piano regionale, approvato con D.C.R. n. 112 del 10.7.2002, mentre l’autorizzazione paesaggistica sarebbe antecedente all’adozione del PTPR (strumento pianificatorio adottato dalla Giunta Regionale, con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007), pertanto, tali autorizzazioni, non potrebbero neppure considerarsi attualizzate alla normativa vigente. Si dovrebbe rilevare, pertanto, che secondo il vigente Piano rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, l’ubicazione di un impianto di gestione rifiuti, in area di esondazione, costituirebbe fattore escludente. Invece, le norme del PTPR non consentirebbero nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti e, pertanto, il rinvio a VIA avrebbe dovuto implicare la consultazione dell’autorità competente all’interno della conferenza di servizi, di cui all’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso dal punto di vista idraulico gli interventi sull’impianto non sarebbero di tipo meramente manutentivo, sicché le conclusioni di ARDIS non potrebbero ritenersi valide. Ancora, l’ampliamento di un impianto esistente, in un’area vincolata come quella in esame, vale a dire a margine di un corpo fluviale di primaria importanza (Fiume Tevere), in nessun caso potrebbe essere considerata priva di potenziali impatti negativi sull’ambiente.</h:div>
         <h:div>Altra, ulteriore contestazione della sentenza, si rinviene, sul punto, in cui si afferma che la destinazione urbanistica dell’area sia industriale.</h:div>
         <h:div>Ciò non corrisponderebbe totalmente al vero, in quanto quest’ultima interessa solo una minima parte dell’intera area impiantistica.</h:div>
         <h:div>Così come non corrisponderebbe al vero che il solo fatto dell’ubicazione in area industriale - porzione ridotta dell’insieme - escluderebbe l’interferenza dell’attività di conferimento dei rifiuti con il contesto urbano.</h:div>
         <h:div>Rispetto alla valutazione del TAR, secondo cui il traffico veicolare non aumenterebbe, poiché i rifiuti inerti sostituirebbero la pozzolana, lasciando inalterato il volume di traffico, dovrebbe rilevarsi che l’incremento si profilerebbe, relativamente al materiale trasportato all’impianto, che sarebbe pur sempre – tecnicamente - un rifiuto.</h:div>
         <h:div>4. Costituitasi in giudizio la Citta Metropolitana di Roma non esprime alcun avviso.</h:div>
         <h:div>5. Costituitasi in giudizio l’originaria ricorrente invoca la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e per genericità ed in subordine la reiezione dell’odierno gravame.</h:div>
         <h:div>6. L’appello è infondato e non può essere accolto. Occorre premettere all’esame dell’odierno gravame che l’impianto nella titolarità dell’originaria ricorrente situato in località Settebagni nel Comune di Roma produce ammendante ricavato dalla maturazione naturale di materiale organico vegetale. Il procedimento di trasformazione prevede la cd. triturazione dei rifiuti vegetali, la raccolta del percolato, così ottenuto, per la sua fermentazione col sistema aerobico ed infine l’ottenimento dell’ammendante mediante il mescolamento con torba e pozzolana del prodotto risultante dalla fermentazione. Il prodotto finale viene utilizzato per lo spandimento sui terreni agricoli e su quelli destinati a attività florovivaistiche. Il detto impianto gode: a) dell’autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, rinnovata dalla Provincia di Roma con determinazione dirigenziale R.U. 7664 del 28.10.2011; b) dell’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, rilasciata dalla Provincia di Roma con determina n. 4166 del 17.6.2011; c) dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al provvedimento della Provincia di Roma RU 4424 del 12.8.2013; d) del nullaosta idraulico, rilasciato dall’ARD1S con provvedimento n. 1378 del 5.7.2002; e) dell’autorizzazione paesaggistica n. 84/2006, data dal Comune di Roma; f) della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004.</h:div>
         <h:div>In data 13 agosto 2013 l’odierna appellata depositava istanza di autorizzazione all’aumento dei rifiuti non pericolosi trattati in impianto ai sensi dell’art. 208, d.lgs. 152/2006. In particolare, la richiesta aveva ad oggetto la possibilità di trattare rifiuti vegetali anche per ricavare biomassa da scarti ligneo-cellulosici e di poter utilizzare in luogo della pozzolana anche materiali inerti, quali sabbia e ghiaia, da utilizzare come additivo naturale. A supporto della detta attività la stessa appellata chiedeva di porre in essere alcune opere di ristrutturazione dell’impianto, quali: I) l’ampliamento di due mt. della tettoia dedicata allo stoccaggio del materiale vegetale; II) la posa di asfalto sul vialetto di ingresso e sul piazzale posto dinanzi all’impianto.</h:div>
         <h:div>Complessivamente, l’incremento del materiale trattato nell’impianto sarebbe così passato da 12.700 ton. di rifiuti a 22.300 ton. di rifiuti, dei quali 15.000 ton. di materiali inerti e 7.300 ton. di rifiuti vegetali. I primi, in particolare, in sostituzione della pozzolana, prima acquistata, verrebbero recuperati in loco, tramite un processo di cd. vagliatura. In conseguenza di ciò vi sarebbe stato l’ampliamento delle linee di produzione da una – la su richiamata produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata, divenuta linea 2 - a tre linee: oltre alla precedente, anche la produzione di cippato da scarti lignei, da destinare a termovalorizzatore, ed il recupero di materiali inerti, da utilizzarsi esclusivamente nella composizione dell’ammendante, in sostituzione della pozzolana.</h:div>
         <h:div>7. Tanto premesso, occorre respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello per defetto di interesse e genericità opposto dall’originaria ricorrente. Sotto il primo profilo, infatti, la circostanza addotta dall’appellata secondo la quale quest’ultima non intenderebbe comunque sottrarre il proprio progetto alla valutazione ex art. 208, d.lgs. 152/2006, non fa venire meno l’interesse della Regione appellante, a difendere la determinazione di sottoporre lo stesso a V.I.A. Sotto il secondo profilo, non si riscontra genericità di censure rispetto ai capi della pronuncia impugnata.</h:div>
         <h:div>Inoltre, deve rilevarsi che non risulta essere stato impugnato il capo della sentenza di prime cure che ha statuito il difetto di legittimazione passiva della Città metropolitana di Roma Capitale, sicché lo stesso risulta ormai coperto dal giudicato.</h:div>
         <h:div>8. Passando al merito delle doglianze in esame, invece, deve rilevarsi che non coglie nel segno il gravame in esame, laddove lamenta che il progetto presentato dall’originaria ricorrente dovrebbe comunque essere sottoposto all’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dal momento che si tratta di circostanza dichiaratamente non smentita, né dalla pronuncia di prime cure, né dalle difese della stessa appellata. Il cuore della vicenda è, invece, la necessità di assoggettare o meno il detto progetto a V.I.A. Infatti, la sottoposizione alla procedura di cui al citato art. 208, non si traduce ex se nella sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, che deve risultare necessaria in ragione delle peculiari caratteristiche dell’impianto (cfr. C.G.A., 18 luglio 2016, n. 205). </h:div>
         <h:div>Secondo la disciplina vigente alla data di adozione degli atti impugnati, l’art. 20, d.lgs. 152/2006, disponeva che il progetto, la cui realizzazione potenzialmente potesse produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, dovesse essere valutato al fine di verificare la presenza di impatti negativi e significativi sull'ambiente. Nella fattispecie in esame è evidente che una simile valutazione non può, e non deve, prescindere dalla circostanza che il detto impianto è già esistente ed operante, e che le modifiche oggetto dell’istanza presentata dall’odierna appellata non si traducono in una significativa modifica dell’attività stessa, sicché la richiesta di autorizzazione in questione non può trovare un ostacolo automatico in atti pianificatori sopravvenuti rispetto ai titoli in ragione dei quali l’impianto <corsivo>de quo</corsivo> opera. Ovvero in ragione legate ad un rischio idrogeologico, considerato che questo non solo risulta essere stato vagliato ed escluso dall’ARDIS, la quale aveva rilasciato il nullaosta idraulico, ma che non si registra uno spostamento del sito dell’impianto, né si evidenziano modifiche del territorio circostante tali da fa ritenere non più attuale quella verifica. Del resto, non risulta smentito che il terreno su cui sorge l’impianto presenti una permeabilità ridotta, che le acque di trattamento verranno raccolte e depurate, prima di essere convogliate nel Tevere, e che non vi è una modifica del piano di trattamento dei rifiuti, che risulta superiore al limite massimo del livello idrico prevedibile.</h:div>
         <h:div>Del pari non si ravvisa una contrarietà del progetto con la destinazione urbanistica dell’area, ed, infatti, il primo giudice ha correttamente chiarito che l’art. 75 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, consente nell’Agro Romano, dove attualmente è ubicato l’impianto di svolgere “attività connesse, complementari e compatibili con l’uso agricolo”, tra cui gli “impianti di compostaggio di solo scarto verde in eventuale miscelazione con altri materiali di esclusiva natura ligneo-cellulosica” e gli “impianti di recupero di inerti”.</h:div>
         <h:div>Inoltre, deve concordarsi con il TAR, che ha rilevato come dal punto di vista infrastrutturale il progetto propone modifiche limitatissime, che lasciano sostanzialmente invariata la struttura dell’impianto.</h:div>
         <h:div>Pertanto, la modifica in ragione della quale dovrebbe al più valutarsi la necessità di sottoporre il detto progetto a V.I.A. è l’aumento della capacità produttiva dell’impianto, trattandosi dell’unica reale modifica che potrebbe avere effetti negativi impattanti sull’ambiente. Ma ciò, da un lato, non risulta chiaramente provato; dall’altro, anche solo in termini di ricadute negative indirette, quali l’aumento del traffico veicolare, non può non rilevarsi che le modifiche funzionali oggetto del progetto in esame, comportano una parziale compensazione, a causa del mancato passaggio dei mezzi che attualmente portano la pozzolana, sicché le stime della società appellata indicano l’aumento del numero di camion destinati all’impianto pari a due unità. Un incremento, dunque, minimo e non in grado di giustificare le conclusioni raggiunte negli atti impugnati.</h:div>
         <h:div>9. Da quanto sopra illustrato deriva l’infondatezza dell’odierno gravame. Le spese sono poste a carico della Regione Lazio in favore della Ibios S.r.l., in omaggio al principio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Sono, invece, compensate tra le altre parti del presente giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese dell’odierno grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00(quattromila/00), oltre accessori di legge in favore di Ibios S.r.l.. Compensa le spese tra le altre parti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="05/10/2017"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Elisabetta Argiolas</h:div>
            <h:div>Luigi Massimiliano Tarantino</h:div>
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      </sottoscrizioni>
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         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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